Il giudizio davanti al giudice di pace

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L’aumentata competenza per valore del giudice di pace ad opera della legge n. 69/2009 impone una riflessione sulla natura di questo giudizio e in particolare sul regime di preclusione delle domande, delle eccezioni, delle allegazioni, delle istanze istruttorie, delle argomentazioni e delle conclusioni.

La Suprema Corte ha sancito ripetutamente che il processo davanti al giudice di pace è sottoposto allo stesso principio di preclusione che governa il processo davanti al Tribunale.

Ricordo che ogni norma che prevede una preclusione è una norma di ordine pubblico processuale, con la conseguenza che:

– la preclusione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado fatto salvo il giudicato formatosi sul punto;

– le preclusioni non sono disponibili nè dalle parti, nè dal giudice.

Non esiste, dunque, l’equità procedurale: il giudice di pace è tenuto ad osservare scrupolosamente le norme processuali, specie quelle che prevedono preclusioni.

Nei prossimi giorni, pertanto, farò un focus su questo giudizio, dedicandovi una serie di articoli, soprattutto per evidenziare le “insidie” di questo tipo di processo, nel quale il rischio più grosso è il seguente: discostandosi dalla legge, il giudice concede termini e facoltà non consentite che, in appello, potrebbero essere rilevate come vizio della sentenza, con la conseguenza che le prove assunte potrebbero essere ritenute non utilizzabili.

Intanto vi lascio con queste domande:

  • quando maturano le preclusioni assertive in questo giudizio?
  • quando maturano le preclusioni istruttorie?
  • la costituzione del convenuto può avvenire senza comparsa di costituzione e risposta?
  • qual’è il termine ultimo per sollevare eccezioni in senso stretto?
  • il rinvio ai sensi del IV comma dell’art. 320 è libero o è condizionato?
  • qualora l’udienza ex art. 320 III comma non sia effettivamente la prima, bensì la seconda o addirittura la terza o la quarta, quando maturano le preclusioni assertive, difensive e istruttorie?
  • qualora la parte non si presenti in udienza, il giudice può decidere ugualmente sulle istanze istruttorie articolate negli atti introduttivi?
  • il giudice di pace è obbligato a far precisare le conclusioni alle parti?

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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60 commenti:

  1. GIORGIO

    Nel giudizio innanzi al Giudice di Pace, dunque, l’istanza per l’ammissione di prova contraria deve essere formulata nell’udienza di trattazione. Ciò vuol dire che il giudice, all’esito delle richieste istruttorie avanzate dalle parti nella suddetta udienza, si riserverà di decidere anche sull’ammissione dell’istanza per l’ammissione di prova contraria.

  2. Ghilrael

    non mi è chiara una cosa…prima udienza…comparizione dell’attore…mancata comparizione (e anche mancata costituzione del convenuto)…l’avv di parte attrice chiede dichiararsi la contumacia…ora…deve necessariamente articolare la prova o può anche limitarsi a chiedere un rinvio per trattazione???

  3. Mario

    Caro Mirco, ho un quesito per te…
    Poniamo che il convenuto si costituisca in udienza dinanzi al GdP depositando comparsa di costituzione e chieda in quella sede la chiamata di un terzo in garanzia.
    Io, come attore, ho l’onere di contestare le deduzioni avversarie in quell’udienza, oppure la prima udienza “slitta” per effetto della chiamata in causa del terzo, e potrò contestare all’udienza successiva?
    Lo chiedo perchè sono stato “sgridato” da un GdP, il quale mi ha detto che la mia contestazione – fatta alla prima udienza – era “fuori luogo” atteso che il convenuto aveva chiamato un terzo in causa…

  4. Pietro

    Salve, alla terza udienza davanti al gdp controparte ha chiesto interrogatorio del convenuto, all’udienza successiva questo non si è presentato ed allora controparte ha chiesto di sentire i testi ancora da indicare e il giudice ha provveduto in tal senso. Ora mi chiedo: la richiesta di escussione di testi ancora da indicare non doveva essere formulata in prima udienza. Non è irrituale chiederla alla terza?

