Ieri abbiamo visto che in caso di scontro tra sciatori la responsabilità si presume in parti uguali. Ma qual’è la responsabilità del gestore?
Ecco cosa ci dice il Tribunale di Avezzano:
- Sul gestore dell’area sciabile grava un obbligo di garanzia, che gli impone di predisporre le cautele necessarie a rendere sicura la pista da sci, in modo che non presenti pericoli per i soggetti terzi che con essa vengono in contatto.
- L’obbligo di garanzia del gestore della pista da sci ha natura di obbligo di controllo su una determinata fonte di pericolo, la pista da sci appunto, per la tutela di tutti i beni giuridici ad essa esposti.
- La posizione di controllo del gestore delle piste da sci trova fondamento nella sussistenza, in capo allo stesso, di poteri di organizzazione e di disposizione relativi alla fonte di pericolo, che rientra appunto nella sua sfera di signoria.
- Poiché la fonte di pericolo rientra nella sua sfera di appartenenza, il gestore delle pista da sci si trova in una situazione che gli consente di esercitare un potere di fatto su quella stessa fonte, al fine di neutralizzare la situazione di pericolo che da essa possa originarsi a carico di terze persone.
- Proprio la circostanza che la fonte di pericolo si trova nella sfera di signoria del garante giustifica l’assunzione, a suo carico, di un obbligo di controllo: da un lato, questi ha un potere fattuale di dominio su una cosa da cui possono derivare pericoli per i terzi, dall’altro i terzi non possono adottare adeguate misure di sicurezza e di protezione dei propri beni, senza ingerirsi nell’altrui sfera giuridica.
- Il gestore della pista, quindi, quale titolare di una posizione di controllo, ha un obbligo di sicurezza a carattere preventivo, nel senso che deve rendere sicura la pista da sci, in modo che non presenti pericoli per i soggetti terzi che con essa vengono in contatto.
- L’obbligo di garanzia del gestore trova oggi fondamento anche nella legge n. 363/2003 che, nel dettare “norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”, agli artt. 3 seg. individua gli obblighi dei gestori delle aree sciabili. La normativa prevede, in particolare, che i gestori assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza…i gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.
- L’art. 3, primo comma, della legge 363/2003, insomma, individua in capo al gestore un generale obbligo di protezione dell’utenza, che si articola, nelle norme successive, in una serie di obblighi complementari. Così, il secondo comma dell’art. 3 sancisce l’obbligo di assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste; l’art. 5 obbliga i gestori delle aree sciabili ad esporre documenti relativi alla classificazione delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla medesima legge, garantendone un’adeguata visibilità; l’art. 6 dispone l’obbligo del gestore di disporre l’apposita segnaletica; il primo comma dell’art. 7 prevede l’obbligo di provvedere alla ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree sciabili; il secondo comma della medesima disposizione stabilisce che qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato di fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Il gestore ha l’obbligo di chiudere la pista in caso di pericolo o non agibilità. La disposizione specifica poi che le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all’inizio della pista nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.
- L’obbligo di sicurezza, che grava sul gestore della pista quale titolare di una posizione di controllo, come si è detto, ha carattere preventivo, nel senso che consiste nel rendere sicura la pista da sci, in modo che non presenti pericoli per i soggetti terzi che con essa vengono in contatto. Questo obbligo può assumere, in concreto, diversi contenuti: a seconda della gravità e dell’estensione della situazione di pericolo esistente.
- Il gestore può assolvere l’obbligo di sicurezza limitandosi a segnalare adeguatamente il pericolo agli utenti, ovvero può essere tenuto a rimuovere la fonte di rischio, non risultando sufficiente a garantire l’incolumità delle persone la mera segnalazione. Ove ciò risulti impossibile, il gestore sarà tenuto a chiudere la pista.
La posizione di garanzia del gestore della pista da sci non si estende, però, fino a comprendere l’obbligo di evitare che gli utenti della pista stessa tengano comportamenti scorretti e imprudenti, che possano costituire fonte di pericolo per loro e per le altre persone che accedono all’area sciabile. Ne consegue che il gestore della pista non potrà essere chiamato a rispondere degli eventi dannosi cagionati dagli sciatori, o da altri utenti della pista da sci con la propria condotta colposa. Ciò anche in considerazione del fatto che il gestore della pista da sci non ha il potere di interferire e di inibire il comportamento dei singoli sciatori, che intraprendono l’attività sciistica assumendone la piena responsabilità.
Formulate queste considerazioni in diritto, il Tribunale di Avezzano passa ad affrontare il tema della responsabilità del gestore nel caso sottoposto ad esame.
