Ricorso per cassazione allorquando il giudice di merito ha rigettato la domanda per difetto di prova senza ammettere le prove richieste

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Da Cass. 13532/2018

2. Il terzo motivo di ricorso.

2.1. Col terzo motivo del proprio ricorso S.L. formula due censure subordinate.

In primo luogo lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 24 Cost.; artt. 115,116,183,210,244,346 e 356 c.p.c..

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe da un lato ritenuto non provata l’esistenza del mutuo da lui concesso a D.M. e il titolo dell’obbligazione vantata nei confronti di questa; dall’altro lato avrebbe però trascurato di esaminare le richieste istruttorie da lui formulate, e volte a dimostrare l’esistenza del mutuo ed il titolo dell’obbligazione.

In questo modo – prosegue il ricorrente – la Corte d’appello ha pronunciato una sentenza sostanzialmente priva di motivazione, dal momento che le prove da lui richieste (un ordine di esibizione delle scritture contabili; una prova testimoniale; una consulenza tecnica d’ufficio contabile) erano astrattamente idonee a dare la prova reputata mancante dalla Corte d’appello.

Subordinatamente al rigetto di questa censura, il ricorrente sostiene che la sentenza sarebbe comunque viziata da una nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, consistita nella violazione del diritto di difesa e nella manifesta illogicità della motivazione, scaturenti dalla scelta di rigettare dapprima le istanze istruttorie formulate dall’attore, e poi dichiarare la sua domanda non provata.

2.2. Il motivo è fondato nella parte in cui lamenta la manifesta contraddittorietà della motivazione e, di conseguenza, la nullità processuale.

Da molto tempo, infatti, questa Corte viene ripetendo che “il giudice non può, senza contraddirsi, addebitare alla parte di non avere assolto all’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, o dell’eccezione, e, nel contempo, negarle l’ammissione della prova offerta, senza indicare la ragione del diniego” (così già Sez. 3, Sentenza n. 985 del 14/05/1962, Rv. 251627 -01; in seguito, nello stesso senso, Sez. U, Sentenza n. 789 del 29/03/1963, Rv. 261080 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2631 del 20/10/1964, Rv. 303958 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2505 del 05/10/1964, Rv. 303753 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1555 del 23/06/1967, Rv. 328310 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 542 del 15/02/1968, Rv. 331640 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1467 del 03/05/1969, Rv. 340272 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3406 del 17/10/1969, Rv. 343491 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 1235 del 18/04/1972, Rv. 357728 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2074 del 16/07/1973, Rv. 365237 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2867 del 19/07/1975, Rv.376907 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4488 del 20/10/1977, Rv. 388097- 01; Sez. 2, Sentenza n. 1627del21/03/1979, Rv. 397975- 01; Sez. L, Sentenza n. 2495 del 16/04/1980, Rv. 406233 – 01; Sentenza n. 9521 del 21/12/1987, Rv. 456596 – 01).

La contraddizione della motivazione della sentenza, in una simile ipotesi, è logica prima che giuridica, e consiste nella violazione del principio di implicazione necessaria tra due assunti.

L’accoglimento della domanda, infatti, presuppone l’esame delle prove offerte a dimostrazione dei fatti che ne formano il presupposto. Sicchè rigettare le richieste istruttorie e poi rigettare la domanda perchè non provata equivale a pretendere dalla parte quel che nello stesso tempo le si vieta (o, se si preferisce, vietarle di fare quel che da lei si esige): un autentico paradosso di Epimenide.

2.3. Ciò posto in teoria, si rileva in punto di fatto che nel primo grado del presente giudizio S.L. chiese di essere ammesso a provare l’esistenza del proprio credito attraverso:

(-) un ordine di esibizione rivolto alla Informatica Finanziaria, ed avente ad oggetto alcune scritture contabili della società ed i movimenti dei conti correnti bancari sociali;

(-) una consulenza tecnica d’ufficio contabile;

(-) una prova testimoniale, avente ad oggetto i contenuti della contabilità della società Informatica Finanziaria.

Tali richieste rimasero assorbite in primo grado, avendo il Tribunale ritenuto dimostrata aliunde la fondatezza della pretesa attorea.

Nel giudizio di secondo grado S.L. chiese il rigetto del gravame ma, in subordine, reiterò tali richieste istruttorie: sulle quali, pertanto, la Corte d’appello aveva il dovere di provvedere.

La sentenza impugnata tuttavia, dopo avere ritenuto indimostrata sia la consegna delle somme di denaro date a mutuo, sia il titolo dell’obbligazione restitutoria di D.M., ha per ciò solo accolto il gravame e rigettato la domanda attorea, senza prendere posizione sulle suddette richieste istruttorie: nè per accoglierle, nè per rigettarle.

Nemmeno può ritenersi che vi sia stato un rigetto implicito di quelle richieste. Di rigetto implicito delle istanze istruttorie, infatti, può parlarsi allorchè la decisione si fondi su una ratio decidendi da sola sufficiente a giustificare la pronuncia di rigetto, e rispetto alla quale le prove non ammesse sono totalmente irrilevanti.

Ma nel caso di specie una simile ratio decidendi non c’è nella sentenza impugnata: questa ha infatti rigettato la domanda ritenendola, puramente e semplicemente, non provata, senza provvedere sulle richieste con le quali l’attore intese fornire la prova che da lui si pretendeva.

Resta da aggiungere che la controricorrente, là dove deduce (p. 12, primo capoverso, del controricorso), che la Corte d’appello avrebbe “correttamente ritenuto che le prove richieste non erano idonee a provare l’effettiva consegna della somma”, fraintende in modo manifesto il contenuto della sentenza impugnata. Questa, infatti, ha ritenuto irrilevanti le prove documentali depositate da S.L. (una consulenza tecnica eseguita in altro giudizio), ma non si è in alcun modo pronunciata sulle prove costituende richieste dall’appellato.

2.5. La sentenza impugnata è dunque effettivamente affetta da contraddittorietà manifesta ed insanabile della motivazione, la quale costituisce di per sè violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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