Le preclusioni davanti al Giudice di Pace

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cassazioneAvv. Mirco Minardi

Continuano, inarrestabili, le sentenze draconiane della S.C. in merito al regime di preclusioni innanzi al Giudice di Pace, il cui processo è divenuto più rigido dello stesso processo innanzi al Tribunale.

Difatti, secondo la Corte, l’art. 320, comma 3, c.p.c., nel prevedere che nella prima udienza le parti debbano precisare definitivamente i fatti posti a base delle domande, difese ed eccezioni, produrre i documenti e richiedere i mezzi di prova da assumere, stabilisce un sistema di preclusioni che non è disponibile neppure da parte del giudice con il differimento della prima udienza ad altra; tuttavia, ove ne ravvisi la necessità, il giudice può rinviare per una sola volta ad una nuova udienza per consentire alle parti di produrre documenti o richiedere prove, sia a domanda di parte che di ufficio; oltre tale nuova udienza è preclusa alle parti la produzione di documenti, con la conseguenza che il giudice non può tenere conto dei documenti prodotti tardivamente e, ove ne tenga conto, la sentenza è viziata (da ultimo Cassazione civile , sez. III, 06 dicembre 2006, n. 26066).
In altre parole, è bene non far conto sui rinvii concessi dal Giudice di Pace: meglio articolare e produrre tutto e subito!

Avv. Mirco Minardi

Cassazione civile , sez. III, 06 dicembre 2006, n. 26066

Fatto

L.P. conveniva innanzi al Giudice di Pace di Gragnano P.G. per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 564,70 oltre interessi; poneva a fondamento della domanda la circostanza che aveva versato la somma sopra indicata al comune di Gragnano per canoni di acqua potabile relativi all’immobile condotto in locazione dal convenuto.
Costituitosi in giudizio, il convenuto resisteva alla domanda, deducendone l’infondatezza; eccepiva inoltre la prescrizione del diritto fatto valere.
Il Giudice adito rigettava l’eccezione di prescrizione ed accoglieva la domanda, considerando quanto all’eccezione che, come risultava da lettera prodotta dalla parte attrice, il termine prescrizionale era stato interrotto e quanto alla domanda che il soggetto tenuto al pagamento del canone era il conduttore dell’immobile da identificare all’epoca con il convenuto.
Il P. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi; l’intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 113 e 320 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; sostiene che il Giudice di Pace ha disatteso l’eccezione di prescrizione del diritto di credito fatto valere perchè ha ritenuto che vi sia stata interruzione, desumendolo da documento (richiesta di pagamento), di cui non avrebbe dovuto tenere conto in quanto tardivamente prodotto oltre l’udienza di rinvio fissata a norma dell’art. 320 c.p.c., comma 4.
Il motivo è fondato e va accolto.
L’art. 320 c.p.c., comma 3, nel prevedere che nella prima udienza le parti precisano definitivamente i fatti posti a base delle domande, difese ed eccezioni, producono i documenti e richiedono i mezzi di prova da assumere, stabilisce un sistema di preclusioni che non è disponibile neppure da parte del Giudice con il differimento della prima udienza ad altra (Cass. 7.7.2004, n. 12476).
Tuttavia, ove ne ravvisi la necessità, il Giudice può rinviare per una sola volta ad una nuova udienza per consentire alle parti di produrre documenti o richiedere prove, sia a domanda di parte che di ufficio (Cass. 8.3.2005, n. 5012).
Oltre tale nuova udienza è preclusa alle parti la produzione di documenti (Cass. 27.5.2005, n. 11274); con la conseguenza che il Giudice non può tenere conto dei documenti prodotti tardivamente ed, ove ne tenga conto, la sentenza è viziata.
Ora nella specie il Giudice di Pace ha fondato la decisione di rigetto dell’eccezione di prescrizione sulla richiesta di pagamento della somma tardivamente prodotta oltre la seconda udienza.
Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio per nuovo esame sulla base dei principi di cui sopra ad altro Giudice di Pace di Gragnano, il quale è incaricato di regolamentare le spese del giudizio di Cassazione.
Rimangono assorbiti i rimanenti due motivi, con i quali si denuncia violazione degli artt. 2938 e 2940 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 (secondo motivo) ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo (terzo motivo).

P.Q.M

la Corte accoglie il primo motivo; assorbiti gli altri; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro Giudice di pace di Gragnano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 10 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2006


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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17 commenti:

  1. Avv. Giunio Massa

    Ho predisposto un ricorso per l’equo indennizzo e l’ho depositato a mezzo posta presso la Corte di Genova. Il Cancelliere l’ha ricevuto e la Corte di Genova ha emesso il decreto di fissazione dell’udienza. Ho chiesto le copie e le ho notificate. All’udienza di comparizione l’Avvocatura dello Stato ha eccepito la ‘nullità’ dell’avvenuto deposito. Naturalmente la Corte di Genova, notoriamente a favore del ‘popolo’, ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha condannato il ricorrente alle spese.
    Avv. Giunio Massa
    Proporrò ricorso per Cassazione.