Si tratta, a questo punto, di stabilire se l’incidente sciistico per cui è causa sia stato cagionato da fonti di rischio presenti sulla pista da sci, che il gestore della pista aveva l’obbligo di rimuovere, o almeno, di segnalare, ovvero dalla condotta colposa degli utenti di essa.
Come si è detto, dalle pur contraddittorie risultanze probatorie è emerso che l’incidente per cui è causa è consistito nello scontro tra la sciatrice F. F. e lo snow-border N. U., che percorrevano la medesima pista denominata il Canalone. Secondo l’attrice, la causa dello scontro sarebbe da ravvisare nella condotta imprudente del convenuto, che percorreva la pista ad eccessiva velocità e la urtava da dietro, facendola cadere. Secondo il convenuto, invece, la causa dell’incidente sarebbe da ravvisare nella condotta dell’attrice che, a causa dell’inesperienza, mentre sciava parallelamente a lui, gli tagliava la traiettoria, costringendolo a una manovra di emergenza che, però, non riusciva completamente. Entrambe le parti, comunque, hanno dichiarato in sede di interrogatorio formale di essere esperti sciatori. In particolare, l’attrice ha riferito che la neve era sciabile e, comunque, alla sua portata. Gli altri testi escussi (cfr. in particolare P. A., nonché il verbale di interrogatorio del convenuto) hanno riferito che il manto nevoso era farinoso e presentava dei cumuli di neve mista ad acqua.
Appare evidente che l’incidente per cui è causa non si è verificato per la presenza di una fonte di pericolo sulla pista da sci, non adeguatamente eliminata, neutralizzata o segnalata dal gestore dell’area sciabile, bensì a causa della condotta imprudente delle parti in causa.
Ed invero, dalle risultanze processuali è emerso solamente che, il giorno dell’incidente, il manto nevoso era farinoso e vi erano dei cumuli di neve e acqua: si tratta delle condizioni tipiche della “neve primaverile”, che non possono certo essere considerate una situazione di pericolo, che il gestore della pista aveva l’obbligo di segnalare o di eliminare. Quando la stagione sciistica volge al termine e le temperature si alzano, la neve è normalmente morbida, farinosa e bagnata. Questa circostanza costituisce una normale condizione dell’attività sciistica praticata durante questo periodo (il mese di marzo), di cui gli sciatori devono tener conto, soprattutto se, come l’attrice e il convenuto hanno dichiarato, sono sciatori esperti.
Appare pacifico, infatti, ad un’attenta lettura della giurisprudenza di merito e di legittimità, che l’obbligo di controllo – che è proiezione della posizione di garanzia del gestore delle piste da sci – riguarda i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, diversi quindi da quelli connaturati a quel quid di pericolosità insito nell’attività sciistica. Non esiste, secondo la giurisprudenza, in capo al gestore della pista da sci, un obbligo di tutela generalizzato che gli imponga di disporre ovunque protezioni per impedire eventi lesivi: si ritiene che il gestore sia tenuto a garantire la sicurezza della pista, attraverso la costante battitura e manutenzione, affinché permangano i caratteri tecnico-morfologici sulla cui base è stata rilasciata la concessione e non presenti insidie e trabocchetti, ma non deve trattarsi di sicurezza assoluta, in quanto lo sci si svolge in uno scenario comunque pericoloso, per essere i percorsi contornati da alberi, da rocce, da ripidi pendii, che costituiscono pericoli tipici, siccome dipendenti da situazioni di natura, in relazione al ritrovarsi tra tratti boscosi, rupestri, o con orografia di tale tipo. Le cautele richieste al gestore, quindi, non possono prescindere dalle caratteristiche tecniche della pista e dalla preparazione degli sciatori che normalmente la affrontano, di tal che egli è tenuto a rimuovere unicamente quelle caratteristiche costituenti insidia o trabocchetto, ovvero quelle situazioni di pericolo superiori a quelle normali cui lo sciatore accetta di esporsi.
Lo sciatore è tenuto a farsi carico dei pericoli tipici, tra cui appunto il manto nevoso farinoso e morbido, mentre il gestore dovrà segnalare o neutralizzare quei pericoli macroscopici o difficilmente fronteggiabili, quali curve particolarmente strette in prossimità di un precipizio, sbarramenti improvvisi, ostacoli siti in mezzo alla pista (in tal senso, espressamente: Cass. pen., sez. IV, 21 giugno 2004, Marchelli, in CED Cass. n. 229073).
Ne consegue che nessuna responsabilità, per la causazione dell’incidente sciistico per cui è lite, può essere ascritta alla società terza chiamata in causa.
La domanda proposta da N. U. nei confronti della società Monte Magnola Impianti Srl, pertanto, deve essere rigettata.
P.Q.M.
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