Nel rito del lavoro, applicabile anche alle controversie in materia di locazione ex art. 447 bis c.p.c., il convenuto, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., deve infatti costituirsi con memoria difensiva almeno dieci giorni prima dell’udienza di discussione fissata dal giudice ex art. 415 c.p.c., e in tale atto proporre le eventuali domande riconvenzionali, provvedendo quindi alle formalità di cui all’art. 418 c.p.c., in particolare formulando istanza di fissazione di nuova udienza di discussione, la cui omissione (verificatasi nel caso di specie) comporta – indipendentemente dall’osservanza del termine per la costituzione ex art. 416 comma 1 c.p.c. – l’inammissibilità della domanda stessa.
Tribunale Salerno, sez. I, 10 ottobre 2008

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