  5. Daniela

    salve, ho proposto opposizione avverso cartella esattoriale davanti al gdp nelle forme di un 615 c.p.c.ricomprendendovi sia vizi di forma (inesistenza notifica) che vizi di sostanza relativi cioè alla mancata valida formazione del titolo esecutivo (nella specie multa mai notificata), la giurisprudenza in merito infatti contrasta.
    il gdp ha accolto. equitalia ha fatto appello eccependo per la prima volta l’incompetenza del gdp ritenendo che si trattasse non di un 615 ma di un 617 c.p.c. e che dunque la causa andasse inardinata dinnanzi al tribunale.
    ora: la proposizione per la prima ed unica volta in appello della eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito è cosa possibile?
    grazie

  6. Pippo

    Salve, un quesito.Giudizio davanti al Giudice di Pace, chiamata di terzo da parte del convenuto; l’udienza fissata dal Giudice per consentire la chiamata ed indicata nella citazione al terzo non viene tenuta e viene quindi rinviata d’ufficio. Il terzo si costituisce in quest’ultima udienza effettivamente tenuta. La costituzione del terzo mi è parsa tempestiva tenuto conto di quanto disposto all’art.319 c.p.c. con possibilità, quindi, per il terzo di proporre eccezioni e richieste di prova.Giusto?

  7. Carlo

    Buonasera.
    Difendo un condominio. Nella comparsa di risposta ho eccepito il difetto di rappresentanza perchè citato in nome e per conto di un soggetto diverso dall’Amministratore. Ex art. 182 c.p.c. il G.d.P. ha dato termine per la costituzione dell’Amministratore vero. Posso all’udienza successiva chiedere la chiamata dell’Assicurazione in garanzia?
    Grazie!

  8. Monica

    Buon giorno, un cliente è stato citato dal GdP alla prima udienza ha mandato il figlio senzza alcun titolo che lo autorizzasse aa stare in udienza,il giudice ha rinviato (non ho il verbale e non so cosa abbiano verbalizzato), sarà secondo voi possibile per me costituirmi alla prossima udienza o oramai ho tutto precluso e dobbiamo far andare la cosa in decisione?
    Grazie

  9. Federico

    Caro Mirco, ho bisogno di un consiglio. A un mio cliente (proprietario di una vettura) e sua figlia (conducente della stessa), è stata notificata citazione per integrazione del contraddittorio -su ordine del Giudice di pace. Le parti originarie sono il presunto danneggiato e la propria Compagnia di assicurazioni (indennizzo diretto), alla quale il presunto danneggiato chiede, accertata la esclusiva responsabilità della figlia del mio cliente nella causazione del sinistro, una ulteriore somma quale risarcimento del danno subito dal suo veicolo (ha già ricevuto un assegno, trattenuto in acconto). Ora, cosa dovrei consigliare al mio cliente e a sua figlia? Di costituirsi in giudizio, chiedendo di accertare la responsabilità di controparte nella causazione del sinistro, nonostante l’attore non abbia chiesto la sua condanna in solido al risarcimento del danno? Insomma: che interesse avrebbe? Non è più sensato consigliare al cliente e alla figlia di restare contumaci? Non ho letto la comparsa di costituzione della Compagnia assicurativa, ma in fondo non è corretto dire che il mio cliente non rischia nulla a restar contumace? Peraltro, il sinistro è di 2 anni fa, e una eventuale mia riconvenzionale (dico che la colpa è di controparte e chiedo che mi risarcisca) potrebbe essere dichiarata prescritta. Certo, il mio cliente a seguito di questo sinistro si é visto aumentare il premio assicurativo, pur avendo inviato un fax alla propria Compagnia, in fase stragiudiziale, col quale affermava la responsabilità di controparte. Vale allora forse la pena costituirsi, sperare in un esito positivo del giudizio, attendere anni per la sentenza e poi citare la Compagnia del mio cliente per mala gestio?
    Cosa conviene fare secondo te?

  10. ROBERTO

    il condominio e’ stato chiamato davanti al GDP per un danno con presunta responsabilita’dello stesso verso un condomino.
    oltre all’ASSICURAZIONE che ha proposto di liquidare in parte il danno rappresentata da un avvocato, anche
    il condominio deve essere rappresentato da un avvocato nominato da una assemblea straordinaria o come penso io, e’
    sufficiente che si presenti il nostro Amministratore con il verbale di nomina?
    il danno ammonta a 2500,00 euro grazie

  11. Giuseppe

    ottimo.
    Quesito: Come difensore dell’attore ho chiesto che venisse disposto l’interrogatorio formale del convenuto su cinque articolati e la testimonianza di alcuni testi. Il Giudice si è riservato, successivamente con provvedimento(ordinanza) ha ammesso l’interrogatorio formale del convenuto e la prova testi. Io ritengo di dovere citare solo i testi e non il convenuto (art. 176 c.p.c.)

