Talvolta accade che il ricorrente nel proprio ricorso per cassazione indichi la PEC ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria, indicando altresì un luogo fisico sito nel Comune di Roma, ex art. 366 c.p.c.
In questi casi ci si chiede se sia possibile per il controricorrente notificare il ricorso alla PEC del difensore del ricorrente, pur avendo questi dichiarato che detta indicazione è fatta solo ai fini delle comunicazioni di cancelleria.
In passato non sono mancati orientamenti contrastanti, ma più di recente è stato affermato il principio per cui la notifica può sempre avvenire, in disparte le limitazioni contenute nel ricorso.
In particolare, Cass. 03685/2021 ha affermato il principio secondo cui la notificazione del controricorso è validamente effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal difensore di fiducia del ricorrente per cassazione esercente fuori giurisdizione, indipendentemente dalla limitazione di siffatta indicazione alle sole comunicazioni di cancelleria giacché, a seguito dell’introduzione dell’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modific., dalla l. n. 221 del 2012, fermo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c. e salvo che non sia possibile per causa imputabile al destinatario, le notificazioni e le comunicazioni vanno eseguite al “domicilio digitale” di cui ciascun avvocato è dotato, corrispondente all’indirizzo P.E.C. – risultante dal ReGindE – indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell’ordine di appartenenza e conoscibile dai terzi attraverso la consultazione dell’Indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
D’altra parte, anche a voler ritenere irregolare la notificazione a mezzo PEC in luogo della notifica presso il domicilio fisico eletto in Roma, va osservato che una volta emessa la ricevuta di consegna l’atto ha raggiunto il proprio scopo.
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