  2. Naty

    Il GdP in prima udienza autorizza le parti al deposito di memorie istruttorie sino ad una determinata data e sino all’udienza fissata ex art 320 c.p.c. per le repliche.
    La mia controparte, ossia il convenuto non deposita la prima memoria.
    A questo punto chiedo se alla prossima udienza potrà comunque depositare un replica a cui io non potrò nuovamente replicare?
    Vi sono delle preclusioni istruttorie?

  3. Vito

    Ciao Mirco un quesito: alla prima udienza ho articolato i mezzi istruttori indicando i testi Rossi e Bianchi, ma tale indicazione è errata per errore indotto dal cliente; il giudice rinvia ex 320 su richiesta di controparte; alla successiva udienza posso correggere l’errore ed indicare correttamente Verdi e Neri? cioè si può solo integrare o anche modificare?
    Grazie.

  4. Rosanna buono

    ciao Mirco, vorrei chiedere la testimonianza scritta, ma l’avvocato di controparte è contrario perchè ha chiesto la prova contraria sui miei testi e sulle mie circostanze indicate. c’è un modo per ottenere l’ammissione della testimonianza scritta, anche contro la volontà di controparte. premetto che è in tribunale.

  5. Ernesto

    Buonasera Avvocato, in un procedimento per insidia e trabocchetto è prossima l’udienza per l’assunzione delle prove. Sta di fatto che il danno è quantificato grazie ad un preventivo prodotto ed allegato all’atto di citazione. Il cliente riesce ad ottenere le fatture solo oggi (per accordo col carrozziere avrebbe ricevuto la fattura col “pagato” solo al termine del pagamento delle rate pattuite). E’ possibile a questa difesa allegare in fase istruttoria le fatture comprovanti il danno? Preciso che la somma indicata dal preventivo non è dissimile da quella fatturata. Grazie

  6. Maria

    Buonasera Avvocato,
    in un procedimento davanti al GdP, la prossima udienza sarà per l’assunzione della prova testimoniale. Nella mia comparsa ho richiesto prova testi contraria a quella articolata in citazione ed interrogatorio formale dell’attore. Nel verbale di prima udienza, riportandomi alla mia comparsa, ho chiesto genericamente l’ammissione dei mezzi di prova. Controparte ha richiesto prova testimoniale. Il giudice ha provveduto disponendo l’assunzione dei mezzi di prova richiesti e rinviando alla prossima udienza per la prova testimoniale (diretta e contraria). Posso nella successiva udienza ulteriormente richiedere l’interrogatorio formale?

  7. Mirco Minardi

    @Maria: salve, se ho ben capito l’interrogatorio è stato già chiesto e ammesso, per cui il giudice, salvo revoca/modifica dell’ordinanza, dovrà fissare l’udienza per il suo esperimento

  8. Maria

    Esatto, l’interrogatorio è stato chiesto specificamente nella comparsa. Il mio dubbio sorge in relazione al fatto che ho formulato genericamente la richiesta di ammissione dei mezzi di prova nel verbale di prima udienza. Il giudice, altrettanto genericamente, li ha ammessi. Ha disposto nello specifico solo rispetto alla prova testimoniale, rinviando quest’ultima alla prossima udienza. Nulla ha disposto rispetto all’interrogatorio. Dunque mi chiedevo se al termine della udienza in cui avverrà l’escussione testimoniale potrò tornare a chiedere l’interrogatorio formale.
    La ringrazio molto per la risposta.

  9. Barbara

    All’udienza di comparizione davanti al GdP (2° udienza perchè ac’è stata rinnovazione citazione) il convenuto in opposizione si costituisce depositando comparsa di costituz e risposta. Io chiedo rinvio per meglio controdedurre . Il giudice fissa udienza ex 320 cpc al 4 ottobre e da termine sino al 20 settembre per il deposito di memorie istruttorie.
    I
    Mi chiedo ma devo considerare di dover depositare una unica memoria istruttoria entro il 20 settembre? altrettanto vale per controparte?

  10. Francesco Marzia

    Buonasera Avvocato, in un procedimento davanti al GdP è già la seconda volta che l’udienza concessa ex 320 cpc viene rinviata causa di adesione allo sciopero, questo influisce sui termini già concessi? Al momento del primo rivio per adesione allo sciopero non ho depositato nulla. Mi chiedo se ho sbagliato e se quindi non potrò più depositare nulla. La ringrazio molto per la risposta.

  11. Carla Dipasquale

    Gentile collega, in un procedimento dinanzi al G.d.P. ero stata nominata in sostituzione di un altro collega. Il giorno fissato per l’udienza avrei dovuto costituirmi in sostituzione, ma colta da serio malore non ho potuto presenziare all’udienza. Il Giudice rinviava per le conclusioni. Dopo due giorni depositavo istanza di rimessione nei termini che mi veniva rigettata. La causa veniva decisa con sentenza di rigetto.
    Preciso che trattavasi di richiesta di risarcimento per sinistro stradale ed era un prosieguo di prima udienza e doveva essere rinviata per 320 cpc.
    A questo punto le chiedo se sia il caso di proporre appello.
    La ringrazio anticipatamente



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