Ricorso per cassazione ed omesso esame di documenti

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Un errore frequente tra gli avvocati è quello di ritenere che un documento, una volta prodotto in giudizio, debba necessariamente essere valutato dal giudice, anche quando, rispetto ad esso, non sia avvenuta alcuna deduzione, illustrazione, istanza, allegazione.

In altre parole, la produzione deve essere accompagnata dalla illustrazione della rilevanza probatoria del documento; in mancanza di questa attività il giudice non è obbligato ad esaminarlo (Cass. 22342/2007; 5149/2001).

Questa regola di natura pretoria ha un forte impatto nel giudizio di cassazione, in quanto la denuncia di omesso esame di un documento (ovviamente decisivo) deve essere accompagnata dalla dimostrazione che nelle precedenti fasi il ricorrente aveva illustrato la rilevanza dello stesso.

Pertanto, con riferimento all’omesso esame di documenti, la tecnica redazionale impone di inserire nel ricorso per cassazione:

  • il testo o il riassunto del documento (volendo anche la scansione);
  • l’indicazione del tempo in cui il documento è stato prodotto nel giudizio di merito, evidenziando la tempestività del deposito (ad. es. “il documento era stato depositato unitamente alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. in data … e quindi entro il termine di scadenza del … come stabilito dall’ordinanza del ….”);
  • il modo in cui nel giudizio di merito era stata evidenziata la rilevanza (ai fini dell’accoglimento della domanda, della eccezione ovvero come base di un giudizio presuntivo);
  • dove si trova all’interno del fascicoletto della cassazione;
  • dove si trova all’interno del fascicolo di parte del giudizio di merito (specificando se si tratta del fascicolo di primo o secondo grado).

Detto ciò, come sopra accennato, nel ricorso per cassazione l’omesso esame di un documento rileva come motivo solo laddove esso sia decisivo, e quindi nel caso in cui la decisione sarebbe stata diversa; pertanto, il mancato esame si denuncia in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.

Nel caso in cui si trovi al cospetto di due documenti facenti fede fino a querela di falso di tenore contrastante, il giudice potrà liberamente fondare la propria decisione su quello che gli sembri più persuasivo, senza che questa facoltà possa essere sindacata dalla Corte di Cassazione, purché congruamente e logicamente motivata (Cass. 12401/1997). Laddove la motivazione sia apparente (ad es. il giudice scrive sic et simpliciter: “non è rilevante la documentazione prodotta da parte attrice”) illogica, perplessa, contraddittoria si potrà denunciare la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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