Uso del cellulare durante la guida: vi rientra anche la consultazione della rubrica?

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Un automobilista viene sanzionato per avere usato il cellulare durante la guida.

Egli si difende affermando che non stava telefonando, bensì semplicemente consultando la rubrica. 

In primo grado il Giudice rigetta l’opposizione.

L’automobilista ricorre in Cassazione, lamentando che il Giudice di primo grado abbia applicato una norma sanzionatoria analogicamente. Ma la Corte di Cassazione (sent. 13766/2008) non condivide le sue difese.

La ratio della norma è infatti intesa a prevenire comportamenti tali da determinare, in generale, la distrazione dalla guida ed, in particolare, l’impegno delle mani del guidatore in operazioni diverse da quelle strettamente inerenti alla guida stessa.

Si tratta di una delle specificazioni alle quali rinvia l’art. 140 C.d.S., il cui comma 1 sancisce il principio generale per cui “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo od intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale“.

Detta norma stabilisce pertanto a priori l’illegittimità d’una condotta di guida genericamente pericolosa, riconducibile a ciascuna delle prescrizioni di seguito singolarmente dettate – come dimostra una coordinata lettura del suo testo integrale per cui “è consentito l’uso di apparecchi viva voce o dotati di auricolare … che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani“.

Pertanto, l’uso del cellulare per la ricerca d’un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione dall’apparecchio stesso consentita, risulta, in relazione alla finalità perseguita dalla norma, censurabile sotto entrambi gli evidenziati profili, in quanto:

  • (a) determina non solo una distrazione in genere, implicando lo spostamento dell’attenzione dalla guida all’utilizzazione dell’apparecchio e lo sviamento della vista dalla strada all’apparecchio stesso, ma anche
  • (b) l’impegno d’una delle mani sull’apparecchio con temporanea indisponibilità e, comunque, consequenziale ritardo nell’ azionamento, ove necessario, dei sistemi di guida, ritardo non concepibile ove si consideri che le esigenze della conduzione del veicolo possono richiedere tempi psicotecnici di reazione immediati.

Il giudice a quo non ha dunque, operato un’indebita interpretazione estensiva, bensì si è attenuto ad una lettura non solo logica ma anche letterale della norma.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


Un commento:

  1. Luca

    In base a questa interpretazione dovrebbe essere vietato, pertanto, anche accendersi la sigaretta e fumare durante la guida. Se il legislatore ritiene fonamentale per la sicurezza la piena ed incondizionata disponibilità delle mani per la guida l’uso di una sigaretta – che può comportare anche il rischio bruciatura o la sindrome da ricerca disperata della sigaretta – deve considerarsi altrettanto vietato. A quando le prime interpretazioni al riguardo dei solerti vigili urbani d’Italia?



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