Procedimento di sfratto e NUOVA notificazione a mezzo posta

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Il Tribunale di Modena è chiamato a decidere in ordine alla recentissima modifica della notificazione a mezzo posta, nel procedimento di sfratto. Facciamo un breve riassunto.

La legge di conversione del cd. “decreto milleproroghe” (L. n.31/08), del tutto inaspettatamente, ha introdotto (art. 36, commi 2-quater e 2-quinquies) una serie modifiche alla legge 1982, n. 890, recante disciplina in materia di “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari” (in G.U. 4 dicembre 1982, n. 334).

L’art. 7 ha ora un 6° comma che recita “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata“.

Sennonché, l’art. 660, VII comma prevede che “Se l’intimazione non è stata notificata in mani proprie, l’ufficiale giudiziario deve spedire avviso all’intimato dell’effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all’originale dell’atto la ricevuta di spedizione”.

Domanda: quante raccomandate dovrà spedire l’Ufficiale Giudiziario?

Con una sentenza logicamente e a mio avviso correttamente motivata, il Tribunale di Modena esclude la necessità di notificare una seconda raccomandata al conduttore, in quanto la norma stabilita dall’art. 660 ultimo comma costituisce norma speciale, che deroga la norma generale.

Secondo il Tribunale, l’avviso dell’effettuata notifica ai sensi dell’art. 7, co. 7 l. cit., tenuto conto della finalità informativa cui adempie, riveste contenuto analogo rispetto a quello inviabile ai sensi dell’art. 660 c.p.c..

Pertanto, nel procedimento per convalida di sfratto, esigere un’ulteriore notifica si ridurrebbe in un duplicato rispetto a quella già prescritta ex art. 660, ult. co., c.p.c. e ciò andrebbe a detrimento del principio di valenza costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).

Condivido totalmente. Ecco il provvedimento.

Tribunale di Modena
– Sezione seconda civile –
– provvedimento depositato l’1 luglio 2008

