È uscito il nuovissimo e-book “Come affrontare il ricorso per cassazione civile“. Clicca qui
La caratteristica del nuovo codice deontologico forense è che esso contiene la tipizzazione delle sanzioni disciplinari. Prima, invece, la decisione sulla sanzione era rimessa al potere discrezionale del COA, sulla base dei criteri generali previsti dallo stesso codice.
Ma cosa accade se il fatto contestato è stato commesso sotto la previgente disciplina? In tal caso occorre distinguere a seconda che la sanzione prevista nel nuovo codice sia più o meno afflittiva.
Se è più afflittiva si applicherà la vecchia disciplina. Al contrario, se meno afflittiva si applicherà la nuova, ex art. 65, comma 5, l. 247/2012.
Nel caso deciso da Cass. 18395/2016 la decisione del CNF è stata cassata in quanto il comportamento addebitato era punito con la censura nel nuovo codice deontologico e dunque non era giustificata la irrogazione della sospensione, seppure il fatto era avvenuto sotto la vigenza del “vecchio” codice.
4. – Il primo e il secondo motivo del ricorso, all’esame dei quali può procedersi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione delle proposte censure, sono fondati.
4.1. – Si è già rilevato che queste Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che “in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, avendo la L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 65, comma 5, recepito il criterio del “favor rei”, in luogo del criterio del tempus regit actum” (Cass., S.U., n. 3023 del 2015).
A fondamento di tale soluzione si è rilevato che la L. n. 247 del 2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), in vigore dal 2 febbraio 2013, contempla all’art. 65 (rubricato “Disposizioni transitorie”) un comma (il quinto, interamente dedicato all’emanando nuovo codice deontologico), che si conclude con le seguenti proposizioni: “… L’entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato”.
Da qui il rilievo che, nel fissare il momento di transizione dall’operatività del vecchio a quella del nuovo codice deontologico, la nuova legge professionale sancisce esplicitamente – così prevenendo le incertezze interpretative manifestatesi in occasione di precedenti successioni di norme deontologiche (e, peraltro, risolte in base al diverso criterio del tempus regit actum: cfr. Cass., S.U., n. 15120 del 2013; Cass., S.U., n. 28159 del 2008) – che la successione nel tempo delle norme dell’allora vigente e di quelle dell'(allora) emanando nuovo codice deontologico (e delle ipotesi d’illecito e delle sanzioni da esse rispettivamente contemplate) deve essere improntata al criterio del favor rei.
4.2. – In tale prospettiva, deve, constatarsi che il nuovo codice deontologico approvato il 31 gennaio 2014, pubblicato il 16 ottobre 2014 ed entrato in vigore il 15 dicembre 2014 – presenta, tra le principali innovazioni rispetto al codice previgente, la (ancorchè non assoluta, certamente tendenziale) tipizzazione degli illeciti e la predeterminazione delle sanzioni correlativamente applicabili.
4.3. – Alla ricorrente è stato contestato l’addebito di cui all’art. 48 del codice deontologico forense del 2007, a tenore del quale “l’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie. I. Qualora ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, l’avvocato deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia. II. L’addebito alla controparte di competenze e spese per l’attività prestata in sede stragiudiziale è ammesso, purchè la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio assistito”.
Nel codice deontologico del 2014, applicabile nella specie atteso che la decisione del CNF è stata depositata successivamente alla sua entrata in vigore, la condotta contestata è ora prevista dall’art. 65, il quale sotto la rubrica “Minaccia di azioni alla controparte”, stabilisce che: “1. L’avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma non deve minacciare azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie. 2. L’avvocato che, prima di assumere iniziative, ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia. 3. L’avvocato può addebitare alla controparte competenze e spese per l’attività prestata in sede stragiudiziale, purchè la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio cliente. 4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura”.
E’ quindi sufficiente rilevare che il nuovo codice deontologico prevede una sanzione – quella della censura – inferiore a quella della sospensione dall’esercizio della professione, nella specie per due mesi, applicata dal COA nella vigenza del codice deontologico del 2007, e confermata dal CNF con una sentenza deliberata prima del 15 dicembre 2014, ma depositata successivamente, per concludere che la sanzione in concreto applicata alla ricorrente si presenta illegittima.
5. – In conclusione, i primi due motivi di ricorso devono essere accolti.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio per nuovo esame al Consiglio Nazionale Forense, in diversa composizione.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate in considerazione del fatto che il ricorso è stato accolto unicamente quanto alla sanzione applicata.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione applicata e rinvia la causa al Consiglio Nazionale Forense, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 24 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016
Tutti i miei articoli sul ricorso per cassazione.
Anche questi articoli potrebbero interessarti:
- Ricorso per cassazione: si scrive rispettando le regole
- I tempi del ricorso per cassazione civile
- Quanto costa ricorrere per cassazione?
- Segue: il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
- Eliminazione in appello della condanna ex art. 96 c.p.c. e compensazione delle spese di lite





In caso di una esecuzione forzata iniziata in base a una sentenza di appello, nel caso di cassazione della stessa, è possibile richiedere in riassunzione il risarcimento del danno ex 96 o sarebbe una nuova domanda e quindi inammissibile?
è possibile
Buona sera chiedo gentilmente se e possibile richiedere la somma di euro 100.000 cento mila euro a seguito di un furto di alcolici subito a carico della mia SOCIETA’
L agenzia delle dogane a escusso a prima richiesta la polizza fideiussoria di euro 100.000 per accise dovute .La mia societa’ ricorre in C.T.P. E VINCE , L AG. DELLE DOGANE fa appello e vince , io ricorro in cassazione e la cassazione cassa la sentenza di appello con rinvio al giudice di merito , ma non riassumiamo la causa ne la mia societa’ ne l ag delle dogane .
la mia domanda e visto che la mia assicurazione a pagato 100.000 euro in favore delle dogane ancor prima di iniziare questo iter giudiziario e a sua volta io rateizzo e restituisco l intera somma alla mia assicurazione , in virtu della sentenza della cassazione a me favorevole posso richiedere questa somma alla mia assicurazione?
Cordiali Saluti
DI CICCO FRANCESCO