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CLICCA QUIL’art. 360 c.p.c. potrebbe far pensare che il ricorso per cassazione sia un mezzo di impugnazione per far valere specifici errori di diritto, in quanto la norma distingue cinque diverse ipotesi. In realtà, con il ricorso per cassazione si può denunciare qualunque tipo di errore di diritto, per cui da questo punto di vista parlare di tassatività non sembra del tutto corretto.
Secondo il Bove questi errori si possono dividere in tre categorie a seconda del tipo di norma violata:
a) errore derivante da violazione di una norma di giudizio (360 n. 3);
b) errore derivante da violazione di una norma sul processo (360 nn. 1, 2 e 4);
c) errore derivante da violazione di una norma che disciplina il metodo della valutazione da compiere per la soluzione della questione di fatto (360 n. 5).
Con il ricorso per cassazione non possono però censurarsi vizi per i quali la legge prevede un rimedio specifico, oppure un apposito mezzo di impugnazione. In particolare, bisogna prestare massima attenzione alla linea di confine con la revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c., per la verità non sempre netta.
Il n. 4 dell’art. 395 c.p.c. stabilisce che è possibile chiedere la revocazione della sentenza se questa è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
Come si vede, in base all’art. 395 c.p.c. l’errore deve ricadere su un fatto che non ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata.
Così, se si denuncia un travisamento del fatto si esce fuori dal perimetro del sindacato della Suprema Corte in quanto questo si risolve nell’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte quale sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo – tale vizio concreta a sua volta motivo di revocazione ex art. 395, n. 4, e richiede un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità.
Un altro esempio tratto dalla giurisprudenza è quello relativo alla clausola negoziale che sia stata negata senza alcuna motivazione sulla base della semplice ricognizione degli atti negoziali.
E’ del pari inammissibile il ricorso per cassazione quando si faccia valere l’omesso esame di un motivo d’appello che il giudice di secondo grado abbia espressamente, ma erroneamente ritenuto non proposto (C 12.3.2007 n. 5715.
Si dovrà chiedere la revocazione anche nel caso in cui il giudice di merito abbia affermato che un fatto è pacifico tra le parti, senza specificare la ragione.
Il ricorso per cassazione è altresì inammissibile quando con esso si chieda la correzione della sentenza impugnata (Cass. 7.11.2005 n. 21492; Cass. 20.2.2006 n. 3656; Cass. 7.4.2006 n. 8287)
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