Ririto della patente e mancata notifica dell’ordinanza di sospensione

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Eccesso di velocità. Ritiro della patente in vista della sospensione.

La Prefettura emette entro 15 giorni dalla consegna della patente degli agenti accertatori l’ordinanza di sospensione, che, però, non viene notificata.

Quid juris?

Il secondo comma dell’art. 218 C.d.S. stabilisce che “L’organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L’ordinanza è notificata immediatamente all’interessato e comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Essa è iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura”.

La Giurisprudenza della Cassazione ha ripetutamente affermato che il procedimento di irrogazione della sanzione della sospensione deve concludersi con la notifica dell’ordinanza all’interessato entro il termine perentorio di 30 giorni, nei quali non va considerato il termine di 5 giorni previsto per l’invio della patente dagli organi accertatori.

In particolare, la Corte di Cassazione (sent. 10666/2006) ha stabilito: “Come ha ritenuto questa Corte, non avendo il legislatore previsto un termine per detta notifica, ma essendosi limitato a stabilire che essa deve essere effettuata “immediatamente”, trova applicazione anche a tale fattispecie il principio generale, posto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, in base al quale tutte le procedure amministrative devono compiersi nel termine di trenta giorni, nel conto dei quali vanno esclusi, nell’ipotesi in esame, i giorni trascorsi per l’invio della patente al prefetto, non computabili nella fase procedimentale di emissione del provvedimento di sospensione (Cass. 24.9.2004, n. 19234)”.

Oggi, a seguito delle modifiche operate all’art. 2 della legge n. 241/90, il termine è di 90 giorni.

E se il ritardo continua?

Ho pensato ad un 700 c.p.c.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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3 commenti:

  1. Capua 11

    perchè la cassazione emette la sentenza dei 30 giorni sulla legge 241 quando nel 2005 essa è modificata a 90gg? si generano confusioni su confusioni in questo stato!!inducendo a continui errori di valutazione.

  2. FRANCESCO TUCCI

    ma allora sono 30 o 90 giorni se il reato per la violazione della 186 del cds in prima fascia è stata depenalizzata?



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