  12. Alex

    Caro Mirco, ti chiedo:
    1. Nel giudizio avanti al GdP è possibile l’escussione di un teste in assenza del difensore (in particolare quello che lo ha citato)? Per me si tratta di nullità insanabile per violazione del contraddittorio (così Cass. 4796/1999 nel caso di teste escusso dal GdP in assenza dei due difensori, fuori udienza già chiusa…)

    2. Inoltre, avanti al GdP, nel caso di attore autorizzato alla difesa in proprio che non ha intimato il proprio teste per l’udienza fissata, adducendo istanza di rinvio per concomitante impegno e impossibilità di sostituzione perché non legale iscritto al foro, deve ritenersi coperto da giusto motivo ex 104 att. oppure decaduto dalla prova? A me pare ci sia giusto motivo perché se anche il GdP non avesse accolto il rinvio e il teste si fosse presentato, la sua escussione in assenza del difensore non poteva avvenire sotto pena di violazione del contraddittorio o no? GRAZIE!!!

  13. Mirco Minardi

    1) A mio parere, per il rispetto del principio dispositivo occorre un impulso di parte che, essendo assente il difensore, è mancato. Dunque la prova è viziata.
    2) A mio parere il teste andava comunque citato, in quanto il rinvio non era ancora stato disposto; dunque non c’è giustificato motivo.

  14. Alex

    1) Se la prova sarebbe viziata per violazione del principio dispositivo stante assenza del difensore richiedente che aveva chiesto rinvio, significa che comunque il teste poteva escutersi anche in assenza del difensore se il giudice non concedeva rinvio e il convenuto chiedeva procedersi all’escussione, senza violare in alcun modo il contraddittorio?

  15. Alex

    In tema di cause innanzi al Giudice di pace aventi valore inferiore ai 1.100 Euro, per le quali è possibile la difesa in proprio, si chiede se la norma introdotta dall’art. 13, c. 1, lett. b), D.L. 212/2011, conv. in L. 10/2012, in tema di giustizia civile, che ha modificato l’art. 91, c. 4, c.p.c., secondo cui per le suddette cause le spese, le competenze e gli onorari liquidati dal Giudice non possono superare il valore della domanda, debba o meno ritenersi applicabile anche ai giudizi in corso non ancora pervenuti a sentenza, in assenza di norme transitorie che sanciscano l’applicazione temporale della novella.

  16. Domenico

    Caro Avvocato vorrei sottoporle un quesito. Ho proposto ricorso al Gdp avverso Ordinanza del Prefetto per una multa.All’udienza per la precisazione delle conclusioni il Giudice, stante la contumacia della controparte, mi ha richiesto la prova dell’avvenuta notifica del ricorso gerarchico al Prefetto, in quanto a suo dire, presentato fuori termini . La mia domanda è ,poteva farlo? ma sopratutto poteva in quella fase della causa?Grazie anticipate per la risposta

  17. Mirco Minardi

    @Domenico: la verifica della regolarità dell’opposizione non è soggetta a preclusioni, quindi secondo me poteva farlo.

  18. Federico

    Salve, ho una questione perticolare da sottoporre.Non so come sia meglio agire adesso.
    Nell’Ottobre del 2006 lungo la via Cassanese, ad un semaforo, mi è stata scattata una fotografia per attraversamento con il semaforo rosso.
    Da subito mi ero accorto che qualcosa non aveva funzionato perchè il semaforo da luce verde in un attimo si è modificata in luce rossa con conseguente mia impposibilità di arrestare la marcia. Queste ragioni le ho esposte a suo tempo al Gdp avanti al quale ho presentato ricorso che purtroppo non ha potuto fare altro che darmi torto.
    A distanza di più di 5 anni, i cui termini prescrittivi sono stati interrotti da una precedente cartella inviatami, l’agenzia delle entrate mi notifica una cartella di Euro530,00 per non aver inviato i dati relativi al conducente che in quell’occasione si trovava alla guida.
    Nel frattempo, dopo due anni circa da quando presentai ricorso (cioè nel 2008) al Gdp è stata scoperta la truffa dei “semafori truccati ad arte, per fare cassa” sulla via Cassanese nel comune di Segrate e conseguente apertura di un’inchiesta che ha portato al rinvio a giudizio a vario titolo dell’Ex Sindaco di Segrete, dell’amministratore della società appaltatrice ed altri ed al sequestro dei t-red da parte della Gurdia di Finanza. Causa che è tutt’ora in corso.
    Quindi, questa cartella esatteriale è relativa ad una multa accessoria (cioè legata alla contravenzione precedente/principale).
    Chiedo: alla luce dei fatti nuovi sopravvenuti(che non ho potuto esporre a suo tempo nel ricorso poichè nessuno ne era a conoscenza)sono tenuto a dover pagare questa multa accessoria sia pure formalmente legittima ma scaturita da una illegittima? Esiste un istituto che prevede la riapertura del caso per fatti nuovi sopravvenuti? Posso chiedere la sospensione in attesa della sentenza penale? oppure mi può consigliare lei come agire per limitare i danni tenendo presente che io ho già presentato ricorso al Gdp e il Comune si è costituito. Siamo in attesa, a Maggio ci sarà l’udienza.
    Grazie

