PCT: il nuovo pignoramento presso terzi e l’iscrizione telematica

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Come è noto, la disciplina del pignoramento presso terzi è cambiata a seguito del d.l. 132/2014, convertito in legge 162/2014.

Per i pignoramenti eseguiti dall’11/2/2014 la procedura per l’iscrizione telematica (obbligatoria dal 31/03/2015 e sino a quella data facoltativa nei tribunali autorizzati ex art. 35 DM 44/2011), dopo la notifica eseguita dall’U.G., è questa:

  • Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. In pratica, nell’atto di pignoramento l’U.G. annota la data della riconsegna al creditore che rappresenterà il dies a quo.
  • Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione entro 30 gg dalla consegna:
    1. la nota di iscrizione a ruolo
    2. le copie conformi dell’atto di citazione
    3. del titolo esecutivo
    4. del precetto
  • La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore (ai soli fini di cui all’articolo 543).
  • Il cancelliere, al momento del deposito, forma il fascicolo dell’esecuzione.

Va ricordato che il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti  sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.

Pertanto, il creditore procede in questo modo.

  • Entro 30 giorni da quando l’U.G. gli ha restituito la citazione, il precetto e il titolo, occorre iscrivere a ruolo la causa generando una nuova busta. L’atto principale di questa busta (formato pdf nativo e firmato digitalmente) è la richiesta di iscrizione del pignoramento eseguito.
  • Nella suddetta richiesta il creditore avrà cura di attestare la conformità delle copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto e di precisare che detti titoli non sono utilizzati per altre esecuzioni. Se vuole, potrà anche inserire le dichiarazioni di terzo, se nel frattempo intervenute (opzionale).
  • Le scansioni della citazione, del titolo esecutivo e del precetto (e delle dichiarazioni di terzo) vanno poi inserite come allegati.
  • Ovviamente bisognerà anche versare il C.U.
  • Chiude la solita firma del file dati xml.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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