Gli incidenti sulle piste di sci: la presunzione di colpa

Avatar photo

Visto che è periodo, parliamo di responsabilità “sulla neve”, ovvero sulle piste sciistiche.

Oggi la materia è regolata dalla legge n. 363/03, il cui articolo 19, con una formulazione che richiama l’art. 2054 c.c. in materia di incidenti stradali, prevede che “nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni”.

Pertanto, qualora avvenga uno scontro tra sciatori (intendendo per tali, ovviamente, anche gli snowboardisti) la responsabilità si presume in parti uguali. Ciascuno avrà quindi l’onere di provare che l’accaduto è riconducibile all’altra parte ovvero al caso fortuito.

Con una bella sentenza, il Tribunale di Avezzano affronta proprio la problematica de qua, nonché la responsabilità del gestore dell’area sciabile (che vedremo domani).

Tribunale Avezzano, 23.4.2009, giudice Lucia Gizzi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 1.6.2004, F. F. conveniva in giudizio N. U., chiedendone, previa declaratoria di responsabilità, la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’incidente ssciistico verificatosi il 7.3.2001, in Ovindoli, sulla pista da sci il Canalone, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Esponeva che, nel luogo e nella data indicati, mentre sciava a Ovindoli, località Monte Magnola, sulla pista il Canalone, riservata esclusivamente agli sciatori, veniva travolta da uno snow-border, che proveniva da tergo ad elevata velocità e non rispettava le più comuni regole di prudenza. Dopo l’impatto, veniva soccorsa e, in data 9.3.2001, si recava presso il Pronto Soccorso dell’Aquila, dove le veniva diagnosticato un trauma discorsivo al ginocchio destro.
Si costituiva in giudizio N. U., che chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, essendosi verificato, l’incidente per cui è causa, esclusivamente a causa della condotta imprudente e imperita dell’attrice, che invadeva la sua corsia, nonché del manto nevoso farinoso e pieno di avvallamenti e cumuli. Chiedeva, comunque, di essere autorizzato a chiamare in causa la società Monte Magnola Impianti Srl, per far valere la sua eventuale responsabilità per violazione dell’obbligo di mantenere le piste in buono stato e di segnalare eventuali fonti di pericoli, con conseguente manleva in caso di condanna al risarcimento del danno in favore di parte attrice.
La società convenuta si costituiva in giudizio, contestando la domanda e chiedendone il rigetto, non ravvisandosi alcuna violazione degli obblighi di sicurezza e manutenzione su di lei gravanti.
La causa veniva istruita con l’acquisizione di documenti, con l’interrogatorio formale delle parti, con l’assunzione della prova testimoniale e riservata in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni del 21.1.2009, con i termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.
In via preliminare, ritiene il Giudice di dover procedere alla ricostruzione della dinamica dell’incidente sciistico verificatosi il 7.3.2001 sulla pista da sci denominata il Canalone, in località Monte Magnola di Ovindoli.
In proposito, dai documenti allegati dalle parti (cfr. verbali di interrogatorio di N. U. e verbale di dichiarazioni di P. A. del Commissario di PS di Roma, Appio Nuovo, nonché annotazione di servizio del servizio di sicurezza e soccorso in montagna della Questura dell’Aquila) e dalle dichiarazioni testimoniale, è emerso che sul luogo e al momento dell’incidente erano presenti, oltre al N. U. e alla F. F., il marito di questa Pietro P. e P. A.. Ciononostante, non è possibile ricostruire la dinamica esatta del sinistro per cui è causa.
Ed invero, da un lato parte attrice ha dedotto che l’impatto con N. U. si è verificato a causa della condotta imprudente di questi, nel senso che, mentre ella procedeva a moderata velocità, lungo la pista, il N. U. l’ha colpita da dietro, investendola e facendola cadere a terra con il suo snow-board. Questa dinamica è stata confermata dal teste P. , che il giorno dell’incidente sciava insieme alla moglie, e precisamente a monte rispetto ad essa e ad una distanza di circa 10 metri, sì da poter vedere lo scontro tra i due sciatori.
