- Sì, le norme in materia di prova delega si applicano anche ai procedimenti innanzi al Giudice di Pace;
- In tali casi il giudice delegato è il giudice di pace dove deve essere assunta la prova;
- Per circoscrizione si intende l’ambito territoriale entro il quale il giudice svolge le sue funzioni, pertanto può essere delegato anche un giudice di pace all’interno dello stesso circondario.
Con la sentenza n. 9725 dell’11 aprile 2008, la Corte di Cassazione ha risposto affermativamente al quesito, posto che l’art. 311 c.p.c. rinvia alle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e tra queste vi è compreso anche l’art. 203 c.p.c..
La Corte ha anche ritenuto che in tali casi il giudice delegato debba necessariamente essere il giudice di pace del luogo di assunzione della prova e non dunque il giudice del tribunale. Ciò perché “l’indicazione “giudice istruttore” contenuta nell’art. 203 c.p.c. individua una funzione che appartiene ad ogni giudice di primo grado e quindi anche al giudice di pace e non invece un organo giudiziario. D’altra parte, la norma parla di “giudice istruttore” sia con riferimento al giudice delegato che a quello delegante, pertanto una volta ammesso che quest’ultimo può essere anche il giudice di pace, non si vede perché giudice delegato debba poi essere il giudice istruttore del tribunale.
La Corte ha avuto modo di precisare un altro punto interessante e cioè quello del limite territoriale per l’applicabilità della delega, con riferimento al significato di circoscrizione, che va inteso come ambito territoriale entro il quale qualsiasi giudice svolge le funzioni inerenti al proprio ruolo, pertanto nel giudizio dinanzi al giudice di pace, il presupposto della prova delegata ricorre altresì nell’ipotesi in cui la prova debba essere assunta fuori dal territorio dell’ufficio del giudice di pace delegante, pur se l’ufficio del giudice delegato sia posto nel circondario dello stesso tribunale.
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