Il Giudice
Dott. Masoni

Rilevato

  • che parte intimante ha notificato al convenuto atto di intimazione di sfratto per morosità tramite servizio postale, non avendo richiesto che la notifica fosse eseguita personalmente e per quanto il destinatario sia residente nel territorio comunale (si v. art. 1, co. 1 e 2, l. n. 890 del 1982);
  • che l’ufficiale giudiziario, dato che la notifica, effettuata tramite servizio postale, non sarebbe avvenuta a mani proprie del destinatario (ai sensi dell’art. 138 c.p.c.), ha correttamente inviato avviso ai sensi dell’art. 660, ult. co. c.p.c.;
  • che la notifica dell’atto giudiziario, effettuata tramite servizio postale, non è stata “consegnata a mani proprie del destinatario”, come si esprime l’art. 7, co. 1, l. cit.;
  • che il co. 7 della medesima disposizione (introdotto dall’art. 36, comma 2 quater, l. 28 febbraio 2008, n. 31, vigente a far data dall’1 marzo 2008, ai sensi dell’art. 1, co. 2, l. cit., ossia dal giorno successivo la sua pubblicazione nella G. U.) dispone che: “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”;
  • che sorge l’interrogativo di quali siano le conseguenze processuali scaturenti, come verificato nella specie, dall’omesso invio di tale comunicazione da parte dell’agente postale sul corso del procedimento per convalida di sfratto;
  • che la ratio sottesa all’innovazione normativa è quella di garantire al consegnatario dell’atto la maggiore conoscibilità possibile dell’atto notificato – notifica peraltro già perfezionatasi per effetto della consegna del plico (v., ad es., Cass. 4 luglio 1998, n. 6554; Cass. 10 febbraio 2005, n. 2722);
  • che quell’esigenza, da sempre immanente nel sistema delle notifiche, ha trovato attuazione in analoghe previsioni normative riscontrabili nel codice di rito; in particolare, nell’art. 139 c.p.c., laddove si dispone che l’ufficiale giudiziario, recatosi nella residenza, dimora o domicilio del destinatario e non trovatolo, faccia consegna del plico alle persone che ivi incontra (persone di famiglia, addetta alla casa all’ufficio o all’azienda, portiere, vicino di casa), inviando successivamente al destinatario “avviso dell’avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata”, secondo la prescrizione del comma 4;
  • che, nel procedimento speciale per convalida di sfratto, si rinviene un’analoga specifica previsione, che persegue identica finalità, dato che “mira ad assicurare, nella maggiore misura possibile, che il conduttore abbia effettiva conoscenza dell’intimazione rivoltagli, in considerazione degli effetti che nel procedimento per convalida derivano dalla mancata comparizione dell’intimato”, come si esprime, ad es., Cass. 7 marzo 1995, n. 2618 (in precedenza, già Corte Cost., 17 gennaio 2000, n. 15, ord.);
  • che il nuovo co. 7 dell’art. 7 l. n. 890 del 1982 si limita a ripetere praticamente alla lettera il tenore letterale dell’art. 139, co. 4, c.p.c., ribadendo così, anche per le notifiche eseguite tramite servizio postale, una guarentigia di civiltà già prevista per le notifiche effettuate tramite ufficiale giudiziario e non eseguite a mani proprie del destinatario;
  • che, come già anticipato, identica previsione (adempiente alla medesima finalità) è riscontrabile nella specifica disciplina del procedimento per convalida di sfratto ai sensi del richiamato art. 660, ult. co., c.p.c.;
  • che sembra che, tramite quest’ultima prescrizione, l’esigenza di garantire nella maggior misura possibile la conoscibilità dell’atto (di intimazione di licenza o sfratto) da parte del destinatario, stante in questo ambito gli effetti definitivi ed irreversibili che la legge fa derivare dalla diserzione del convenuto dall’udienza (art. 663 c.p.), venga già assicurata e sia in tal modo soddisfatta dalla disposizione speciale di cui all’art. 660, ult. co., c.p.c., la quale non può essere derogata dalla disciplina generale avendo tenore specifico (lex specialis derogat generali), come correttamente opina la difesa dell’attore;
  • che l’avviso dell’effettuata notifica ai sensi dell’art. 7, co. 7 l. cit., tenuto conto della finalità informativa cui adempie, ancora, sembra plausibile ritenere rivesta contenuto analogo rispetto a quello inviabile ai sensi dell’art. 660 c.p.c.;
  • che in dottrina si afferma che quest’ultimo avviso deve indicare: nome e cognome dell’attore-intimante, natura dell’atto notificato, il giudice del tribunale avanti al quale comparire, data dell’udienza, data e firma dell’ufficiale giudiziario; si argomenta così in applicazione analogica della previsione dell’art. 48 att. c.p.c., la quale specifica il contenuto dell’avviso prescritto dall’art. 140 c.p.c.;
  • che prescrivere una terza notifica a carico dell’attore-intimante non sembra così trovare alcun addentellato logico, razionale, né sistematico, contrariamente a talune pur autorevoli suggestioni dottrinali che, fedeli al dato formale, opinano che “… il nuovo adempimento formale si venga a sommare, pure nell’omogeneità delle forme e dei contenuto, alla speciale garanzia già prevista dall’art. 660, ultimo comma c.p.c.”;
  • che, nel procedimento per convalida di sfratto, esigere un’ulteriore notifica si ridurrebbe in un duplicato rispetto a quella già prescritta ex art. 660, ult. co., c.p.c.;
  • che ciò andrebbe a detrimento del principio di valenza costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.);
  • che, in conclusione, tenuto conto dell’avvenuto invio dell’avviso ai sensi dell’art. 660 c.p.c. ad opera dell’ufficiale giudiziario e non essendo necessario disporre ulteriore comunicazione ai sensi dell’art. 7 co. 7 l. cit., lo sfratto, per mancata comparazione dell’intimato, va convalidato, stante la morosità intimata concernente il semestre marzo-settembre 2008, grave per gli effetti dell’art. 5 l. n. 392/78.

PQM

Convalida l’intimato sfratto per morosità, fissando per il rilascio il giorno 2 settembre 2008;
dichiara tenuto e condanna il convenuto al rimborso delle spese processuali che sono liquidate in complessivi € 1.200 (di cui € 100 per anticipazioni; € 458 per diritti ed il resto per onorario), oltre accessori di legge.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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4 commenti:

  1. Maurizio

    sempre riguardo al 660 cpc ultimo comma, chiedo se esiste giurisprudenza riguardo al computo dei 20 giorni liberi per la notifica della citazione: i venti giorni decorrono dalla data della notificazione o dalla data della spedizione dell’avviso in caso di notificazione non a mani proprie? grazie

  2. Ewald

    a Bolzano ritengono che i venti giorni decorrono dal decimo giorno della data che risulta sull’avviso (immissione nella bucalettera)
    motivazione: 660 comma 7, motivo per cui va applicata la normativa sulla notifica tramite posta e non quella del 140.

  3. Daniela

    Il giudice mi ha richiesto la rinnovazione dell’atto di intimazione di sfratto per morosità in quanto non è stato rispettato l’art. 660. Ho notificato personalmente l’atto,la controparte non ha ritirato l’atto e l’addetto al recapito non ha inviato l’ulteriore comunicazione.
    Ma forse, non conoscendo la natura dell’atto contenuto nella busta, avrei dovuto io richiedere il secondo avviso?
    Ora devo nuovamente rinotificare: come è meglio procedere? Grazie.



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