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Non tutto ciò che riguarda la liquidazione delle spese legali può essere censurato con il ricorso per cassazione. Difatti, in materia il giudice di merito gode di un ampio potere discrezionale, pertanto la cassazione della decisione può avvenire solo in ipotesi di violazione di legge.
Nel caso deciso da Cass. 8198/2020, il ricorrente si doleva:
- della mancata compensazione delle spese, tenuto conto che era stata rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal vincitore;
- del fatto che il giudice di merito avesse utilizzato il parametro massimo dello scaglione indeterminabile.
I motivi sono stati dichiarati inammissibili per le seguenti ragioni.
L’ottavo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 92 c.p.c., per non aver il giudice di rinvio neppure parzialmente compensato le spese, malgrado la parziale soccombenza dei Pu. – B., segnatamente sulla domanda risarcitoria per lite temeraria.
5.1. Il motivo è inammissibile.
La compensazione delle spese processuali appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, sicchè l’omessa compensazione non è censurabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo della carenza di motivazione (Cass., sez. un., 15 luglio 2005, n. 14989; Cass. 26 aprile 2019, n. 11329).
Peraltro, il rigetto dell’istanza risarcitoria ex art. 96 c.p.c., a fronte dell’accoglimento della domanda principale della stessa parte, non integra soccombenza reciproca, e non può quindi giustificare la compensazione delle spese, a ragione del carattere meramente accessorio dell’istanza di lite temeraria (Cass. 12 aprile 2017, n. 9532, e Cass. 15 maggio 2018, n. 11792, a superamento di Cass. 14 ottobre 2016, n. 20838).
6. Il nono motivo di ricorso denuncia violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, per esser state le spese del giudizio d’appello liquidate con lo scaglione massimo delle cause di valore indeterminabile.
6.1. Il motivo è inammissibile.
Per criterio tipico della liquidazione delle spese, dove è prevista una forcella tra minimi e massimi con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare ulteriormente il compenso per specifici motivi, tra i valori minimi e i massimi il giudice esercita un potere discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, occorrendo che egli motivi solo la diminuzione o l’aumento ulteriore, essendo in tal caso necessario assicurare il controllo sulle ragioni dello scostamento dalla forcella (Cass. 10 maggio 2019, n. 12537).
Nella specie, rimasto entro lo scaglione massimo (Euro 260.000,00), il giudice non aveva uno specifico dovere di motivazione, come sarebbe stato ove egli avesse inteso eccedere il massimo (fino ad Euro 520.000,00), in forza dell’autorizzazione normativa rapportata alla particolare importanza e complessità delle questioni.
7. Il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali e al raddoppio del contributo unificato.
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In caso di una esecuzione forzata iniziata in base a una sentenza di appello, nel caso di cassazione della stessa, è possibile richiedere in riassunzione il risarcimento del danno ex 96 o sarebbe una nuova domanda e quindi inammissibile?
è possibile
Buona sera chiedo gentilmente se e possibile richiedere la somma di euro 100.000 cento mila euro a seguito di un furto di alcolici subito a carico della mia SOCIETA’
L agenzia delle dogane a escusso a prima richiesta la polizza fideiussoria di euro 100.000 per accise dovute .La mia societa’ ricorre in C.T.P. E VINCE , L AG. DELLE DOGANE fa appello e vince , io ricorro in cassazione e la cassazione cassa la sentenza di appello con rinvio al giudice di merito , ma non riassumiamo la causa ne la mia societa’ ne l ag delle dogane .
la mia domanda e visto che la mia assicurazione a pagato 100.000 euro in favore delle dogane ancor prima di iniziare questo iter giudiziario e a sua volta io rateizzo e restituisco l intera somma alla mia assicurazione , in virtu della sentenza della cassazione a me favorevole posso richiedere questa somma alla mia assicurazione?
Cordiali Saluti
DI CICCO FRANCESCO