A proposito di una mia recente distinzione in materia di fatti

Avatar photo

Se vuoi ascoltare il post clicca sul tasto play!

[audio:https://www.lexform.it/podcast/a_proposito_natura_fatti.mp3]

In un recente articolo ho parlato della diversa natura dei fatti che entrano nel processo:

  • fatti rilevanti e fatti irrilevanti;
  • fatti principali e fatti secondari;
  • fatti della fattispecie costitutiva;
  • fatti secondari collegati alla fattispecie costitutiva e fatti secondari ad essa estranei;
  • fatti principali e fatti costitutivi, impeditivi, modificativi, estintivi;
  • fatti incompatibili.

Perché è così importante capire la natura di un fatto? Si tratta solo di una pedante classificazione? Assolutamente no. La natura di un fatto influisce sulla sua disciplina processuale. Così, per fare degli esempi:

  • i fatti irrilevanti vanno espunti tra quelli che richiedono la prova;
  • i fatti principali vanno descritti nel loro nucleo essenziale fin dalle prime battute; in particolare il fatto costitutivo della domanda principale e riconvenzionale va descritto nella citazione e nella comparsa; il fatto estintivo corrispondente ad una eccezion in senso stretto, va allegato nella comparsa del convenuto, oppure in udienza dall’attore;
  • gli elementi della fattispecie costitutiva possono essere allegati anche con la prima memoria del 183;
  • i fatti incompatibili oggi devono essere allegati tempestivamente.

Vedete, allora, come diventa importante capire di quali fatti stiamo parlando.

Nell’articolo, poi, introducevo una distinzione che, a mio avviso, è fondamentale per giustificare la diversa disciplina tra fatti principali ed elementi della fattispecie costitutiva. Il fatto principale è il fatto costitutivo, modificativo, impeditivo ed estintivo. In realtà, da un punto di vista naturalistico, il fatto principale non è mai un fatto, ma un insieme di fatti: ad esempio, Tizio, un giorno, in un luogo, ha compiuto una azione, che ha provocato un danno ingiusto a Caio. Questo è il fatto principale di una azione ex art. 2043 c.c. cioè da fatto illecito. E’ un contenuto minimo ed essenziale, se manca un elemento la citazione è nulla, anche se si tratta di nullità relativa che può essere sanata in vari modi (cfr. artt. 164 e 157 c.p.c.).

Nell’attuale processo civile, il potere di allegare un fatto principale si consuma, per i diritti eterodeterminati, con l’atto introduttivo, con la comparsa di costituzione, con l’atto di intervento e all’udienza di trattazione limitatamente alle domande dell’attore che siano conseguenza delle domande ed eccezioni del convenuto.

Ricordo che i diritti eterodeterminati (o eteroindividuati) sono quei diritti per i quali la connotazione avviene proprio attraverso il fatto costitutivo, sicchè cambiando il fatto cambia il diritto. Sono i diritti relativi, i diritti reali di garanzia, ad esempio. Se agisco allegando di avere dato a mutuo una somma di denaro, non posso poi dire che si era trattato di una donazione. Se chiedo il pagamento di un compenso per prestazione d’opera, non posso poi chiedere la condanna a titolo di retribuzione da lavoro subordinato.

I diritti autodeterminati (o autoindividuati), invece, sono i diritti reali e gli status. In questi il diritto prescinde dalla fattispecie costitutiva. Così, per colui che agisce in rivendicazione è possibile allegare in primo grado di essere proprietario e in secondo grado di essere comproprietario, oppure può chiedere la rimozione di una aiuola allegando di essere proprietario e successivamente di avere un diritto di servitù. Secondo la giurisprudenza in questi casi non si ha domanda nuova, perchè la fattispecie costitutiva non connota il diritto. Si potrebbe dire moltissimo a tal proposito essendo il principio tutt’altro che pacifico in dottrina, ma fermiamoci qui (per chi è interessato rimando al mio ebook sulle Insidie del processo civile.

Diverso il discorso per gli elementi della fattispecie costitutiva. Io posso allegare, ad esempio, fatti che integrano il nesso di causalità o la colpa anche nel corso del processo ma comunque non più tardi della I memoria del 183.

Così, ad esempio, si pensi alla responsabilità del seduttore di colui, cioè, che al fine di consumare un rapporto sessuale con una donna (o viceversa) prometta il matrimonio, procedendo anche alle pubblicazioni, e una volta ottenuto l’amplesso interrompa il rapporto. Il fatto costitutivo è rappresentato da questi fatti: Tizio ha promesso a Caia di sposarla, ottenendo così l’assenso di questa ad avere rapporti sessuali, salvo poi interrompere unilateralmente il rapporto prima del matrimonio. Nel corso del processo, fino alla prima memoria del 183, Caia potrà dimostrare tutta una serie di elementi rilevanti sotto il profilo della colpa, del nesso causale, della condotta, dell’evento e del danno. Potrà così allegare di aver creduto a Tizio per la giovanissima età, per il fatto che per lei era la prima esperienza, che Tizio avendo dieci anni di più era certamente più “maturo” e consapevole; che Tizio aveva voluto, per vincere la ritrosia della ragazza, conoscere i propri genitori, e così via.

Pertanto, il fatto principale (che è un insieme di fatti) va distinto dai singoli elementi della fattispecie costitutiva, impeditiva, modificativa ed estintiva, che possono sopraggiungere anche nel corso del processo.


Share
Avatar photo

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

Anche questi articoli potrebbero interessarti:




Lascia un commento

  • (will not be published)

XHTML: Puoi usare questi tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*