Avv. Mirco Minardi
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Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di addebito della separazione rivolta dalla moglie nei confronti del marito, per non aver mai ottemperato ai propri doveri familiari, occupandosi delle incombenze domestiche, provvedendo alle esigenze di sostentamento del nucleo, e per aver avuto nel corso della convivenza coniugale condotte ripetutamente violente nei confronti delle figlie e della moglie, esternatesi in aggressioni fisiche, espressioni scurrili ed offensive, scatti di rabbia incontrollata a fronte di motivi futili se non inesistenti, intolleranza nei confronti dei familiari, oltre, a completamento del quadro, ad essersi più volte allontanato dall’abitazione familiare per periodi prolungati senza più dare notizie di sé.
La prova, nel caso di specie, è stata raggiunta attraverso le sommarie informazioni rese dalle figlie.
Lo stato di disoccupazione del genitore inadempiente non ha impedito al Tribunale di condannarlo al pagamento di un assegno di mantenimento per le figlie di euro 200,00.
Tribunale Roma, sez. I 11/02/2011 n. 2899
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non vi è contestazione sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. La elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione protrattasi per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
2. La domanda di addebito proposta dalla ricorrente è fondata. Deve ritenersi invero dimostrato, stando alle dichiarazioni rese dalle figlie, sentite a sommarie informazioni, che in difetto di diverse risultanze, devono reputarsi attendibili oltre che particolarmente qualificate stante la cognizione diretta da parte di entrambe delle circostanze su cui sono state sentite, che il resistente non soltanto non ha mai ottemperato ai propri doveri familiari occupandosi delle incombenze domestiche provvedendo alle esigenze di sostentamento del nucleo, ma ha altresì avuto nel corso della convivenza coniugale condotte ripetutamente violente nei confronti delle figlie e della moglie esternatesi in aggressioni fisiche, espressioni scurrili ed offensive, scatti di rabbia incontrollata a fronte di motivi futili se non inesistenti, intolleranza nei confronti dei familiari, oltre, a completamento del quadro, ad essersi più volte allontanato dall’abitazione familiare per periodi prolungati senza più dare notizie di sé.
Siffatta condotta, in difetto di dimostrazione delle patologie psichiche che in sede di comparsa conclusionale la difesa ha tentato di sostenere, deve ritenersi la causa diretta del fallimento dell’unione coniugale, con conseguente accoglimento della domanda di addebito.
3. Nulla va disposto in ordine all’affidamento della figlia F. divenuta maggiorenne nelle more del processo.
Incontestato che le figlie abbiano scelto di convivere con la madre e che la stessa ha sempre provveduto in via esclusiva al loro mantenimento, debbono essere confermati i provvedimenti presidenziali relativi alla assegnazione della casa coniugale sita in Roma, via d.M. alla moglie ed alla determinazione del contributo dovuto dal padre, disoccupato sin dall’epoca della pregressa convivenza coniugale, per entrambe le figlie non potendosi ritenere neppure la primogenita L. indipendente sotto il profilo economico in ragione delle attività lavorative meramente occasionali e scarsamente retribuite che la stessa ha dichiarato di avere svolto.
4. Non può essere accolta la domanda di un assegno per il proprio mantenimento svolta dalla ricorrente che, a differenza del marito, risulta svolgere regolare attività lavorativa percependo una retribuzione annua di euro 10.408 (cfr. Mod. 730/2007).
5. Deve essere dichiarata inammissibile la domanda di sospensione della potestà genitoriale svolta dalla ricorrente nei confronti del coniuge in quanto priva, a tacer di ogni altra valutazione in ordine alla competenza, di qualsivoglia connessione con la domanda principale e dell’interesse ad agire stante il raggiungimento della maggiore età da parte di entrambe le figlie.
Le spese di lite devono essere poste secondo la regola della soccombenza a carico della parte resistente.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da D.B. nei confronti di E.D., ogni altra istanza disattesa, cosi provvede:
– dichiara la separazione personale fra le parti coniugate in Roma in data 7 luglio 1987 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Roma dell’anno 1987 al n. …, parte …, serie 01, e per l’effetto ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
– dichiara la separazione addebitabile al resistente;
– assegna la casa coniugale sita in Roma, via d.M. alla moglie;
– determina, a conferma dell’ordinanza presidenziale in euro 200,00 mensili il contributo dovuto per il mantenimento delle figlie L. e F. e per l’effetto condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente detta somma, oltre alla rivalutazione annuale secondo l’Istat, entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio del coniuge;
– rigetta la domanda di mantenimento in favore della moglie;
– condanna la parte resistente al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese, sostenute per questo giudizio, liquidate in complessivi euro 800,0Oi cuiT300,00 per esborsi e euro 1.400,00 per diritti, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il giorno 14 gennaio 2011
Il Giudice Estensore
Il Presidente

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