Puntualmente viene posta la seguente domanda: la procura alle liti va notificata unitamente all’atto di citazione? E altrettanto puntualmente vengono date risposte differenti.
Io sono tra coloro che ritengono “opportuno” notificare la procura previa attestazione di conformità e vado a spiegare perché.
1. La legge 53/1994 all’art. 1 pone come condizione per poter notificare l’essere “muniti” di procura.
2. L’art. 11 l. 53/1994 stabilisce che “Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica”.
3. Se si notifica un atto di citazione senza procura, l’altra parte può eccepire la carenza di poteri.
4. A fronte dell’eccezione (astrattamente fondata) del convenuto, il difensore dell’attore ha l’onere di difendersi dimostrando che era munito di procura al momento della notificazione. Dovrà pertanto produrre la procura con data almeno coeva alla data della notificazione.
5. È vero che la data apposta alla procura è impugnabile solo con querela di falso (Cass. 5620/2006), ma occorre ricordarsi, appunto, di apporre la data. Nella mia attività professionale ho riscontrato che la gran parte delle procure alle liti non reca la data; cosa accade dunque se il difensore deposita una procura senza data al momento della costituzione? Accade che la data certa è sicuramente quella del momento dell’iscrizione (v. Cass. 28389/2011 in una fattispecie relativa ad un giudizio introdotto con ricorso), mentre per la data anteriore occorre fornire la prova. Come? Non certo con testimoni, come chiarito dalla S.C. (Cass. 12636/2005), né con elementi esterni. In pratica, in nessun modo.
DOMANDA: ha senso iniziare un giudizio mettendosi già nella condizione di doversi difendere da una eccezione processuale?
6. Se si ritiene opportuno notificare la procura (come io penso) allora bisogna seguire le norme di legge, regolamentari e tecniche.
7. L’art. 3 bis, comma 2, l. 53/1994 stabilisce espressamente:
2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’ articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
8. La procura alle liti stampata, firmata e scansionata dal mio punto di vista è un “atto formato su supporto analogico” trasformato in una “copia informatica” e dunque “non consiste in un documento informatico”; pertanto ne va attestata la conformità (a mio parere).
9. C’è chi sostiene che la firma digitale apposta alla procura escluda la necessità di attestare la conformità. Tuttavia, il citato comma 2, 3-bis non sembra fare distinzioni di sorta.
Raccomandazione finale: in questa prima fase è bene attenersi (come del resto in tutta la vita professionale) ad un principio di precauzione. Notificare una procura di cui si è attestata la conformità può costituire, tutt’al più, un’attività sovrabbondante. Non notificarla ci espone ad eccezioni.
Quale scelta è più razionale?
Anche questi articoli potrebbero interessarti:
- PEC: a chi notifico l’opposizione a decreto ingiuntivo, al dominus, al domiciliatario o a tutti e due?
- PCT. L’avvocato telematico nella giungla delle attestazioni di conformità
- Notifica a mezzo PEC: domande e risposte
- TAR, notifica a mezzo pec del ricorso scansionato: è inammissibile in mancanza di norme tecniche attuative dell’art. 22 del CAD
- Oneri in capo al notificante in caso di mancato perfezionamento della notifica a mezzo pec
la mia controparte è difesa da un avvocato che agisce extra districtum e che non ha eletto domicilio in un comune della circoscrizione
posso notificare la sentenza in cancelleria ai fini della decorrenza del termine breve x l’impugnazione?
grazie
@non più, essendovi ora il domicilio digitale
Ho ottenuto un decreto ingiuntivo presso il tribunale di Rimini ma sono iscritta all’ordine avvocati di Macerata ed ho eletto domicilio nel mio studio a Macerata. Nel ricorso ho anche indicato la PEC. L’eventuale opposizione a decreto può essere notificata dalla controparte in cancelleria o solo alla mia PEC?
Grazie.
@Vanessa: la notifica in cancelleria non è consentita se la pec funziona regolarmente
Ritieni opportuno allegare la procura alle liti anche in caso di notifica, a mezzo ufficiale giudiziario, di ricorso per ingiunzione e pedissequo decreto ingiuntivo telematico?
@Davide: no non è opportuno
Caro Collega, non condivido la tua tesi attesa la facoltà di sanare ex tunc prevista dal’art. 182 c.p.c. La cassazione da te citata si riferisce ad un caso ante riforma del 2009.
Cordialità
Ciao Collega,
grazie per il prezioso contributo dal momento che il tuo articolo è molto interessante.
Sto predisponendo un ricorso introduttivo innanzi nel circondario del Tribunale ove sono domiciliata. però siccome è un atto che farò con un altro collega non vorremmo domiciliarci localmente ma vorremmo domiciliarci presso le PEC. Secondo te è corretta la formulazione?
Grazie.
Gentile Collega,
ti chiedo nella relata di notifica dell’atto di citazione con allegata la procura alle liti devo inserire anche l’attestazione di conformità relativamente alla procura alle liti inserendo anche l’impronta?
