Pignorabilità delle pensioni: sentenza Corte Cost. n.506/2002 e nuova quantificazione della quota parte di pensione da considerare impignorabile. (Tribunale di Siena, ordinanza del 11.01.2008 – Avv. Francesco Biagianti)

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Avv. Francesco Biagianti – Nota a commento dell’Ordinanza del Tribunale di Siena del 11.01.2008 

Nell’ordinanza in commento [allegata in calce n.d.r.] il giudice dell’esecuzione ha individuato (in base ai rilievi espressi nella memoria di costituzione ed opposizione all’esecuzione redatta dal sottoscritto e dal titolare dello Studio Avv. Marco Menconi) l’importo della parte di pensione assolutamente impignorabile nella somma corrispondente all’incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati ex art. 5 co. 5 legge 127 / 2007 (Euro 580,00), disposizione quest’ultima che ha di fatto modificato l’importo mensile della maggiorazione sociale di cui all’art.38 Legge 28.12.2001 n.448 (c.d. “milione” – cfr. punto 9 Circ. Inps n.142 del 28.12.07).

Occorre preliminarmente osservare che con sentenza n. 506 del 20 novembre – 4 dicembre 2002, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 nella parte in cui escludeva la pignorabilità “per ogni credito dell’intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall’INPS, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte” – (vedi anche Circ. Inps n. 43 del 26.02.03).

Per effetto della parziale dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo di legge sopra richiamato, le pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria possono adesso essere pignorate fino a concorrenza di un quinto del loro ammontare, per ogni credito, fatta salva la quota parte, che dovrà essere stabilita dal legislatore, necessaria al pensionato per assicurare mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita. In conclusione e per l’aspetto che qui rileva, la Consulta affida al legislatore il compito di individuare tramite una disposizione di legge, la quota parte di pensione da considerare assolutamente impignorabile. Sta di fatto che ad oggi, nessuna norma è intervenuta a regolamentare la materia.

Perdurando il vuoto legislativo, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che spetta al Giudice dell’Esecuzione l’individuazione dell’importo impignorabile della pensione, mediante un ponderato esercizio del suo potere discrezionale che sappia tuttavia tener conto sia delle ragioni del creditore che di quelle del debitore (Cfr. Trib. Bari, Sez.II, 21.03.2006).

Nell’esercizio di tale potere alcuni giudici hanno ritenuto di individuare l’importo di pensione assolutamente impignorabile nella somma corrispondente al c.d. trattamento minimo, attualmente corrispondente all’importo mensile di Euro 443,12 (ad es. Trib. Napoli – Ordinanza del 30.4.03). Si segnala peraltro una isolata decisione (Trib. Como – Ordinanza del 25.11.2003) nella quale il giudice, nell’assenza appunto di una norma di legge che individuasse il parametro pensionistico da considerare impignorabile, ha ritenuto, di fatto, che le pensioni sono da ritenersi in concreto tuttora non sottoponibili a pignoramento. Tale decisione è stato peraltro criticata in dottrina (vedi nota di Riccardo Conte in Giurisprudenza Italiana, 2004, 1631, a commento dell’ordinanza citata).

Nel caso di specie l’Inps di Siena, a seguito della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, provvedeva a trattenere a titolo cautelativo 1/5 dell’intera pensione (facendo salvo il trattamento minimo) e non, dunque, il quinto della parte residua della pensione al netto del trattamento minimo. Spesso, inoltre, il magistrato dell’esecuzione confermava in sede di udienza l’importo da pignorare nella misura già individuata dall’Ente Previdenziale, senza procedere ad ulteriori considerazioni circa le varie possibilità di quantificazione della stessa.

Fra le tre argomentazioni difensive (1) esposte nella memoria di costituzione del terzo pignorato, il G.E. del Tribunale di Siena ha accolto invece la soluzione intermedia, adottando tuttavia un criterio pur sempre di favore nei riguardi del pensionato sottoposto alla procedura di pignoramento, decidendo di pignorare 1/5 della parte residua di pensione, al netto cioè della somma di Euro 580,00, somma corrispondente, come detto, all’importo dell’incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati ex art. 5 co. 5 legge 127 / 2007.

