Una questione davvero interessante.
La Cassazione è chiamata a stabilire la validità della costituzione avvenuta mediante invio a mezzo posta del fascicolo di parte contenente la memoria di costituzione e i documenti.
Posto che il codice di rito non prevede la costituzione a mezzo di invio postale, le soluzioni possono essere tre:
- inesistenza della costituzione;
- nullità della costituzione;
- irregolarità della costituzione.
Nel primo caso la costituzione sarebbe non sanabile.
Nel secondo caso sarebbe sanabile qualora avesse raggiunto lo scopo.
Nel terzo caso sarebbe valida.
Il tutto, ovviamente, presuppone che il Cancelliere accetti il plico e lo inserisca nel fascicolo d’ufficio e ciò non è un obbligo bensì una facoltà.
La Corte di Cassazione
propende per la tesi dell’irregolarità, affermando che un invio degli atti di costituzione a mezzo posta dove non è consentito può raggiungere comunque lo scopo che è proprio del deposito mediante presentazione al cancelliere, se questi, una volta ricevuto il plico dall’apposito ufficio preposto alla ricezione della posta, non si rifiuta di procedere all’inserimento nel fascicolo (riscontrando che naturalmente vi sono gli atti prescritti dall’art. 319 c.p.c.) e vi procede.
In questo caso, anzi, la circostanza che non vi sia stato un deposito mediante diretto contatto fra il depositante ed il cancelliere degrada ad una mera irregolarità, priva di effetti sui successivi atti processuali e, particolarmente sull’inserimento nel fascicolo, onde la costituzione deve ritenersi pienamente valida (in una prospettiva favorevole alla irregolarità si veda Cass. n. 9580 del 2006).
Cassazione civile – Sezione terza,
ordinanza n. 12342/08 – depositata il 16 maggio 2008.
Omissis.
La sentenza impugnata dà atto che il cancelliere dell’ufficio del giudice di pace appose sul plico contenente il fascicolo ricevuto a mezzo posta attestazione di visto e lo inserì nel fascicolo d’ufficio.
A norma dell’art. 57 primo comma c.p.c. il cancelliere documenta a tutti gli effetti nei casi e nei modi previsti dalla legge le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti.
Nel caso della costituzione avanti al giudice di pace l’art. 319 c.p.c. prevede, accanto alla possibilità di costituzione mediante presentazione della citazione (o del processo verbale di cui all’art. 316 c.p.c.) con la relata di notificazione e la procura quando occorre, la costituzione mediante deposito di tali atti in cancelleria.
L’attività di deposito è un’operazione materiale che implica certamente che chi deve effettuare il deposito si rechi in cancelleria e presenti gli atti al cancelliere che li riceve e la ricezione del deposito è un’attività propria del cancelliere (in relazione alla norma suindicata).
A seguito di tale presentazione il cancelliere compie l’attività (sempre sua propria) di documentazione del deposito nelle forme di legge cui allude la norma sopra citata, cioè ne attesta la verificazione. Nella specie il cancelliere, con l’apposizione del visto ha compiuto un’attività di documentazione riferita ad un atto, il pervenimento a mezzo posta, diverso da quello previsto dalla legge, che è la consegna a sue mani degli atti di costituzione.
In tal modo ha compiuto un’attività in violazione della regola formale prevista, ma per l’inosservanza di tale regola la legge in tanto non prevede alcuna sanzione.
La violazione della regola formale va valutata in base alla seguente considerazione: la formalità del deposito in cancelleria consiste nella consegna al cancelliere degli atti inerenti la costituzione ed il pervenimento a mezzo posta, come osserva la sentenza impugnata, si presenta difforme dal modello processuale, perché non realizza tale consegna, giacché il plico rimesso dall’ufficiale postale non viene ricevuto dal cancelliere, ma perviene all’apposito ufficio preposto alla ricezione della posta, che -evidentemente – poi lo rimette al cancelliere.
Ebbene, siffatta inosservanza delle forme non appare di entità tale da far considerare – come invece ha ritenuto il Tribunale – il fatto del pervenimento del plico al cancelliere in questo modo come talmente difforme dallo schema formale previsto dalla legge da doversi esso considerare del tutto improduttivo di effetti e, quindi, come atto inesistente. Ciò, per la ragione che alla fine di questo procedimento si realizza pur sempre l’effetto del pervenimento al cancelliere del fascicolo.
Ed il cancelliere ben può compiere tutte le attività che gli competono in ordine al controllo della ritualità della documentazione.