Secondo i più la procura non richiede attestazione di conformità
sì, non c’è nessun problema
Gentile collega,
ho ricevuto via pec notifica di appello con procura alle liti, su foglio separato, in bianco forse per errore di scansione, la quale risulta regolarmente firmata digitalmente. Comporta nullità dell’atto?
Inoltre alla luce della L.132/15, costituendo la procura copia informatica non si dovrebbe aspettare la pubblicazione delle specifiche tecniche del ministero per la notifica via pec con conseguente nullità della notifica?
@Antonella: se il foglio è bianco la procura si considera non notificata. In tal caso, la sentenza passa in giudicato se non c’era un valido mandato. Secondo l’opinione prevalente la procura scansionata non necessità di attestazione di conformità.
Buongiorno, ho ricevuto notifica via pec di opposizione a decreto ingiuntivo in cui mancavano sia l’atto sia la procura sia la relata. ritengo la notifica pertanto nulla, con conseguente definitività del mio decreto ingiuntivo. dovendo far apporre la formula esecutiva, come posso far valere la nullità? posso procedere con istanza al giudice o devo costituirmi in giudizio? grazie
@Francesco: direi che è un caso di inesistenza
Gentile collega , in base a quale orientamento ritieni sussistere il giudicato del D.I. se la procura è nulla, atteso il chiaro disposto del novellato art. 182?
@Cristiana: il 182, a mio parere, non può riaprire i giochi se il giudicato si è formato. Una volta formato il giudicato ci sono solo i mezzi straordinari di impugnazione.
Caro collega, ho trovato molto interessante lo scritto e per questo mi permetto di chiedere un chiarimento circa un quesito che vedo ripetersi nelle domande degli altri colleghi, vale a dire se nella notifica a mezzo pec di un atto introduttivo è necessario inserire la procura alle liti. Tanto mi interessa con particolare riferimento al ricorso per cassazione.
Esiste una norma che espressamente lo prevede?
Ti ringrazio per la cortese risposta.
Luigi Fariello
@Luigi E’certamente opportuno tenuto conto del fatto che occorre essere muniti di procura per poter notificare a mezzo PEC. Meglio prevenire contestazioni.
Il legale avversario ha chiesto un decreto ingiuntivo al Tribunale di Ancona, domiciliandosi presso il proprio studio extra distretto; ero molto indecisa se notificare in cancelleria o per posta allo studio del collega, ma poi ho optato per la notifica a mezzo pec all’indirizzo indicato nell’atto, coincidente con quello risultante al Reginde.
Per scrupolo ho anche certificato la conformità all’originale (scansionato) della procura, che ho poi sottoscritto digitalmente, così come la citazione e la relata.
In quest’ultima ho anche specificato il numero del d.i. opposto ed il suo RG, per completezza.
Ho fatto tutto bene?
Grazie in anticipo.
@giovanna: sì tutto bene
Buongiorno,
ho ricevuto la notifica a mezzo pec di un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
La pec riporta quale allegato anche la procura alle liti ma all’atto di aprire il file tramite il programma in mio uso (Dike), il programma mi segnala che il documento originale non è stato trovato e che non è presente alcun certificato di firma.
Segnalo che la procura alle liti in questione è richiamata sia nell’atto di citazione che nella relata di notifica telematica quale documento informatico allegato alla pec.
Posso sollevare valide eccezioni?
Grazie.
Paola Rotondo
Buongiorno
la notifica di una insinuazione tardiva in un fallimento oramai prossimo al primo riparto parziale mi torna indietro con il msg “è stato rilevato un errore 5.2.2 – InfoCert S.p.A. – casella piena. Il messaggio è stato rifiutato dal sistema.” Contattato lo studio del curatore non riesco a venirne a capo……vista l’assenza di una norma che risolva il caso di mancata notifica per problemi connessi alla casella di posta del destinatario, converrà depositare l’atto presso la cancelleria fallimentare ?
grazie
Caro Collega,
hai cortesemente gli estremi della pronuncia del Tribunale di Viterbo in merito alla “mancata consegna” della Pec?
Grazie
Direi di sì, con una istanza di rimessione in termini
Egr. Collega Minardi, gradirei da Lei chiarimenti in merito a come procedere nella seguente circostanza: devo notificare atto di precetto fuori dal mio foro d’appartenenza e intendevo effettuare la notifica a mezzo pec essendo il debitore una persona giuridica, è giusto se io nell’atto faccio eleggere alla mia assistita domicilio presso il mio studio professionali e poi, per avvisi, comunicazioni e notificazioni, indichi il mio indirizzo pec, senza elezione, quindi, di domicilio presso collega del foro del debitore? in caso di opposizione a precetto, controparte o cancelleria mi notificheranno tempestivamente l’atto di opposizione al mio indirizzo pec? resto in attesa di celere riscontro e ringrazio anticipatamente
E’ una questione oggetto di dibattito. Non tutti sono d’accordo sul fatto che il domicilio digitale si applichi al precetto.
Caro Collega, ecco il caso: non è stata autenticata la procura cartacea di un decreto ingiuntivo spedito con il pct (ricorso e procura inviati con unico invio). Il decreto è stato concesso e notificato a controparte che lo ha ritirato e non si è opposto. Controparte potrebbe ancora nell’esecuzione eccepire che non c’è la firma cartacea sulla procura in calce al ricorso (beninteso che a margine del precetto ci sarebbe comunque una nuova procura del cliente autenticata) ?? Grazie sin da ora.