Per contro, N. U. ha escluso che l’incidente si sia verificato a causa del fatto che egli abbia perso il controllo dello snow-board. Egli ha sì confermato di aver toccato con la parte anteriore del suo snow-board la parte posteriore degli sci della F. F., ma perché questa, mentre scendeva a valle sulla stessa pista da lui percorsa e a una distanza di circa 10 metri, allargava la sua traiettoria verso di lui. In particolare, il N. U. ha dichiarato di aver cercato di fermarsi e comunque di effettuare delle manovre per evitare l’impatto con la sciatrice, che proveniva verso di lui senza fermarsi. Questa dinamica dell’incidente è stata confermata dal teste P. A., il quale ha riferito di aver visto l’attrice sciare parallelamente al convenuto e, poi, allungare la sua traiettoria verso il N. U..
Insomma alla luce delle contraddittorie risultanze processuali non è possibile ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e individuare la responsabilità esclusiva dell’incidente in capo all’uno o all’altro degli utenti della pista coinvolti nello scontro. Ne consegue che, in forza dell’art. 19 della legge n. 363/2003, deve ritenersi sussistente un concorso di colpa tra la F. F. e il N. U. nella causazione dell’incidente sciistico per cui è causa.
Con una formulazione che richiama l’art. 2054 c.c. in materia di incidenti stradali, infatti, la norma in esame prevede che “nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni”. Poiché nessuna delle parti in causa è stata in grado di dimostrare di non aver concorso a cagionare lo scontro per cui è causa e il conseguente evento lesivo, superando la presunzione relativa di cui all’art. 19 legge n. 363/03, deve ritenersi la concorrente responsabilità dei due sciatori.
Come rilevato dalla giurisprudenza in tema di scontro tra veicoli, infatti, affinché uno dei conducenti sia liberato dalla presunzione di colpa concorrente di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., è necessario l’accertamento che la condotta di questi sia restata del tutto estranea alla causazione del sinistro stesso. Il conducente ha l’onere di provare, al fine di superare la presunzione di colpa concorrente, di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente, ossia di aver tenuto una condotta regolare, conforme alle norme sulla circolazione stradale e di comune prudenza (Cass. civ. n. 4810/1982 e n. 1663/1994). Infatti, l’accertamento del comportamento colposo di uno dei conducenti non basta per attribuirgli la colpa esclusiva dell’incidente, essendo a tal fine necessario che l’altro fornisca la propria prova liberatoria (Cass. civ. n. 1820/1984, n. 1198/1997).
Nel caso di specie, tale prova non è essere stata fornita. Ne consegue che, in virtù della presunzione di colpa concorrente di cui all’art. 19 legge n. 363/03, la responsabilità dell’incidente deve essere ascritta ad entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Parte convenuta deve, pertanto, essere condannata al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da parte attrice a causa dell’incidente, limitatamente al riconosciuto concorso di colpa.
Dalle risultanze probatorie (si veda per tutte la testimonianza di B. P., agente di PS intervenuto sul luogo dell’incidente subito dopo lo scontro, nonché la documentazione medica allegata da parte attrice), infatti, è emerso che, a causa dello scontro tra la F. F. e il N. U., la prima ha subito una lesione alla gamba destra.
Tuttavia, dagli elementi probatori acquisiti non possibile accertare se l’evento lesivo abbia determinato, a carico di parte attrice, un’invalidità temporanea e/o permanente qualificabile in termini di danno biologico e, eventualmente, l’entità dei suddetti postumi invalidanti.
Ne consegue che deve essere pronunciata, a carico di N. U., condanna generica al risarcimento dei danni cagionati a F. F., in occasione dell’incidente sciistico per cui è causa, e deve essere rimessa la causa in istruttoria per la liquidazione del danno stesso, disponendo consulenza medico-legale sulla persona dell’attrice.

Domani vedremo la responsabilità del gestore della pista.


Share
Avatar photo

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

Anche questi articoli potrebbero interessarti:


2 commenti:

  1. Virginia busi

    potreste cortesemente dirmi gli estremi della sopracitata sentenza del Trib. Avezzano?
    grazie,
    VB



Lascia un commento

  • (will not be published)

XHTML: Puoi usare questi tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*