Ne deriva che la violazione consistita nell’inosservanza dello schema normativo che identifica il deposito con la consegna dell’atto al cancelliere (consegna che, come considera la stessa sentenza, richiamando giurisprudenza di questa Corte, può avvenire anche da parte di un nuncius del procuratore) è stata erroneamente ricondotta alla categoria della inesistenza, perché l’attività compiuta non presenta uno scostamento tale dall’attività che sarebbe stata da compiere da impedire d’essere ricondotta al profilo funzionale di quest’ultima.
Non a caso la sentenza impugnata afferma l’inesistenza facendo leva sulla mera circostanza che l’invio degli atti per la costituzione a mezzo posta non rientra fra le formalità previste dall’art. 319 c.p.c, con ciò non considerando che ogni nullità formale presenta (come suggerisce lo stesso art. 156 c.p.c.) per definizione uno scostamento dell’atto dalla forma prevista dalla legge e, quindi, la sua connotazione con una forma diversa, mentre l’inesistenza si può configurare quando l’attività che si vorrebbe espressiva dell’atto si presenti per le sue caratteristiche formali del tutto inidonea ad evocare in qualche modo lo schema formale prevista.
Nella specie il carattere evocativo di quest’ultimo, come ha osservato il Ministero, si sarebbe dovuto ritenere anche per il fatto che la fattispecie del deposito a mezzo posta non è sconosciuta al processo civile, come dimostrano gli esempi richiamati nel ricorso e, del resto, avuti ben presenti dallo stesso Tribunale.
Negata, dunque, la riconducibilità del deposito a mezzo posta avvenuto nella fattispecie alla categoria della inesistenza v’è da domandarsi se esso possa essere ricondotto alla categoria della nullità: tale riconduzione, non essendo prevista dalla legge una nullità, dipenderebbe dalla valutazione di sussistenza o meno della idoneità al raggiungimento dello scopo.
All’uopo occorre considerare che nella sequenza processuale al deposito nel senso indicato, da intendersi come operazione materiale finalizzata alla realizzazione “presa di contatto” fra la parte ed il giudice nel che consiste la costituzione in giudizio, segue, perché la formalità del deposito si trasformi in costituzione, l’attività – sempre del cancelliere – di inserimento degli atti nel fascicolo d’ufficio ed è in questo modo che il contatto effettivamente si realizza.
Ebbene, nella specie questa attività successiva (che il cancelliere, rilevando l’irritualità del pervenimento avrebbe potuto, in ipotesi, rifiutarsi di compiere), è stata compiuta: il cancelliere ha non solo attestato il ricevimento degli atti per la costituzione ma li ha anche inseriti nel fascicolo, con il che la costituzione , nel suo significato di presa di contatto fra la parte e l’ufficio giudiziario, si può dire compiuta. Entrambe queste attività dimostrano che lo scopo cui doveva assolvere la presentazione nelle forme di cui all’art. 319 c.p.c. si è potuto in concreto realizzare nonostante la diversa forma seguita e, quindi, l’ipotetica nullità non avrebbe impedito il raggiungimento dello scopo dell’operazione di deposito.
A ben vedere, in sostanza, un invio degli atti di costituzione a mezzo posta dove non è consentito può raggiungere comunque lo scopo che è proprio del deposito mediante presentazione al cancelliere, se questi, una volta ricevuto il plico dall’apposito ufficio preposto alla ricezione della posta, non si rifiuta di procedere all’inserimento nel fascicolo (riscontrando che naturalmente vi sono gli atti prescritti dall’art. 319 c.p.c.) e vi procede.
In questo caso, anzi, la circostanza che non vi sia stato un deposito mediante diretto contatto fra il depositante ed il cancelliere degrada ad una mera irregolarità, priva di effetti sui successivi atti processuali e, particolarmente sull’inserimento nel fascicolo, onde la costituzione deve ritenersi pienamente valida (in una prospettiva favorevole alla irregolarità si veda Cass. n. 9580 del 2006).
E’ quanto accaduto nella specie, donde la manifesta erroneità delle conseguenze ritenute dal Tribunale.
Collega le preciso che la costituzione è stata depositata da me personalmente in cancelleria, ma in ritardo e per questo avevo presentato istanza di rimessione nei termini al Giudice
@Carla: purtroppo l’impedimento non riguardava, formalmente, il procuratore costituito. Ho qualche dubbio in proposito