La disciplina dei sinistri causati in Italia da veicoli immatricolati all’estero (parte I)

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Non di rado un sinistro stradale viene provocato da un veicolo con targa straniera. Ciò pone diversi problemi:

a)      Chi è tenuto a risarcire il danno?

b)      Quale legge disciplina il fatto illecito?

c)       Quale giudice ha giurisdizione sulla controversia?

Di norma, il danneggiato si trova di fronte tre soggetti debitori:

1)      La persona fisica che conduceva il mezzo;

2)      Il proprietario del mezzo;

3)      L’assicuratore o un ente che ne faccia le veci.

Abbiamo detto che uno dei primi problemi da affrontare è quello relativo alla individuazione della legge applicabile. Le ipotesi possono essere numerose (facciamo degli esempi):

a)      Sinistro provocato da auto immatricolata in Spagna di proprietà e guidata da un cittadino spagnolo;

b)      Sinistro provocato da auto immatricolata in Spagna di proprietà e guidata da un cittadino inglese;

c)       Sinistro provocato da auto immatricolata in Spagna, condotta da un inglese e di proprietà di un cittadino tedesco.

Per stabilire quale legge sia applicabile si deve partire necessariamente dalla legge n. 218/1995. L’art. 62  intitolato Responsabilità per fatto illecito afferma in proposito che

1.  La  responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l’evento. Tuttavia il danneggiato può  chiedere  l’applicazione  della  legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno.

2.  Qualora  il  fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato.

La prima parte del primo comma dell’art. 62 stabilisce dunque che occorre fare riferimento al luogo in cui si è verificato l’evento; pertanto la legge italiana si applica a tutti i sinistri che si verificano nel territorio italiano. L’articolo prevede però due eccezioni:

a)      Il danneggiato può chiedere l’applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno. Se il sinistro è avvenuto all’estero il danneggiato può chiedere l’applicazione della legge straniera.

b)      Nel caso in cui i soggetti coinvolti siano stranieri residenti in uno Stato straniero, si applica la legge di quello Stato.

Di regola, dunque, si applica la legge italiana e quindi la presunzione prevista dall’art. 2054 c.c. che potrà essere invocata anche nei confronti del responsabile straniero.

Può tuttavia accadere che due leggi nazionali entrino in conflitto in quanto entrambe potenzialmente applicabili. Se si tratta di Paesi appartenenti alla UE il conflitto è regolato dall’art. 4 del Regolamento CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 11/07/2007 n. 864. In base a tale norma la legge applicabile è quella del luogo in cui il danno si verifica, indipendentemente da quello in cui si è verificato il fatto e in cui si sono manifestate le conseguenze indirette del fatto. Si supponga che un cittadino francese muoia in Italia; i parenti potranno chiedere il risarcimento del danno secondo la legge francese cioè del paese in cui il danno si verifica.

Ma si può esercitare l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore? Il regolamento stabilisce in proposito che detta azione può essere esercitata se lo prevede la legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale ovvero quella applicabile al contratto di assicurazione. Dunque, qualora il fatto sia disciplinato dalla legge italiana è possibile esercitare l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore straniero.

Vi è poi il problema della giurisdizione che è diverso dalla questione in merito alla legge applicabile; difatti una controversia potrebbe essere decisa dal giudice italiano sulla base della legge rumena, o viceversa. In quale caso lo straniero può essere convenuto davanti al giudice italiano? In due casi:

a)      Qualora lo straniero risiede o ha il domicilio in Italia;

b)      Quando il fatto si è verificato in Italia[1].

Tuttavia, lo straniero non può essere convenuto davanti al giudice italiano nei caso in cui trattati internazionali prevedano speciali immunità (v. ad es. il Trattato NATO).

Nella II parte vedremo il ruolo dell’UCI.

 


[1] Per i cittadini comunitari ciò deriva dall’art. 5, n. 3 del Regolamento CE 44/2001; per gli extracomunitari  per il combinato disposto dell’art. 3, legge 218/95 e dell’art. 5 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo firmata a Bruxelles il 27/9/1968 e resa esecutiva con legge 804/1971. Cass. 503/2002 ha affermato che la giurisdizione sussiste anche qualora lo straniero risieda in un paese non contraente.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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