Perchè ai progettisti non si applicano i termini di prescrizione e decadenza

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Una distinzione fondamentale in tema di obbligazioni è quella tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, anche se per la verità questa classificazione è stata messa in discussione dalla giurisprudenza più recente.

Parliamo di obbligazioni di mezzi quando il debitore si obbliga a tenere un certo comportamento, senza però che si obblighi anche a garantire il risultato. Gli esempi classici sono quelli del medico, che non è tenuto a garantire la guarigione, e dell’avvocato, che non è tenuto a garantire la vittoria nella causa civile, amministrativa, tributaria o l’assoluzione nel processo penale.

L’obbligazione, invece, si dice di risultato quando il debitore si obbliga a far conseguire al creditore proprio un certo risultato.

Fino all’anno 2001 era pacifico che il regime della prova fosse diverso a seconda che l’obbligazione fosse di mezzi o di risultato. Difatti, nelle obbligazioni di mezzi si riteneva gravare sul cliente-committente l’onere di provare la violazione della diligenza da parte del debitore, mentre nelle obbligazioni di risultato era esattamente il contrario, e dunque gravava sul debitore l’onere di dimostrare che l’inadempimento non gli era imputabile.

Nel 2001, con la sentenza 13533, le Sezioni unite della Corte di cassazione precisarono che nelle obbligazioni contrattuali il debitore è sempre tenuto a dimostrare di avere esattamente adempiuto la propria prestazione, e ciò sia nelle azioni volte ad ottenere l’adempimento del contratto, sia nelle azioni volte ad ottenere la risoluzione del contratto, sia nelle azioni di risarcimento del danno.

Nel 2005, proprio in un caso che vedeva coinvolto un ingegnere che aveva progettato e diretto i lavori strutturali in cemento armato di un edificio, la Corte di cassazione, sempre a Sezioni unite( sent. L5781/2005) fu chiamata a stabilire una volta per tutte la natura dell’obbligazione del progettista dell’opera e del direttore dei lavori, ciò al fine di stabilire l’applicabilità dell’articolo 2226 c.c. anche ai professionisti intellettuali.

L’articolo 2230 c.c. inserito nel capo II, titolo III, libro V del codice civile relativo alle professioni intellettuali, richiama in quanto compatibili le disposizioni relative al contratto d’opera e dunque anche l’art. 2226 c.c.. Questo articolo nel disciplinare la garanzia per vizi e difformità, prevede che il committente deve denunciare le difformità e vizi occulti al prestatore d’opera manuale entro otto giorni dalla scoperta a pena di decadenza e che l’azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

Il problema era dunque di stabilire se questi termini di decadenza di prescrizione previsti per il contratto d’opera potessero essere applicabili anche alle prestazioni di tipo intellettuale.

La giurisprudenza per risolvere questo quesito aveva infatti utilizzato proprio la distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato. Pertanto l’orientamento che riteneva di risultato l’obbligazione del progettista affermava l’applicabilità dell’articolo 2226 e dunque la necessità per il committente di rispettare i termini di decadenza di prescrizione.

Al contrario l’orientamento che attribuiva alla prestazione del progettista la natura di un’obbligazione di mezzi affermava l’inapplicabilità dell’articolo 2226.
In caso poi di cumulo delle funzioni di progettista e direttore dei lavori, una sentenza aveva ritenuto che in questo caso l’intera obbligazione dovesse considerarsi di risultato; un’altra sentenza al contrario aveva affermato che l’obbligazione del direttore dei lavori restava un’obbligazione di mezzi, mentre quella del progettista doveva considerarsi un’obbligazione di risultato.

La giurisprudenza è stata invece sempre costante nel ricondurre l’obbligazione del direttore dei lavori nell’ambito delle obbligazioni di mezzi con conseguente inapplicabilità dell’articolo 2226, ed applicabilità invece dell’ordinaria prescrizione decennale ex articolo 2946.

Le sezioni unite giunsero alla conclusione dell’inapplicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 2226 c.c. alla prestazione d’opera intellettuale per i seguenti motivi.

