Il giudizio davanti al giudice di pace

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L’aumentata competenza per valore del giudice di pace ad opera della legge n. 69/2009 impone una riflessione sulla natura di questo giudizio e in particolare sul regime di preclusione delle domande, delle eccezioni, delle allegazioni, delle istanze istruttorie, delle argomentazioni e delle conclusioni.

La Suprema Corte ha sancito ripetutamente che il processo davanti al giudice di pace è sottoposto allo stesso principio di preclusione che governa il processo davanti al Tribunale.

Ricordo che ogni norma che prevede una preclusione è una norma di ordine pubblico processuale, con la conseguenza che:

– la preclusione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado fatto salvo il giudicato formatosi sul punto;

– le preclusioni non sono disponibili nè dalle parti, nè dal giudice.

Non esiste, dunque, l’equità procedurale: il giudice di pace è tenuto ad osservare scrupolosamente le norme processuali, specie quelle che prevedono preclusioni.

Nei prossimi giorni, pertanto, farò un focus su questo giudizio, dedicandovi una serie di articoli, soprattutto per evidenziare le “insidie” di questo tipo di processo, nel quale il rischio più grosso è il seguente: discostandosi dalla legge, il giudice concede termini e facoltà non consentite che, in appello, potrebbero essere rilevate come vizio della sentenza, con la conseguenza che le prove assunte potrebbero essere ritenute non utilizzabili.

Intanto vi lascio con queste domande:

  • quando maturano le preclusioni assertive in questo giudizio?
  • quando maturano le preclusioni istruttorie?
  • la costituzione del convenuto può avvenire senza comparsa di costituzione e risposta?
  • qual’è il termine ultimo per sollevare eccezioni in senso stretto?
  • il rinvio ai sensi del IV comma dell’art. 320 è libero o è condizionato?
  • qualora l’udienza ex art. 320 III comma non sia effettivamente la prima, bensì la seconda o addirittura la terza o la quarta, quando maturano le preclusioni assertive, difensive e istruttorie?
  • qualora la parte non si presenti in udienza, il giudice può decidere ugualmente sulle istanze istruttorie articolate negli atti introduttivi?
  • il giudice di pace è obbligato a far precisare le conclusioni alle parti?

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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60 commenti:

  1. Marcella

    gentile avv, ho dimenticato di presentare note ex art. 183 comma 6 cpc in un giudizio davanti al tribunale entro i termini di legge, posso sempre essere ammessa alla prova del contrario sui testi indicati da controparte o sono decaduta anche da tale mezzo istruttorio? grazie

  2. Ugo

    Ritengo che non vi sia un contrasto tra le due pronunce. Anche nella seconda infatti il giudice avrà ammesso la prova ma avrà poi dovuto dichiarare la decadenza della parte perchè non presente per la sua assunzione (art. 208 c.p.c.).
    In pratica, quindi, la valutazione delle prove è doverosa per il Giudice di Pace anche in assenza della parte che ha richiesto le prove ma se poi si procede all’assunzione delle prove (ammesse) e la parte non c’è allora si profila la decadenza.

  3. Nicola

    gentilissimo avvocato mi è capitato che il Giudice di pace mi ha rigettato la domanda sul presupposto che il mio avvocato ha indicato i testimoni alla seconda udienza e non alla prima. L’avvocato stesso mi dice che ha operato correttamente e pertanto potremmo proporre appello avanti il Tribunale.Lei cosa dice in merito? grazie mille

  4. Mary

    preg.mo avvocato,
    anzitutto, davvero complimenti per la chiarezza
    La mia domanda: nel mio atto di citazione, dinanzi al gdp, ho fatto cenno al mancato pagamento delle spese stragiudiziali, da parte della compagnia, ma non le ho espressamente richieste nelle conclusioni.
    Ovviamente ho richiesto vittoria di spese di causa.
    Sono alla II udienza (320 IV co) posso chiederle e/o precisare ora che chiedo anche quelle?

  5. Tommaso.bartiromo@libero.it

    Egr. Avv. Mirco Minardi,
    ho letto l’articolo ( che ho trovato utile)e vorrei il Suo parere sulla questione che di seguito le sottopongo. Procedimento davanti al Giudice di Pace. Mi costituisco per una soc. convenuta e chiamo in causa un terzo che a sua volta chiama in causa una compagnia assicurativa. Nella comparsa di costituzione articolo con precisione nel dettaglio la prova testi ed indico il nominativo ed indirizzo del teste. Per la serie di innumerevoli rinvii sia per adempimenti che d’ufficio mi sfugge l’udienza di trattazione alla quale non partecipo ( anche perchè malato in quei gg). Nella circostanza il Giudice di pace con provvedimento con formula generica ammette la prova diretta e contraria richiesta dalle parti e rinvia per l’espletamento ad un’altra udienza. Ritengo di non essere incorso in alcuna decadenza. Vorrei avere il Suo parere . La ringrazio in anticipo.

  6. Gabriele

    Buona serata
    volevo sottoporre il seguente quesito, se all’udienza di rinvio fissata per l’escussione di UN solo teste per parte, su quelli indicati ed ammessi negli atti di causa, innanzi al Giudice di Pace la parte ed il difensore del convenuto non compaiono si decade dalla possibilità di escutere il solo teste ammesso, e quindi all’udienza successiva si posso escutere gli atri testi, ovvero si decade da tutti gli altri testi.
    Ringrazio



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