Il nuovo rito per i licenziamenti. Introduzione (parte I).

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I. INTRODUZIONE.

Ho deciso di dedicare alcuni scritti alla complessa materia dei licenziamenti, così come risultante dalla l. 28 giugno 2012, n. 92, entrata in vigore il 18 luglio 2012.

Questa legge ha ridisegnato la disciplina tanto sostanziale, quanto processuale. Sotto tale ultimo aspetto, l’intervento è avvenuto allo scopo, espressamente enunciato nell’articolo 1, di “accelerare la definizione delle relative controversie”.

In effetti vi sono varie norme che denotano questa finalità di accelerazione. Ad esempio il comma 37 dell’articolo 1 che modificando l’articolo 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604 ha imposto la specificazione dei motivi già nella comunicazione del licenziamento; oppure l’abbreviazione del termine per la proposizione dell’azione di impugnativa del recesso (che da 270 giorni passa a 180 giorni) disposta dal comma 38 dello stesso articolo.

Ma è soprattutto con la modifica della disciplina processuale che il legislatore ha dimostrato di voler raggiungere questo obiettivo, attraverso due soluzioni. Da un lato, prevedendo un procedimento giudiziario definito “specifico”; dall’altro dando alcune disposizioni sull’organizzazione degli uffici giudiziari. In buona sostanza, oggi abbiamo un procedimento speciale, all’interno di un rito speciale, quello cioè laburistico e ciò, evidentemente, si pone in controtendenza rispetto all’esigenza di ridurre il numero dei procedimenti speciali e di semplificare i riti, esigenza che aveva spinto il legislatore solo un anno prima ad emanare il decreto legislativo n. 150.

Il nuovo “procedimento specifico” riprende elementi da vari procedimenti speciali, senza però assumere il modello di nessuno di essi in maniera integrale. Vi è ad esempio una evidente affinità strutturale con la procedura di repressione della condotta antisindacale dell’articolo 28 dello statuto dei lavoratori; ma vi sono anche tratti del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss. c.p.c.; l’istruzione probatoria ripropone invece formule dei procedimenti cautelari ex articolo 669 disse seguenti c.p.c.

È quindi un procedimento ibrido, ma comunque autonomo che, in estrema sintesi, si svolge in questa maniera:

  • Vi è una prima fase, introdotta con ricorso ed istruita senza particolari formalità, che sfocia con una ordinanza di accoglimento o di rigetto;
  • Vi è una seconda fase, eventuale, di opposizione alla ordinanza di accoglimento o di rigetto, che si chiude con sentenza all’esito di un procedimento ordinario;
  • Vi è una terza fase, eventuale, di reclamo, che termina con una sentenza;
  • Vi è una quarta fase, sempre eventuale, di ricorso in Cassazione, che termina ugualmente con sentenza.

Nei prossimi giorni analizzeremo nel dettaglio queste fasi. Intanto, va rilevato che la normativa non è completa ed autosufficiente, per cui talvolta sarà necessario integrare la disciplina facendo riferimento alle regole del processo del lavoro, e, in via gradata, alle regole del processo civile. Ovviamente ciò comporterà problemi assai rilevanti, in quanto occorrerà verificare che la norma richiamata non sia incompatibile con le finalità e la struttura peculiare del procedimento de quo.

In altre parole, ogni volta che si tratta di scegliere tra diverse interpretazioni l’interprete non può ignorare che si ha a che fare con un “procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione delle controversie in materia di licenziamenti”. Si tratta quindi di un criterio guida che si rifà al principio costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost..

Fatta questa premessa, nei prossimi articoli inizieremo ad esaminare il nuovo art. 18 dello Statuto dei lavoratori.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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