E’ di 30 giorni il termine per impugnare avanti al CNF la decisione del CDD o del COA emessa dopo il 1 gennaio 2015

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Il CNF ha dichiarato l’inammissibilità di numerose impugnazioni avverso decisioni disciplinari rese dai consigli degli ordini degli avvocati, ritenendo di dover applicare il minor termine di 20gg, in luogo di quello di 30 gg. previsto dall’art. 61, comma 1, legge 247/2012.

Ciò è avvenuta per una non corretta interpretazione della disciplina transitoria. Difatti, la l. 247/2012 recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense dispone, all’art. 65, comma 1, che: “Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”.

Il regolamento 2/2014, in materia di procedimento disciplinare, è però entrato in vigore il 1 gennaio 2015. Pertanto, tutte le decisioni emesse dopo quella data possono essere impugnate nel più lungo termine di 30 gg.

Nel caso deciso da Cass. 32360/2018 il provvedimento irrogativo della sanzione era stato notificato il 9 gennaio 2015 e dunque dopo l’entrata in vigore del regolamento 2/2014.

Per l’effetto, la sentenza del CNF è stata cassata con rinvio.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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3 commenti:

  1. Marcello1

    In caso di una esecuzione forzata iniziata in base a una sentenza di appello, nel caso di cassazione della stessa, è possibile richiedere in riassunzione il risarcimento del danno ex 96 o sarebbe una nuova domanda e quindi inammissibile?

  2. Francesco di cicco

    Buona sera chiedo gentilmente se e possibile richiedere la somma di euro 100.000 cento mila euro a seguito di un furto di alcolici subito a carico della mia SOCIETA’
    L agenzia delle dogane a escusso a prima richiesta la polizza fideiussoria di euro 100.000 per accise dovute .La mia societa’ ricorre in C.T.P. E VINCE , L AG. DELLE DOGANE fa appello e vince , io ricorro in cassazione e la cassazione cassa la sentenza di appello con rinvio al giudice di merito , ma non riassumiamo la causa ne la mia societa’ ne l ag delle dogane .
    la mia domanda e visto che la mia assicurazione a pagato 100.000 euro in favore delle dogane ancor prima di iniziare questo iter giudiziario e a sua volta io rateizzo e restituisco l intera somma alla mia assicurazione , in virtu della sentenza della cassazione a me favorevole posso richiedere questa somma alla mia assicurazione?
    Cordiali Saluti
    DI CICCO FRANCESCO



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