La decisione può considerarsi innovativa tenuto conto anche del fatto che la maggiorazione sociale di Euro 580,00 èvigente dal 1.01.2008, costituendo quindi la medesima un nuovo parametro indicativo al quale il giudice ben può fare riferimento nell’esercizio del suo potere discrezionale finalizzato alla quantificazione del minimun di pensione da considerare intoccabile. Nell’esercizio di tale potere non potranno non influire le circostanze del caso concreto, variabili da caso a caso, come ad esempio l’assenza di redditi extrapensionistici, la presenza nel nucleo familiare di persone a carico del pensionato e/o affette da patologie invalidanti, l’impossibilità di procurarsi risorse economiche tramite attività lavorativa a causa dell’età anagrafica avanzata (del pensionato stesso o dei suoi familiari) e del conseguente difficile se non impossibile accesso al mercato del lavoro.

1
Ossia : 1) perdurante impignorabilità della pensione per assenza di una disposizione di legge regolatrice della materia; 2) pignorabilità nella misura di 1/5 della parte residua di pensione al netto della somma corrispondente all’importo dell’incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati ex L. 127 / 2007 [Euro 580,00]; 3) pignorabilità nella misura di 1/5 della parte residua di pensione al netto della somma corrispondente all’importo del c.d. trattamento
minimo [Euro 443,12].

 

TRIBUNALE DI SIENA

Udienza del 11 Gennaio 2008 tenuta dal G.E. – G.O.T. dott. Bonifacio Rossi assistito dal sottoscritto cancelliere. Chiamata la procedura di pignoramento presso terzi promossa da: FINANZIARIA TIZIA S.P.A.

Contro

CAIO I.N.P.S. Per la FINANZIARIA TIZIA s.p.a. è presente l’Avv. Mevio il quale insiste nelle domande;

Per il debitore CAIO è presente l’Avv. Marco Menconi il quale si costituisce depositando comparsa a cui si riporta.

Per l’Inps è presente il Dott. Xxxxxxxx il quale dichiara:“Caio nato a xxxxxxx il xxxx è titolare di pensione VR n. xxxxxxxxxx di netti Euro 1.124,00 mensili, sulla quale non gravano altri pignoramenti;l’Istituto ha trattenuto dal mese di gennaio la somma di Euro 222, 00 a disposizione di giustizia”L.C.S. Firma del Dott. Xxxxxxxx * * * * * ** * * * * * * * * * *

L’avv. Mevio contesta la eccezione di impignorabilità sollevata dal debitore ed insiste per l’assegnazione, eventualmente secondo i criteri indicati dalla Corte Cost., individuabili dal G.E. secondo il suo prudente apprezzamento.

IL G.E.

dato atto di quanto sopra;
tenuto conto della opposizione contenuta nella comparsa di costituzione del Sig. Caio;
ritenuto che sulla scorta della Sentenza della Corte Cost. n.506/02 le pensioni sono pignorabili nella misura di 1/5 della parte eccedente quanto necessario per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita; ritenuto inoltre che,nell’attesa della determinazione del legislatore, la parte assolutamente impignorabile della pensione deve essere individuata nell’incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati ex legge 127/2007, pari all’importo di Euro 580,00 mensili; ritenuto pertanto che l’entità pignorabile della pensione percepita dal Sig. Caio ammonta ad Euro 544,00

P.Q.M.