  19. Carlo

    Buonasera avvocato.
    Volevo sapere se il G.d.P. possa rifiutarsi, a differenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc avanto il Tribunale (i quali devono necessariamente essere concessi dal Giudice qualora anche una sola parte ne faccia richiesta), di concedere alla prima udienza i termini per il deposito di memorie istruttorie nonostante una parte gliene abbia fatto espressa richiesta, fissandosi così immediatamente l’udienza per la precisazione delle conclusioni.
    Grazie.

  20. Rosanna buono

    Gentile Avvocato,
    dovrei fare una comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e chiamata in garanzia della mia assicurazione per difendere me stessa a seguito di citazione dall’altro conducente, vorrei chiamare in garanzia la mia assicurazione che non vuole risarcirmi in quanto ha già archiviato il sinistro, poichè sussiteva un verbale a mio carico erroneamente emesso dai carabinieri. il verbale mi è stato annullato e dalla dinamica del sinistro la responsabilità è dell’altro conducente.
    vorrei sapere per la chiamata in garnzia dell’assicurazione davanti al gdp, si devono rispettare i termini del tribunale o vengono meno. non ho ben capito come opera la preclusione

  21. Rosanna buono

    gentile avvocato, in qualità di avvocato per difendere me stessa, nella stesura dell’atto eleggo domicilio presso il mio studio
    la procura in calce o a margine non si mette
    scrivo: comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e chiamata in garanzia- oppure chiamata in causa del terzo
    la ringrazio per i chiarimenti

  22. Rosanna buono

    Gentile avvocato, la ringrazio per i suoi chiarimenti. avrei bisogno di dissolvere altri due punti.
    a) devo fare una comparsa di risposta con riconvenzionale e chiamata in garanzia della mia assicurazione.
    nella riconvenzionale per un importo superiore cui chiedo il risarcimento cito solo il responsabile del sinistro, oppure devo chiamare in solido anche l’assicurazione di controparte.
    la chiamata in garanzia è soltanto per essere manlevata in caso di soccombenza, oppure anche per chiedere la condanna al risarcimento della mia assicurazione.
    dubbio: il risarcimento lo chiedo alla mia compagnia e al responsabile sinistro, oppure alla compagnia di controparte che è stata citata dal suo assicurato. oppure lo chiedo ad entrambi. spero possa illuminarmi sul punto Grazie

  23. Rosanna buono

    Ciao Mirco, ho chiamato in causa la mia assicurazione inieme alla controparte.
    oltre alla citazione devo notificare anche il decreto di fissazione udienza

  24. MATTEO

    Buona sera, le pongo il seguente quesito sul quale ho alcune perplessità:
    1) Nel procedimento dinanzi al GdP, maturano preclusioni istruttore se le parti nei rispettivi atti introduttivi omettono qualsiasi richiesta istruttoria(a parte l’indicazione dei documenti prodotti ed allegati)e successivamente nella prima udienza facciano le suddette richieste a verbale, indicando i testi e articolando i relativi capitoli di prova, o richiedendo ctu?
    La ringrazio per l’attenzione.

  25. Giud

    Preg.mo Avvocato, le giro il seguente quesito:
    – nel nuovo giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, che si svolge secondo le forme del rito del lavoro, ex art. 7 d.lgs. 150/11 deve rispettarsi il termine ex art. 415, comma V, c.p.c.?
    Per l’effetto il GdP nel fissare l’udienza di discussione deve tener conto del termine non minore di trenta giorni dalla notifica del decreto di comparizione parti alla prima udienza?
    Grazie per la cortese attenzione.