Egregio Collega,
credo di aver commesso un grossolano errore e, purtroppo, credo sia irrimediabile.
Ad ogni buon conto te lo rappresento laddove dovesse esserci una via d’uscita che eventualmente mi sfugge.
Ho scoperto solo dopo lo spirare del termine breve per l’impugnazione (in quanto la sentenza è stata notificata) di aver notificato una mail PEC (che avrebbe dovuto contenere l’atto di appello e la relata) in realtà, priva di allegati, con solo all’oggetto l’indicazione “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”.
In buona sostanza ho notificato una PEC in bianco con solo l’oggetto indicante una notifica.
Posso inventarmi qualcosa?
Grazie.
@Vincenzo: caro Collega, purtroppo temo di no, si tratta di una ipotesi di inesistenza della notificazione
ho letto che nel caso della notifica a mezzo pec ritieni necessaria la notifica della procura unitamente all’opposizione a decreto ingiuntivo. Ho fatto un’opposizione a decreto ingiuntivo a mezzo ufficiali con procura notificata , il processo poi si è interrotto, ho depositato ‘istanza di riassunzione con la procura a mezzo pct il giudice ha concesso nuova udienza con decreto, ora ho effettuato la notifica della riassunzione e del decreto ma senza la procura che è rimasta comunque agli atti, sempre a mezzo ufficiali giudiziari, non dovrebbero esserci problemi, cosa ne pensi ?
Buongiorno, ho depositato telematicamente un ricorso in appello avanti alla Corte d’Appello sezione lavoro, ricorso, procura e documenti.
Ho estratto il duplicato informatico del ricorso e del provvedimento di fissazione d’udienza e ho effettuato la notifica a mezzo pec al domicilio eletto presso l’avvocato, Non ho notificato a mezzo pec la procura in quanto la stessa è già depositata nel fascicolo informatico, va bene o devo notificare anche quella? grazie
@Ale: in questo caso non è necessario notificare la procura
Caro Collega, avrei bisogno di un chiarimento. Ho notificato un opposizione a decreto ingiuntivo via pec, allegando copia dell’atto firmato digitalmente e relate di notifica, dove attesto anche che la procura è conforme all’originale in mio possesso, tuttavia mi sono dimenticato di firmare digitalmente la procura. In fase di costituzione in giudizio ho depositato però la procura firmata.
Secondo te vado in contro ad eccezioni?
Saluti
Egidio: a mio modesto parere la firma sulla relata che attesta la conformità va a sanare l’irregolarità
Il mio avvocato ha tentato più volte la notiifica dell’atto tramite pec all’indirizzo che risulta dagli elenchi ma la casella non risulta funzionante. Anche la ntifica tramite ufficiale giudizioario da esito negativo per destinatatio sconosciuto. A questo punto mi chiedi in che modo posso notificare il precetto (per poter poi predisporre il pignoramento)?
@Gianluca: è necessario trovare la residenza/domicilio
Egregio Collega, innanzitutto complimenti per la Tua professionalità, Ti sottopongo un quesito al quale non mi pare sia stata data una risposta: devo notificare un atto di precetto ad una società (srl) la cui pec risulta essere attiva (come da regolare visura), ma evidentemente per altre problematiche tecniche (forse piena?), si verifica l’avviso di mancata consegna della stessa. Sicchè, notifico alla sede legale della società (come da visura), anche in questo caso, il destinatario risulta irreperibile.
mi chiedo, posso procedere regolarmente, al termine dei 10 giorni dalla notifica del precetto, all’esecuzione? in caso negativo, come devo procedere per ovviare a tali problematiche?
grazie
Buonasera Collega, dovrei notificare a mezzo p.e.c. un’opposizione a D.I., presso il Trib. di Roma, fuori dal mio distretto di appartenenza (Catania). Nella procura e nell’atto di citazione posso inserire l’elezione di domicilio presso il mio studio a Catania o devo inserire la dicitura: con elezione di domicilio presso l’indirizzo pec…? In attesa. Grazie.
@Vincenzo: no, devi almeno tentare presso residenza dell’amministratore
@Paolo: il domicilio ormai è ex lege presso la propria pec, in caso di mancata elezione nel comune ove ha sede il giudice adito
La notifica a mezzo a pec ad un indirizzo di posta pec scritto in maniera,ossia quando si sbaglia a scrivere il nome o il cognome dell’avvocato di controparte,deve essere considerata inesistente o nulla?
@Manuela: direi inesistente
Buonasera collega
Innanzitutto grazie per l’attenzione e la cortesia con le quali mette a disposizione la sua competenza.
Ho notificato a mezzo pec un appello al quale ho allegato la procura (scansione di un atto analogico), ho firmato digitalmente sia l’atto sia la procura ma non ho attestato la conformità di quest’ultima, possono farmi eccezioni
Giacomo
@Alex: ritengo, alla luce della più recente giurisprudenza, che si tratti una irregolarità