È uscito il nuovissimo e-book “Come affrontare il ricorso per cassazione civile“. Clicca qui
CLICCA QUI
Talvolta capita che si ripeta la notificazione del ricorso o dell’impugnazione in genere. Ciò può avvenire per i motivi più vari. L’importante è che non si iscriva a ruolo la causa.
Tuttavia, in questi casi va rispettata una seconda regola che è questa: dalla notificazione della prima impugnazione decorre il termine breve di 60 gg per impugnare la sentenza (o di 30 se si tratta di appello).
In Cass. 8066/2018 è avvenuto proprio questo; il difensore ha notificato un secondo ricorso senza rispettare il termine breve decorrente dalla prima impugnazione con la conseguenza che il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Tutti i miei articoli sul ricorso per cassazione.
La supervisione del ricorso per cassazione.

Gentile collega approfitto della tua approfondita conoscenza dei ricorsi in Cassazione per farti alcune domande, seppure le stesse potranno sembrare banali. Il caso è questo:
1) citazione di tizio del 16.2.07
2) sentenza di primo grado (a favore di tizio) depositata il 5.10.2011 mai notifica
3) appello di Caio notificato il 25.09.2012
4) sentenza Di appello a favore di tizio pubblicato il 10 gennaio 2018 mai notifica tra.
Considerando che occorre fare ricorso per cassazione per Caio, in questo caso ritengo si applichi il termine lungo di 1 anno (non 6 mesi) e che non sia necessaria l’articolazione dei quesiti ai sensi dell’abrogato 366 bis. Tuttavia mi piacerebbe avere conferma, grazie in anticipo!
@Carlo: esatto
Collega, cercavo dei chiarimenti su questo argomento e il primo è stato proprio il Tuo articolo. Ne approfitto per chiederTi una cosa:se notifico via pec il ricorso, poi mi rendo conto di errori materiali e per sicurezza lo rinotifico il giorno dopo (che corrisponde peraltro al sessantesimo giorno dalla notifica) possono farmi problemi se iscrivo il secondo ricorso? Possono eccepirmi che si era consumato il potere di impugnazione? Grazie in anticipo