  26. Beta

    ciao collega mi è venuto un dubbio..causa davanti al giudice di pace. Il convenuto si costituisce in cancelleria depositando comparsa di risposta nella quale eccepisce di improcedibilità ( palesemente infondata), e si oppone alle mie richieste istruttorie (meglio articolate nell’udienza di ammissione delle prove), ma nel caso di loro accoglimento chiede di essere abilitata a prova contraria. Il convenuto però non si è mai presentato in udienza. Ora siamo alla fase destinata alla discussione ed il giudice non ha deciso sulla abilitazione a prova contraria del convenuto. Potrebbe questi impugnare la sentenza per non essere stata ammessa a prova contraria?

  27. Mirco Minardi

    Se non ha partecipato al processo, pur essendosi costituito, la risposta dovrebbe essere negativa, anche se ci sono due sentenze della Cassazione dello stesso periodo di opposto contenuto su questa problematica.

  28. Dario

    Esimio Avv. Mirco,
    volevo chiederLe se in virtù della legge sulle assicurazioni, un attore può chiamare in causa il solo conducente del mezzo (presunto responsabile), ignorando in toto l’assicurazione e non solo, effettuando la citazione solo dopo 25 giorni dalla lettera di diffida. Le eccezioni sul punto sono state in toto disattese dal Gdp.

  29. Ugo

    un quesito semplice (che per me era scontato). L’udienza davanti al Giudice di Pace fissata in citazione non viene tenuta ma è stata fissata dal Giudice altra data. Se il convenuto, non costituitosi il giorno indicato in udienza, si costituisce alla prima udienza fissata dal Giudice è o non è tempestivamente costituito e può quindi fare eccezioni, istanza di chiamata di terzo o riconvenzionale?

  30. Ugo

    RETTIFICO
    un quesito semplice (che per me era scontato). L’udienza davanti al Giudice di Pace fissata in citazione non viene tenuta ma è stata fissata dal Giudice altra data. Se il convenuto, non costituitosi il giorno indicato in CITAZIONE, si costituisce alla prima udienza fissata dal Giudice è o non è tempestivamente costituito e può quindi fare eccezioni, istanza di chiamata di terzo o riconvenzionale?

  31. Giuseppe

    gentile avvocato , se il mio testimone (ossia testimone chiamato dall’attore) già ammesso dal giudice non potrà presenziare (perché impossibilitato) all’udienza fissata per ascoltarlo, potrò chiedere un rinvio al GdP per poter permettere l’escussione ad altra udienza? Grazie
    Giuseppe

  32. Vincenzo

    Gentile Collega,
    la mia domanda è la seguente:
    se il convenuto, nel giudizio innanzi al G.d.P. , si costituisce in cancelleria contestando la domanda attorea ed eccependo tutte le eccezioni possibili , l’attore può chiedere, alla prima udienza a cui è presente anche la controparte, un rinvio per 320 c.p.c. non avendo avuto la possibilità di esaminare la comparsa depositata in data antecedente alla suddetta prima udienza?
    Ti ringrazio anticipatamente.

  33. Mirco Minardi

    @Vincenzo: a rigore no, ma io non ho mai visto negare il suddetto rinvio. Problemi possono sorgere se la causa arriva in Cassazione, perchè a rigore se la costituzione è avvenuta in cancelleria il termine non è giustificato, a meno che la costituzione sia avvenuta a ridosso dell’udienza.

  34. Vincenzo

    Quindi mi consigli – anche se non si è avuta la possibilità di leggere la comparsa di costituzione – comunque e in ogni caso ,a prescindere dalla concessione del termine, di verbalizzare in udienza contestando ed impugnando genericamente l’atto difensivo ex adverso, giusto? Te lo chiedo perché, vigendo il principio di non contestazione, controparte potrebbe eccepire il fatto che ho svolto una contestazione generica e non specifica. Ma, come già dicevi, è un caso che di solito non si verifica: il Giudice concede sempre il termine. Però l’eventualità di un rifiuto da parte del Giudice, secondo me potrebbe determinare una lesione del diritto di difesa: come ci si tutela? L’unico rimedio è la iscrizione a ruolo il giorno prima dell’udienza o nella stessa prima udienza?
    Scusami ancora, ma è un dubbio che durante la pratica non ho avuto la possibilità di sciogliere.

  35. Mirco Minardi

    La questione della contestazione da parte dell’attore dei fatti allegati dal convenuto è più articolata.
    Semplicemente fai così: a) chiedi termine; b) in caso di esito negativo chiedi di depositare un foglio di deduzioni; c) in caso di esisto negativo verbalizza eccezioni, difese, richieste istruttorie.



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