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La norma deontologica è una norma di diritto ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.? Se lo fosse, sarebbe possibile ricorrere in Cassazione per denunciare, ad esempio, la falsa applicazione, oppure l’errata interpretazione.
Nel caso deciso dalle S.U. con la sentenza n. 22253/2015 la risposta è stata affermativa.
Il COA aveva inflitto la sanzione della sospensione disciplinare ad un avvocato che, nel corso di una testimonianza in un processo penale a carico di una ex cliente, aveva riferito che essa era affetta da “una sorta di compulsività maniacale” e da “mania di persecuzione”, che aveva in passato oltraggiato un agente di custodia e che, infine, aveva gravemente e reiteratamente insultato il predetto avvocato S.A.
Il COA gli contestava pertanto di essere venuto meno ai doveri di lealtà per avere reso testimonianza, su fatti appresi nell’esecuzione del mandato.
La decisione era confermata dal CNF.
Le SS.UU hanno cassato senza rinvio la decisione del CNF sulla base delle seguenti argomentazioni.
2. – Col secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 58 e 9 del Codice deontologico forense vigente ratione temporis. Si deduce che il C.N.F. avrebbe erroneamente interpretato i precetti deontologici, ricomprendendo nel divieto di testimonianza dell’avvocato fatti non appresi nell’ambito del mandato ricevuto, ma avvenuti nel studio del medesimo successivamente alla conclusione del mandato e del tutto estranei a quest’ultimo.
Questa censura è fondata.
Va premesso che l’art. 58 del Codice deontologico vigente ratione temporis (il codice approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997, successivamente più volte modificato e integrato), stabilisce, relativamente alla “testimonianza dell’avvocato”, che “Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto. L’avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio. Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo”.
La norma deontologica va letta nel più complesso quadro della disciplina legislativa vigente, dettata – per quanto rileva in questa sede (trattasi di una deposizione testimoniale resa nell’ambito di un processo penale) – dalle norme del codice di procedura penale.
Com’è noto, nel processo penale (come d’altra parte in ogni processo), la testimonianza costituisce un dovere per il cittadino. La persona chiamata a testimoniare acquista la qualità di “pubblico ufficiale” nel momento in cui il giudice, dopo aver valutato la richiesta della parte, abbia ritenuto la ammissibilità della prova ed abbia disposto la citazione del teste; tale qualità il testimone conserva prima, durante e dopo l’esame (Cass. pen., Sez. 6, n. 25150 del 03/04/2013; Cass. pen., Sez. 1, n. 15542 del 16/02/2001).
L’ufficio di testimone comporta, per chi ne è onerato, l’obbligo di presentarsi dinanzi al giudice e l’ulteriore obbligo di “rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte” (art. 198 c.p.p.); onde il testimone che “afferma il falso o nega il vero, ovvero tace in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato” si rende responsabile del delitto di cui all’art. 372 c.p., punito con la reclusione da due a sei anni.
L’art. 200 c.p.p., prevede, tuttavia, che alcuni soggetti che ricoprono particolari uffici o esercitano particolari professioni, tra i quali gli avvocati, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del loro ufficio o professione, riconoscendo così ad essi la facoltà di opporre il “segreto professionale” e di essere esentati dall’obbligo di deporre; pur spettando al giudice il potere di sindacare l’opposizione del segreto professionale da parte del testimone e, ove tale opposizione risulti infondata, di ordinare allo stesso di deporre (Cass. pen., Sez. 6, n. 7440 del 10/01/2017; Cass. pen., Sez. 2, n. 13369 del 07/01/2011).
Sia l’art. 200 del codice di rito penale che la richiamata disposizione del codice deontologico stabiliscono, dunque, che il segreto professionale dell’avvocato vale solo ed esclusivamente con riferimento alle “circostanze di fatto apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto”.
Orbene, nel caso di specie, dall’accertamento dei fatti compiuto dagli organi disciplinari forensi non risulta che il D.G. abbia reso testimonianza su fatti e circostanze apprese nel corso del mandato difensivo conferitogli da B.C. e inerenti allo stesso.
Risulta dagli atti che l’incolpato ebbe a difendere la B. in un processo per stupefacenti. Concluso il processo venne meno ogni rapporto professionale con la stessa, ma iniziò una frequentazione amicale tra il D.G. e la B..
Quando, successivamente, l’avv. D.G. iniziò a condividere il proprio studio professionale con l’avv. S.A., la B. mostrò gelosia nei confronti della S., tanto da ossessionarla con continue telefonate e da minacciarla e ingiuriarla anche in presenza dell’avv. D.G.. La S., allora, esasperata dalle reiterate ingiurie e minacce della B., presentò querela nei confronti della stessa; e, nel processo che ne scaturì dinanzi al Tribunale di Milano, il D.G. fu citato come testimone.
Dalla sentenza impugnata risulta che il D.G., durante la deposizione, ha riferito che la B. appariva talora affetta da “compulsività maniacale” e “mania di persecuzione” e che la stessa era stata condannata per oltraggio ad un agente di custodia.
Rileva il Collegio come gli apprezzamenti del D.G. sulla personalità della B. (il riferimento alla “compulsività maniacale” e alla “mania di persecuzione”) non costituiscono fatti o circostanze empiriche che ricadono nel divieto del difensore di rendere testimonianza, trattandosi invece di opinioni ed apprezzamenti circa la personalità dell’imputata, per nulla collegati al rapporto di mandato difensivo intercorso tra i due. La sentenza del C.N.F. non esclude, infatti, che tali apprezzamenti possano essere maturati nel successivo rapporto di amicizia e frequentazione instauratosi tra i due (quale risulta dai verbali processuali allegati al ricorso), dopo la cessazione del mandato difensivo.
Anche la condanna per oltraggio pronunciata nei confronti della B. non risulta in alcun modo collegata al mandato difensivo svolto dal D.G., che risaliva a diversi anni prima e che era cessato da tempo.
In tali condizioni, non esistevano le condizioni perchè il D.G. potesse opporre il segreto professionale e potesse astenersi dal deporre.
In definitiva, la sentenza impugnata ha posto a fondamento della condanna irrogata al D.G. apprezzamenti dello stesso circa la personalità della B. e affermazioni circa fatti relativi alla stessa – rese nel corso di una deposizione testimoniale dinanzi al giudice penale – che non sono in alcun modo collegati al rapporto professionale intercorso tra i due, che non risultano appresi dal ricorrente nell’esercizio della sua attività professionale, nè sono inerenti al mandato dallo stesso ricevuto.
La sentenza impugnata, pertanto, risulta affetta dal vizio di “falsa applicazione della norma”, per avere applicato alla fattispecie fattuale concreta, così come accertata nel giudizio di merito, la richiamata disposizione (art. 58) del codice deontologico relativa ad una fattispecie astratta per nulla pertinente.
Il vizio di “falsa applicazione” della norma – che, in quanto tale, presuppone che non sia contestato l’accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito, ma soltanto la sua sussunzione nella fattispecie giuridica – ricade nel più ampio genus del vizio di “violazione di legge” (per cui è consentito il sindacato della Corte di cassazione sulle sentenze disciplinari del C.N.F. ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56), presupponendo esso una erronea interpretazione sia pure implicita – della norma, ossia una erronea ricognizione del significato del precetto normativo.
Va, pertanto, cassata la sentenza impugnata.
Non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.p., comma 2; e, risultando i fatti accertati non sussumibili nella fattispecie di illecito disciplinare contestata, va annullata la sanzione inflitta all’avvocato D.G.M. dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano con provvedimento in data 1/7/2013.
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