Improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito della sentenza notificata via pec, munita di relata di notifica

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Da Cass. 26016/2018
1.2. Il ricorrente infatti ha dichiarato che la sentenza d’appello gli è stata notificata per mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Come noto, chi impugna per cassazione un provvedimento che gli è stato notificato ai sensi dell’art. 326 c.p.c., ha l’onere di depositare il provvedimento che gli è stato notificato, completo della “relazione dinotificazione” (art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.). Tale onere è prescritto a pena di improcedibilità, ed ha lo scopo di consentire alla Corte il controllo officioso del rispetto del termine per proporre l’impugnazione, previsto dall’art. 325 c.p.c..
1.3. Quando il provvedimento impugnato per cassazione sia statonotificato per mezzo della posta elettronica certificata, il ricorrente deve assolvere l’onere di deposito “della decisione impugnata con la relazione di notificazione”,
di cui all’art. 369 c.p.c., depositando:
(a) il provvedimento impugnato;
(b) il messaggio cui era allegato;
(c) la relazione di notificazione.
Tale deposito, tuttavia, da solo non è sufficiente. Le regole sul processo civile telematico infatti sono ancora inapplicabili al giudizio di legittimità, e di conseguenza dinanzi alla Corte di cassazione è ancora necessario il deposito di copie cartacee (che la legge e la prassi definiscono “analogiche”) di tutti gli atti processuali. Quando, dunque, gli atti processuali sono stati formati e trasmessi con modalità informatiche, la produzione in giudizio deve  avvenire:
(a)stampando e depositando il documento elettronico;
(b)attestando, da parte del difensore, che la copia depositata è conforme all’originale.
Tutti i princìpi appena riassunti sono già stati ripetutamente affermati da questa Corte, ed in particolare da Sez. 6, Ordinanza n. 30765 del 22/12/2017, Rv. 647029 – 01, la quale ha stabilito che”qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell’art. 9, commi 1 bis e 1 ter, I. n. 53 del 1994, e depositare nei termini quest’ultima presso la cancelleria della S.C.”, e ribaditi anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132 – 01; nello stesso senso, Sez. 3 – , Sentenza n. 17450 del 14/07/2017, Rv. 644968 – 01.
1.4. Nel caso di specie, né la stampa della sentenza impugnata, né quella del messaggio cui era allegata, né quella della relazione di notificazione, sono munite dell’attestazione di conformità all’originale sottoscritta dal ricorrente, richiesta dal combinato disposto degli artt. 9, commi 1-bis ed 1-ter della I. 21.1.1994 n. 53, a norma dei quali:
(a) in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis dell’art. 9 I. 53/94;
(b) l’art. 9, comma 1-bis I. 53/94 prescrive che quando non si possa depositare telematicamente un atto telematicamente notificato, “l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte”.
Il ricorso quindi va considerato privo della necessaria allegazione della relazione di notificazione del provvedimento impugnato, prescritta dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., e va dichiarato per questa ragione improcedibile.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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