Determina in Euro 110,00 mensili il quinto pignorabile in danno di Caio ed assegna tale somma alla Finanziaria Tizia S.p.a. da prelevare dalla pensione Inps percepita da Caio da Gennaio 2008 fino alla estinzione del debito del medesimo nei confronti della Società istante per Euro 220.222,60 comprese spese di notifica oltre interessi canonizzati nel titolo esecutivo (D.I. del Tribunale di Montepulciano n. xxxxxx del xxxx) ed oltre alle spese della procedura che liquida, come da nota spese depositata, in complessivi Euro 3.079,20 ( di cui Euro 1.079,00 per diritti, Euro 500,00 per onorario, Euro 593,65 per spese, Euro 45,23 per CAP 2% ed Euro 461,32 per IVA).Esonera l’Inps sede di Siena da ogni responsabilità in ordine al suddetto pagamento. L’Avv. Menconi Marco, presso atto della suddetta ordinanza,rinunzia alla opposizione. Il Cancelliere Il Giudice dell’Esecuzione

F.to G.O.T. Dr. Bonifacio Rossi


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


19 commenti:

  1. CAPUZZI PIER PAOLO

    PUO ESSERE PIGNORATA TUTTA LA PENSIONE INDAP DOMANDO UNA PENSIONE INDAP CON GIA UN PIGNORAMENTO, CI PUO ESSRE UN ALTRO PIGNORAMENTO SUULA PENSIONE O SI DEVE ASPETTARE CHE FINISCA IL PRIMO PIGNORAMENETO, DOMANDO, GRAZIE E BUON LAVORO,

  2. Capuzzi pier paolo

    quale e il limite di pignoramento su una pensione indap, se in questa pensione ci sono gia 1 pignoramento e un prestito con trattenuta del quinto dello stipendio,la domanda e quale e il limite di legge

  3. Alberto

    Buongiorno,
    percepisco una pensione inps di 1280,00 euro al mese, mi è stato pignorato un quinto dall’ Agenzia delle Entrate per un debito verso lo Stato; precedentemente avevo richiesto un prestito ad una Finanziaria e stavo restituendo 150,00 euro al mese.
    Dopo il suddetto pignoramento non posso più far fronte al pagamento mensile, avendo una moglie a carico, con problemi di salute, e ovviamente per età, ho 67 anni, non posso procurarmi altri redditi.
    La domanda è: la finanziaria può pignorarmi un’ulteriore quota dalla pensione?
    Distinti saluti.
    Alberto

  4. Fettolini

    vorrei sapere ,o gia un quinto sulla pensione per un imprestito possono pignorarmi un altro quinto per un altro prestito non pagato se è si in che misura (o devono mettersi in coda) la pensione è di 900 euro grazie per la cortase attenzione

  5. Enrico Ravera

    ono un pensionato che percepisve una pensine di 580,00 € mensili, ho 77 anni nonho altri redditi,pago 300 € di affitto mensili, spendo 70€ mensili per medicine nonpassate dalla mutua,
    POSSOJNO FARMI UN PIGNORAMENTO PER UN FALLIMENTO SUBITO 76 ANNI FA PER UNA MIA FIDEIUSSIONE.
    nON POSSIEDO ALTRI REDDITI.
    Grazie per una risposta
    E. Ravera

  6. Antonio

    Egregio Avvocato,
    Mio nonno percepisce una pensione base di € 614,03. A seguito di una procedura esecutiva è stato pignorato 1/5 della sua pensione. Il Giudice nell’ordinanza di assegnazione ha fatto riferimento alla sent. della Corte Cost. n. 506/2002, quantificando l’importo necessario ad assicurare i mezzi adeguato alle esigenze di vita in € 560,00.
    La mia domanda è: nel calcolare la quota devo detrarre detto importo o il pignoramento si esegue su tutta la pensione? Grazie

  7. Giuseppe

    salve io sono pensionato di 1000 euro mensili inps con moglie a carico quanto mi possono trattenere dalla pensione per che ho debiti verso finanziarie private grazie

  8. Enrico Castellano

    Ho subito un pignoramento sulla mia pensione che è stato calcolato dopo aver detratto sia la quota cessione del quinto che la quota di € 580, quota sopravvivenza.
    Ho fatto richiesta che dalla quota pignorabile sia detratto l’ assegno mensile alla mia ex famiglia fissato con sentenza di divorzio del Tribunale di Torino in € 1.300,oo mensili. Il Giudice ha respinto la mia richiesta. Questa detrazione richiesta dovrebbe essere giusta ed accettabile.
    Posso avere un giudizio legale sulla mia legittima richiesta e rifiutata dal Giudice?
    C’è nella giurisprudenza vigente qualche riferimento utile che possa aiutarmi per eventuale ricorso?

