Il Maestro non può essere altri che il dott. Marco Rossetti, consigliere della III sezione della Corte di Cassazione e mente a dir poco straordinaria. La Sua preparazione è letteralmente fuori dal comune, come altrettanto fuori dal comune è la capacità di essere chiaro.
Ecco cosa scrive nell’ordinanza 6546/2021:
1.1. Il ricorso è inammissibile in modo manifesto, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 3, 4 e 6, e lo è per plurime ragioni,
Innanzitutto è inammissibile perchè descrive in modo totalmente fumoso e incomprensibile i rapporti sostanziali posti a fondamento delle contrapposte domande delle parti.
In secondo luogo è inammissibile perchè non spiega in che modo la sentenza di primo grado avrebbe “violato le norme sulla privacy e quelle in tema di onere della prova”, nè, soprattutto, perchè mai tale violazione nuocerebbe alle sei odierne ricorrenti.
In terzo luogo è inammissibile perchè non spiega mai, neanche indirettamente, in che modo, sotto quale aspetto, e in che misura la consegna dei documenti contrattuali dalla Ansaldo a la Condotte nuocerebbe agli interessi delle odierne ricorrenti.
1.2. Un ricorso per cassazione così concepito viola i principi ripetutamente affermati da questa Corte, a partire da Sez. 3, Sentenza n. 4741 del 04/03/2005, Rv. 581594 – 01, sino a Sez. un., Sentenza n. 7074 del 20/03/2017, secondo i quali il ricorso per cassazione è un atto nel quale si richiede al ricorrente di articolare un ragionamento sillogistico così scandito:
(a) quale sia stata la decisione di merito;
(b) quale sarebbe dovuta essere la decisione di merito;
(c) quale regola o principio sia stato violato, per effetto dello scarto tra decisione pronunciata e decisione attesa.
Questa Corte, infatti, può conoscere solo degli errori correttamente censurati, ma non può di norma rilevarne d’ufficio, nè può pretendersi che essa intuisca quale tipo di censura abbia inteso proporre il ricorrente, quando questi esponga le sue doglianze con tecnica scrittoria oscura, come si è già ripetutamente affermato (da ultimo, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 21861 del 30.8.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 11255 del 10.5.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 10586 del 4.5.2018; Sez. 3, Sentenza 28.2.2017 n. 5036).
1.3. Il ricorso oggi in esame, invece, si distingue per la sua irresolubile farraginosità nell’esposizione dei fatti processuali e delle censure.
Esso, in particolare:
a) tace circostanze rilevanti, e cioè le ragioni poste a fondamento della domanda principale, della chiamata in causa, dei motivi di ricorso per cassazione;
b) contiene riferimenti a fatti o circostanze processuali inesplicati;
c) affastella in unico motivo plurime censure (violazione della privacy, violazione dell’onere della prova, violazione dell’art. 100 c.p.c.).
1.4. Ora, un ricorso per cassazione può dirsi che assolva correttamente l’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, quando esponga in ordine cronologico ed in modo chiaro i fatti di causa: e dunque, in casi come quello di specie, indichi chiaramente e sinteticamente quali furono le ragioni poste a fondamento della domanda principale; quali le ragioni poste a fondamento della chiamata in causa; quali le ragioni della sussistenza dell’interesse a ricorrere.
Il ricorso oggi in esame, per contro, appare incoerente nei contenuti ed oscuro nella forma, sì da poter dire senza tema di smentita che esso contenga mare verborum, gutta rerum: e, come già affermato da questa Corte (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9996 del 28.5.2020), coerenza di contenuti e chiarezza di forma costituiscono l’imprescindibile presupposto perchè un ricorso possa essere esaminato e deciso. E ciò non solo per il nostro ordinamento, ma in tutte le legislazioni degli ordinamenti economicamente avanzati: basterà ricordare a tal riguardo, excerpta multorum, l’art. 3, comma 2, deì codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), il quale impone alle parti di redigere gli atti “in maniera chiara e sintetica”; il 5 14, lett. “A”, della “Guida per gli avvocati” approvata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, ove si prescrive che il ricorso dinanzi ad essa debba essere redatto in modo tale che “una semplice lettura deve consentire alla Corte di cogliere i punti essenziali di fatto e di diritto”; o la Rule 8, lett. (a), n. 2, delle Federal Rules of civil Procedures statunitensi, la quale impone al ricorrente “una breve e semplice esposizione della domanda” (regola applicata così rigorosamente, in quell’ordinamento, che nei caso Stanard v. Nygren, 19.9.2011, n. 09-1487, la Corte d’appello del VIII Circuito U.S.A. ritenne inammissibile per lack of punctuation un ricorso nel quale almeno 23 frasi contenevano 100 o più parole, ritenuto “troppo confuso per stabilire i fatti allegati” dal ricorrente).

Tutti i miei articoli sul ricorso per cassazione.
La supervisione del ricorso per cassazione.

Ultimi commenti