La PEC non rende invalida la notifica al domicilio fisico

Avatar photo

In Cass. 23792/2021, con il primo motivo i ricorrenti avevano dedotto la violazione del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, artt. 16 bis e 16 sexies, lamentando che con l’iscrizione telematica del ricorso del primo grado avevano depositato la nota di iscrizione a ruolo in cui era specificato, oltre al domicilio fisico, anche il domicilio telematico. L’appello era stato notificato presso il domicilio eletto in primo grado e non al domicilio digitale previsto dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, da qui l’eccezione.

Il motivo è stato ritenuto infondato.

La Corte ha osservato che il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-sexies convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, rubricato “Domicilio digitale”, introdotto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 52, comma 1 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, dispone che “Salvo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6-bis nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia”.

Il dato testuale (quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario…) attesta in modo chiaro ed inequivoco che la disposizione richiamata, nell’ambito della giurisdizione civile, fatto salvo quanto disposto dall’art. 366 c.p.c. per il giudizio di cassazione, ha depotenziato la domiciliazione ex lege presso la Cancelleria dell’ufficio giudiziario, la quale oggi è prevista solamente nelle ipotesi in cui le comunicazioni o le notificazioni della cancelleria o delle parti private non possano farsi presso il domicilio telematico per causa imputabile al destinatario (Cass. n. 14140 del 2019, n. 14914 del 2018, Cass. 17048/2017).

Deve, però, escludersi – ha affermato la Corte – che il regime normativo concernente l’identificazione del c.d. domicilio digitale abbia soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento, eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati (Cass. 1982/2020, Cass. 2942/2019, Cass. 22892/2015). Non vi e’, infatti, norma che escluda la validità della notificazione tradizionale presso il domicilio eletto e che sancisca la validità della sola notificazione a mezzo p.e.c.

Ne consegue che, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, anche dopo l’introduzione del “domicilio digitale”, nei termini sopra illustrati, resta pienamente valida la notificazione effettuata presso il domicilio eventualmente eletto ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 (vedi anche Cass. n. 3557/2021).

Tutti i miei articoli sul ricorso per cassazione.

La supervisione del ricorso per cassazione.

Contatti.


Share
Avatar photo

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




Lascia un commento

  • (will not be published)

XHTML: Puoi usare questi tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*