Travisamento della prova in Cassazione: sintesi della ordinanza interlocutoria n. 11111/2023

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L’ordinanza interlocutoria della III sezione n. 11111/2023 tratta della problematica del travisamento della prova, rimettendo la soluzione della questione alle Sezioni Unite. In particolare, il testo evidenzia la distinzione tra il travisamento della prova e il travisamento del fatto. Il travisamento della prova si verifica quando una specifica informazione probatoria utilizzata nella sentenza è contraddetta da uno specifico atto processuale, non coinvolgendo una valutazione del fatto.

L’ordinanza fa riferimento a precedenti decisioni della Corte, sottolineando che l’errore di valutazione del giudice di merito nell’apprezzamento dell’idoneità dimostrativa della fonte di prova non è sindacabile in sede di legittimità. Tuttavia, l’errore di percezione che incide sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, specialmente se riguarda una circostanza oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 115 del medesimo codice.

Il provvedimento sottolinea l’importanza del principio dell’art. 115 c.p.c., che impone al giudice di basare la sua decisione sulle prove offerte dalle parti, rendendo censurabile non solo la sentenza in cui il giudice utilizza prove disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri ufficiosi, ma anche la sentenza in cui il giudice di merito utilizza informazioni probatorie inesistenti nel processo, che comunque supportano illegittimamente la decisione che ha concluso il giudizio di merito.

Di seguito l’ordinanza affronta diverse questioni relative alla prova nel contesto giuridico. Inizialmente, delinea il concetto di prova come la traccia che un fatto lascia nella memoria umana o nella materialità del mondo fisico, utilizzata dal giudice per accertare i fatti. Il termine “prova” può assumere diverse accezioni, come il tema di prova, la fonte di prova, l’elemento di prova, il mezzo di prova e il risultato della prova.

Il giudice di merito, attraverso l’osservazione e la valutazione, seleziona informazioni dall’elemento o dal mezzo di prova per fondare la sua decisione. Tuttavia, l’attività di selezione è di competenza esclusiva del giudice di merito e non è soggetta al sindacato della Corte di legittimità. La parte interessata può lamentare l’omesso esame di fatti specifici o denunciare l’inesistenza di un’informazione probatoria in sede di legittimità, ma non può ridiscutere le modalità di valutazione del giudice di merito.

La sentenza sottolinea che i dati informativi derivanti da fonti non dedotte in giudizio o che si basano su fonti appartenenti al processo, ma non riconducibili in alcun modo alla fonte originaria, non possono legittimamente costituire la base di una decisione di merito. In caso di errore di percezione del contenuto oggettivo della prova, la sentenza viene dichiarata inesistente sul piano processuale. Diversamente opinando, si afferma che sarebbe paradossalmente non censurabile la sentenza del giudice di merito che utilizza informazioni probatorie inesistenti nel processo.

La decisione distingue tra diversi casi in cui l’errore di valutazione della prova è sindacabile in Cassazione, evidenziando l’importanza di garantire l’effettività della tutela e evitare decisioni basate su una ricognizione obbiettiva del contenuto della prova che contraddica in modo inequivocabile e decisivo la prova travisata, su cui le parti hanno avuto modo di discutere.

Di seguito si occupa della questione del travisamento della prova nel contesto giuridico, esplorando l’evoluzione delle disposizioni relative al controllo in cassazione della motivazione nel corso del tempo. Si evidenzia che la questione ha assunto maggiore complessità a seguito delle modifiche apportate nel 2012 riguardanti il difetto di motivazione.

Storicamente, si fa riferimento alle disposizioni del 1865 e del codice del ’42, che contemplavano la censura di disposizioni contraddittorie e l’omesso esame di fatti decisivi. Successivamente, la riforma del 1950 ha introdotto la nozione di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio,” che è stata ulteriormente modificata nel 2006.

Analizza poi il rapporto tra omesso esame e vizio di motivazione, evidenziando le sentenze delle sezioni unite del 2014 che hanno chiarito la scomparsa del controllo sulla motivazione con riferimento alla sufficienza, ma la persistenza del controllo sull’esistenza e sulla coerenza della motivazione.

Illustra quindi il concetto di omesso esame come un vizio diverso rispetto a quelli precedenti, consentendo una verifica extratestuale rispetto alla sentenza. Si affronta anche la questione della revocazione per errore di fatto come rimedio imprescindibile di tutela.

Un punto chiave della ordinanza riguarda la censurabilità in Cassazione del travisamento della prova. La decisione solleva dubbi sulla legittimità di una soluzione che, prima del 2012, consentiva il ricorso per cassazione per travisamento come vizio di motivazione, ma che sembra essere preclusa dopo le modifiche normative.

Infine, si pone l’attenzione sulla necessità di conciliare la funzione nomofilattica del giudice di legittimità con il diritto di accesso alla giustizia, sottolineando l’importanza di garantire un equilibrio che rispetti i principi fondamentali. Si richiama anche la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo in tema di limiti alla impugnabilità delle sentenze, evidenziando la necessità di una interpretazione rispettosa dei parametri stabiliti dalla Corte di Strasburgo.

L’ordinanza affronta la questione dell’errore percettivo nel contesto giuridico, concentrandosi sulle circostanze in cui tale errore può essere fatto valere in cassazione. Se l’errore percettivo riguarda un fatto storico oggetto di discussione tra le parti e capace di orientare la decisione in modo diverso, può essere denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, purché non ricorra l’ipotesi della “doppia conforme.”

La valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito è ritenuta espressione della sua discrezionalità valutativa, al di fuori dei compiti istituzionali della Corte di legittimità. Inoltre, il testo sottolinea che, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, le parti non possono discutere in cassazione il modo in cui il giudice di merito ha effettuato valutazioni discrezionali di carattere probatorio.

Si evidenzia la possibilità per le parti di denunciare l’errata percezione e utilizzazione di prove inesistenti o non addotte in giudizio, ma tale possibilità è limitata ai casi in cui tali prove siano decisivamente interpretate in modo erroneo dal giudice di merito.

Il provvedimento delinea i requisiti per il travisamento della prova censurabile in cassazione, richiedendo che l’errore cada sulla ricognizione oggettiva della prova, che il suo contenuto sia stato oggetto di discussione, che l’errore sia decisivo e che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso con assoluta certezza.

Nel caso specifico trattato, le ricorrenti hanno denunciato correttamente la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale ha commesso errori di percezione sul contenuto delle prove documentali e delle risultanze peritali.

La questione è dunque rimessa alle Sezioni Unite stante il contrasto giurisprudenziale esistente.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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