Il riconoscimento del debito interrompe la prescrizione. Lo dice l’art. 2944 c.c. secondo cui “La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”.
Ma come deve essere questo riconoscimento? Si supponga che il debitore ammetta l’esistenza originaria del credito, ma aggiunga di non dovere nulla al creditore in quanto a sua volta creditore di un importo maggiore, eccependo così la compensazione.
Il problema è dunque questo: può quel riconoscimento avere gli effetti di cui all’art. 2944 c.c.? Secondo la S.C. Cassazione civile, sez. II 17/06/2011 n. 13395 la risposta è negativa, in quanto esclude che possa qualificarsi come ricognizione di debito, riconoscendole gli effetti interruttivi della prescrizione la dichiarazione con cui l’autore ammette il fatto costitutivo del credito vantato dall’altra parte, ma oppone in compensazione integrale dello stesso proprie ragioni creditorie (Cass. n. 23822 del 2010; Cass. n. 2593 del 1983).
Si afferma infatti che la dichiarazione della parte, sia che ad essa si riconosca natura di dichiarazione di scienza o negoziale, va valutata nella sua interezza, senza poterne separare il contenuto in forza di distinzioni di comodo. In particolare, con riguardo alla ricognizione di debito, è noto che essa non costituisce fonte autonoma dell’obbligazione, ma, per il suo contenuto confermativo di un precedente rapporto, ha l’effetto di dispensare il creditore dalla prova del proprio diritto (c.d. astrazione processuale) (art. 1998 cod. civ.), oltre che, come si è visto, di interrompere la prescrizione. In tale prospettiva appare corretto disconoscere tale valore alla dichiarazione con cui la parte ammette che il debito sia sorto, ma nel contempo ne afferma l’avvenuta estinzione (in forza di compensazione o di altra causa). In tal caso, infatti, il dichiarante nega l’attualità del debito e quindi di dover adempiere, il che è esattamente il contrario del contenuto che dovrebbe avere la ricognizione di debito.
Problema simile accade con i pagamenti. Il pagamento per potere avere effetti interruttivi non deve essere “a saldo” ma parziale; qualora infatti il debitore versi una somma ritenendo quello il suo debito, nessuna interruzione della prescrizione si avrà (Cass. 3371/2010).

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