La Corte ribadisce l’insegnamento (Cass. 636/2007;4619/2002) secondo cui, qualora l’originale del ricorso per cassazione o del controricorso rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte conferentegli tale procura, la mancanza di detta firma e della menzionata autenticazione nella copia notificata non spiega effetti invalidanti, purchè la copia stessa contenga elementi – come l’attestazione dell’ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente – idonei ad evidenziare la provenienza dell’atto dal difensore munito di mandato speciale.
Nel caso in esame il Collegio in base all’esame diretto degli atti, cui era abilitato, essendo stato denunciato un “error in procedendo”, ha accertato che la procura era stata rilasciata, presumibilmente dalla persona indicata come Commissario Prefettizio (anche se la firma è illeggibile) e autenticata dal difensore nell’originale del ricorso, ma nessuna attestazione vi era da parte dell’Ufficiale Giudiziario circa la identità della persona che ha richiesto la notifica.
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