Opposizione a decreto ingiuntivo: ma davvero l’opposto non può avanzare domanda di condanna per lite temeraria?

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Con una motivazione non condivisibile, il Tribunale di Nola (sent. 22 novembre 2007) ha rigettato una domanda per lite temeraria avanzata dal creditore-opposto in comparsa di costituzione, in quanto – afferma – solo all’opponente è consentito proporre domande nuove.

Incredibile l’errore in cui è caduto il Giudice, solo che si consideri che la domanda per lite temeraria può essere proposta solo nel giudizio cui si riferisce, pertanto la conseguenza assurda è che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, seguendo il ragionamento di detto giudice, l’opponente può agire in mala fede senza alcun rischio visto che:

  • l’opposto non può avanzare domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c. trattandosi di domanda nuova;
  • né può proporla in separato giudizio, posto che rientra nella competenza funzionale e inderogabile del giudice del processo, ed è pertanto inammissibile in un separato giudizio (Cassazione civile , sez. III, 20 marzo 2006 , n. 6116).

L’errore è stato quello di considerare la domanda di condanna per lite temeraria alla stregua di qualsivoglia altra domanda, senza considerare che detta domanda, non attenendo al merito della controversia, può essere proposta anche in fase di pc:

  • La domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell’art. 96 c.p.c. non attiene al merito della controversia, (i cui termini, con riferimento all’oggetto ed alla “causa petendi” delle domande rispettivamente proposte dalle parti, restano immutati) e, pertanto, può essere formulata per la prima volta anche all’udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto la parte istante, sovente solo al termine dell’istruttoria, è in grado di valutarne la fondatezza e/o di determinare l’entità del danno subito.

Cassazione civile , sez. II, 18 marzo 2002 , n. 3941

E ancora:

  • La domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata costituisce, per il suo stesso oggetto, una integrazione della domanda principale formulata dalla stessa parte e diretta ad ottenere il rigetto delle domande o delle difese dell’altra parte; essa, pertanto, non importa alcuna alterazione del tema essenziale della lite, per cui non si verifica alcuna violazione dell’art. 183 c.p.c. quando questa domanda viene formulata per la prima volta all’udienza di precisazione delle conclusioni.

Cassazione civile , sez. II, 19 marzo 1999 , n. 2532


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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