  • La corte esordì affermando che per risolvere il problema non era rilevante la distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato.
  • Difatti, poiché gli articoli 1667 e 1668 c.c. nulla dispongono sulla posizione del progettista e del direttore dei lavori, la responsabilità contrattuale di costoro è regolata in base alle norme generali sull’inadempimento dei contratti, da quelle sulle professioni intellettuali e, per quanto siano applicabili, dalle norme sulla prestazione d’opera.
  • Il professionista deve comportarsi nel rispetto delle regole di correttezza e di diligenza.
  • Al rapporto che scaturisce dal contratto di prestazione d’opera intellettuale devono essere applicate in linea generale di tendenza le norme che determinano le conseguenze dell’inadempimento e in particolare l’articolo 1218 del codice civile.
  • Il regime di responsabilità del professionista, cioè la cosiddetta colpa professionale, è sempre il medesimo per cui l’inadempimento oltreché totale pure dovuto all’incuria o disattenzione, consiste generalmente nel imperizia, cioè nell’errore determinato dall’ignoranza di cognizioni tecniche da inesperienza professionale.
  • La distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato non ha quindi alcun incidenza sul regime di responsabilità, ove richiesto al professionista di attenersi a parametri molto rigidi di professionalità.
  • D’altra parte un risultato è dovuto in tutte le obbligazioni.
  • Altra prova dell’irrilevanza della distinzione è data dall’articolo 1460 c.c. che prevede una eccezione di inadempimento che si applica a prescindere dalla natura della responsabilità.
  • La dottrina tende ad una applicazione unitaria dei principi generali in materia di onere della prova, inadempimento, risarcimento del danno, la risoluzione del contratto indipendentemente dalla natura dell’obbligazione di mezzi o di risultato.
  • Anche l’esame di diritto comparato consente di affermare che tutti i profili di responsabilità contrattuale del professionista intellettuale possono essere esaustivamente ricondotte nell’ambito della disciplina generale dell’inadempimento dell’obbligazione a prescindere che si tratti di obbligazione di mezzi o di risultato.
  • La corte affermò infine che era senz’altro da escludere l’applicabilità della disciplina di cui all’articolo 2226 nel caso in cui la redazione del progetto fosse affidata a società di ingegneri in considerazione della natura del rapporto contrattuale, della sua fonte e dell’organizzazione imprenditoriale

Il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite fu pertanto il seguente: Le disposizioni di cui all’articolo 2226 in tema di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia per vizi non solo applicabili alla prestazione d’opera intellettuale, in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l’obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori ovvero dell’uno e dell’altro compito, cumulando nella propria persona i ruoli di progettista e direttore dei lavori.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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2 commenti:

  1. LUIGI ROSATO

    Ma per la miriade di piccole imprese che svolgono la pressochè totalità dei lavori in sub appalto vi sono norme che ne tutelino il pagamento?
    Da parecchi anni ormai gli appalti vengono affidati a società che hanno l’arte di non pagare mettendo in seria difficoltà economica le aziende subappaltanti le quali se vanno per vie legali vedono scorrere anche 10 anni per vedere riconosciuto il proprio credito.
    Semprechè non siano fallite prima con estrema convenienza e soddisfazione del debitore!
    Esiste una norma che metta il debitore in una situazione ove trovi opportuno non avere comportamenti scorretti ???
    Che sò, una legge che produca il blocco totale dei pagamenti a lui dovuti o la sospensione….
    Se sì pubblicatela e promuovetela per favore, se va avanti così chiuderanno pian piano tutte le aziende che hanno nella loro missione il LAVORO e non la mera speculazione economica!!!

  2. RENZO CESARI

    Il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite fu pertanto il seguente: Le disposizioni di cui all’articolo 2226 in tema di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia per vizi non solo applicabili alla prestazione d’opera intellettuale, in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l’obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori ovvero dell’uno e dell’altro compito, cumulando nella propria persona i ruoli di progettista e direttore dei lavori ; se ho capito quindi le prestazioni di sola progettazione intellettuale non scadono nei 10 anni ? quando scadono? l’art 2226 riguarda anche l’omissione di presentazione di pratica sismica ? Grazie



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