Parere fattibilità ricorso per cassazione. Risoluzione contratti di compravendita

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Il presente parere è volto ad accertare l’esistenza di vizi denunciabili in Cassazione nella sentenza n. ….., emessa dalla Corte d’appello di Ancona.

Il giudice di secondo grado ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pesaro che aveva rigettato la domanda di risoluzione di più contratti di compravendita, stipulati dalla NOME-FANTASIA, per grave inadempimento del Comune di CITTA’-QUALSIASI, al quale veniva addebitato di avere modificato le possibilità edificatorie e di avere ritardato il rilascio dei permessi, così pregiudicando il diritto di parte attrice.

La Corte d’appello, al pari del giudice di primo grado, ha escluso l’inadempimento dell’Ente locale, osservando in estrema sintesi che:

  1. l’Ente non si era obbligato a mantenere nel tempo le potenzialità edificatorie del comparto;
  2. oltretutto la più significativa modifica della concreta capacità edificatoria del comparto era intervenuta per atto della Regione Marche e non dello stesso Comune di CITTA’-QUALSIASI;
  3. gli obblighi di protezione e di correttezza del venditore Comune di CITTA’-QUALSIASI nei confronti del compratore NOME-FANTASIA non potevano essere estesi sino al punto di sacrificare l’interesse pubblico;
  4. con la missiva del 3/11/2003 il Comune non si era obbligato a mantenere inalterate a tempo indeterminato le medesime condizioni urbanistiche e comunque edificatorie dell’area;
  5. le modifiche al PRG “98” vigente all’epoca dei trasferimenti di proprietà non erano tali da cambiare significativamente le condizioni concrete di edificabilità della zona;
  6. in ogni caso il PRG “Cervellati” era stato revocato in data 20.01.2005, mentre in data 02.05.2005 la società appellante aveva chiesto al Comune di CITTA’-QUALSIASI un parere preventivo su una proposta di lottizzazione del comparto industriale, a seguito del quale si era pervenuti alla adozione di un nuovo PRG che aveva incontrato il vincolo dalla Regione Marche;
  7. peraltro, senza la proposta del 2005 presentata dai proprietari, le problematiche non si sarebbero verificate;
  8. la durata del procedimento amministrativo non era imputabile al Comune di CITTA’-QUALSIASI, ma ad altri fattori estranei alla sua volontà;
  9. in ogni caso, in base alla CTU, la diminuzione di valore dei terreni acquistati dalla NOME-FANTASIA non dipendeva dalle condizioni urbanistiche dell’area, quanto dalle deteriori condizioni del mercato immobiliare, nel frattempo modificatesi;
  10. stante l’assenza di dolo, neppure era possibile addebitare l’imprevedibilità del deprezzamento all’Ente.

PARERE

Va anzitutto premesso che nel caso di specie ci troviamo al cospetto di una “doppia conforme”, pertanto, ai sensi dell’art. 360, penult. co., c.p.c. non è possibile invocare il motivo di cui al n. 5) primo co. della stessa norma, atteso che “Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all’articolo 70, primo comma”.

Detto ciò, va osservato che stabilire se sussiste o meno inadempimento contrattuale e, in caso positivo, se detto inadempimento sia talmente grave da giustificare una domanda di risoluzione, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito che non può essere sindacato in Cassazione se non in presenza di un grave vizio motivazionale.

È infatti principio costantemente affermato quello secondo cui “l’apprezzamento del giudice di merito sul concorso degli estremi relativi all’inadempimento ed alla sua gravità nel quadro dell’economia contrattuale, implicando la risoluzione di questioni di fatto, è insindacabile in cassazione tutte le volte in cui l’apprezzamento stesso, che costituisce giudizio di fatto, sia immune da errori logici o giuridici, non essendo, a tal proposito, il giudice di merito tenuto ad analizzare e discutere ogni singolo dato acquisito al processo, ed adempiendo egli, per converso, all’obbligo della motivazione attraverso l’adozione di una decisione fondata su quelle risultanze probatorie ritenute risolutive ai fini della decisione stessa”, (così, tra le tantissime, Cassazione civile, sez. II, 28/02/2022, n. 6596).

Nel caso di specie si può escludere con certezza che la motivazione della sentenza esaminata possa essere considerata nulla per apoditticità, perplessità, illogicità o apparenza. Difatti, la Corte d’appello ha più che esaustivamente chiarito per quale ragione non sussiste l’inadempimento del Comune di CITTA’-QUALSIASI.

Nel caso di specie non ricorre dunque una ipotesi di violazione di legge sostanziale, né di falsa applicazione, in quanto la Corte d’appello ha espresso semplicemente un «giudizio di fatto» ed a seguito di tale giudizio ha negato l’esistenza del diritto invocato dall’attore-appellante.

Anche il motivo sulle spese era infondato, in quanto il rigetto delle eccezioni di parte convenuta non costituisce parziale soccombenza (tra le tante, Cass. 23035/2023).

Conclusione

Alla luce di quanto sopra, ritengo che un eventuale ricorso non solo non avrebbe alcuna ragionevole chance di essere accolto, ma probabilmente verrebbe dichiarato inammissibile.

Senigallia, 30/01/2024

Avv. Mirco Minardi


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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