Non sono bei tempi per noi avvocati. Sempre più spesso, infatti, veniamo coinvolti di persona nei giudizi e, come nel caso che stiamo per analizzare, addirittura condannati alle spese (ma in Cassazione c’è stato il lieto fine).
Nel caso deciso da Cass. 8591/2020, la Commissione Tributaria Regionale aveva condannato i difensori al pagamento delle spese di lite tenuto conto che la procura alle liti non era – a suo dire – speciale.
La Corte ha però cassato la sorprendente decisione della CTR evidenziando che la possibilità di condannare il difensore della parte al pagamento in proprio delle spese processuali sussiste solo ove costui abbia agito in forza di una procura alle liti inesistente e non già meramente nulla (Cass. Sez. Unite Sez. U, Sentenza n. 10706 del 10/05/2006; id. Sez. 3, Ordinanza n. 961 del 16/01/2009; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27530 del 20/11/2017), giacché in tal ultimo caso il rapporto processuale si instaura validamente, onerando il giudice che rilevi il vizio di ordinarne la rinnovazione sanante (Sez. U, Sentenza n. 28337 del 22/12/2011).
Nel caso di specie il vizio individuato dalla CTR per argomentare la possibilità di condanna diretta alle spese dei difensori stava nel difetto di specialità della procura apposta a margine del ricorso per revocazione, in quanto costituita da un prototipo per il giudizio ordinario, senza alcun riferimento alla specialità dell’impugnazione per revocazione.
L’affermazione è stata ritenuta erronea, posto che in tema di specialità o meno della procura, la Corte si è orientata in maniera del tutto unanime a ritenere che il requisito dell’apposizione a margine dell’atto cui si riferisce rende la procura ad esso riferibile – e in tal senso speciale – a prescindere dal tenore delle espressioni ivi utilizzate (Cass., Sez. 1, n. 530 del 24/02/1972; id Sez. 2, Sentenza n. 10782 del 29/10/1998).
In ogni caso, anche qualora la CTR avesse inteso rilevare un vizio di invalidità della procura alle liti, avrebbe dovuto provocare sulla questione il contraddittorio delle parti e, successivamente, applicandosi alla fattispecie ratione temporis il novellato art. 182 cod. proc. civ. giacché il ricorso per revocazione è stato proposto nel 2014, provvedere a concedere un termine per sanare il presunto vizio, che giammai avrebbe potuto essere annoverato tra quelli che determinano l’inesistenza della procura.
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