    Molte grazie e distinti saluti.

    Torino, 02.09.2011

    Enrico Castellano.

  9. Alfredo

    ho 69 anni,
    percepisco una pensione da artigiano di 467 euro più ASSEGNO sociale di 339 euro derivante da invalidità civile al 100% prima di 65 anni.
    le due pensioni sono pignorabili e in che misura?
    grazie

  10. Salatore

    ho 67 anni percepisco una pensione di 2000 euro al mese togliento 348 euro x un prestito mi rimangono 1652 euro nel mese di ottobre sono stato chiamato dal tribunale di reggio emilia x un debito con una finanziaria premesso che da ottobre 2011 dovevo pagare la quota di un quinto e passato ottobre novembre dicembre 2011 poi gennaio febrraio 2012 a marzo 2012 sono andato a prendere la pensione e sono rimasto di stucco perche’ho troato scritto trattenuta obbligatoria 293,23 trattenute x ufficio legale 540.00 euro alla fine da 2000 euro ho preso 1.173.00 euro voglio sa pere se e giusto grazie

  11. Claudia

    egregio avvocato, ho 43 anni stò x andare in pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, ho un’invalidità del 100%con I.A., verbale 104 andicap grave e patologia grave con terapie salvavita, sono dipendente della provincia, volevo chiederle la mia futura pensione di inabilità inpdap potrà essere pignorabile da una finanziaria?
    la ringrazio anticipatamente
    claudia

  12. Isabella

    Egregio Avvocato, mia suocera ha subito un pignoramento della pensione INPS di euro 88,57 da Luglio 2008 per una causa civile intentata da sua sorella con la dicitura “Trattenuta per ufficio legale”. A Maggio 2011 è stato saldato il debito richiesto e tale azione è stata notificata al Tribunale di Roma per la sospensione della trattenuta INPS. Purtroppo ancora oggi la trattenuta sulla pensione è in corso e dall’INPS non riusciamo ad avere alcuna notizia. Può darci un consiglio di come agire?
    Grazie

  13. Vinicio Boschetti

    egregio avvocato Può essere pignorata la pensione sociale di un importo di 293 euro. Io ho acceso un mutuo presso la Banca Sant’angelo d Palermo di 150 milioni di lire, per pagare i debiti di una gestione di un quotidiano. purtroppo è fallito il giornale e mi hanno fatto fallire personalmente come domunus, mentre l’amministratore della srl se l’è cavata per le responsabilità, è stato ammesso al passivo èer 9o mila euro. mia moglie in separazione di beni e propritaria della metà dell’appartamento, ma ha firmato come fidejussore. Gli hanno emessso il precetto ed hanno pignorato un libretto postale dove è coidestato a me e mia moglie, io prendo la pensione sociale per 560 eurio e mia moglie 293. Hanno bloccato il libretto postale , e ci hanno lasciato a digiuno. Faccio appello alla sua sensibilità professionale se può darmi un consiglio, la causa è fissata il 18 Luglio, presso il giudice di esecuzione. Grazie di cuiore

  14. Alessandro

    gentile avvocato ho un pignoramento presso terzi al inpdap e mi sto domandando se la mia pensione l.335 art2comma 12 sia pignorabile.
    la mia domanda e questa se la pensione di inabilita legge335 inabilita a qualsiasi attivita lavorativa e pignorabile?

  15. Sergio Dell'Oro

    ho una pensione d’inabilità di 977 euro mensili con un affitto di 230 euro mens. e 350 euro mensili da restituire x un prestito devo pagare 20000 euro di multa x guida in stato di ebrezza cosa devo fare?



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