Cassazione: procura speciale 380-bis c.p.c.

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

III SEZIONE CIVILE

R.G. ________________

PROCURA SPECIALE EX ART. 380-bis C.P.C.

I sottoscritti …………………

premesso

  • che con provvedimento dell’….. notificato in data ……, il Consigliere delegato per il giudizio n. …… ha chiesto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., cioè che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso, per le seguenti ragioni: “-) tutti i quattro motivi di ricorso investono il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove e ricostruito i fatti; è infatti valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità lo stabilire se e come sia avvenuto un sinistro; se un testimone sia attendibile; se possa essere proficuo disporre una consulenza d’ufficio; accertare il nesso causale tra le condotte e l’evento”.
  • che gli scriventi hanno avuto informativa dai loro difensori circa il significato e la portata del provvedimento di cui sopra;
  • che, in particolare, sono stati resi edotti delle seguenti circostanze: 1) entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione, essi, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, possono chiedere la decisione del ricorso; che in mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede a dichiarare estinto il giudizio; 2) l’estinzione del giudizio comporta il beneficio della non applicazione del raddoppio del contributo unificato (art. 18 del d.lgs. n. 149 del 2022), in questo caso pari ad euro …., nonché una riduzione delle spese legali in caso di soccombenza, mancando la fase decisoria della lite; 3) qualora sia richiesta la decisione, la Corte procede in camera di consiglio e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., il che significa che oltre alla condanna alle spese comprendente la fase decisoria e il raddoppio del contributo unificato, la Corte pronuncerà una ulteriore condanna per lite temeraria; 4) il provvedimento del Consigliere delegato, pur non potendo condizionare la decisione del Collegio, rende probabile una pronuncia di inammissibilità, avuto riguardo al fatto che statisticamente solo in una percentuale minima di casi il Collegio dissente dalle valutazioni del relatore.

Tanto premesso, gli scriventi pur avendo compreso tutto quanto sopra esposto, avuto riguardo alla natura della controversia e le sue implicazioni

conferiscono procura speciale

all’Avv. ……….., al fine di

chiedere la decisione del ricorso.

…….., lì ……

__________________         __________________                        __________________

Le firme dei sig.ri …… sono autentiche.

….., lì ….

Avv. …..

__________________


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


3 commenti:

  1. Emilio Cancelli

    Non essendo l’istanza per la decisione ex art 380 bis cpc inclusa nell’elenco di cui all’art.83 c.p.c., può ritenersi sufficiente la procura autenticata da Avvocato ex art. 83 comma 3 o serve l’atto notarile ex comma 2?

  2. Nico

    Oggetto: notifica (2019) atto ex art. 36-ter dPR 600/73 (valore € 240) effettuata da posta privata senza licenza speciale L 124/17, commi 57, 58, ne’ mai allegata e provata quella minore, seppure valida solo nel periodo cd di salvezza 11/17, nel caso accettazione SiPDA, verra’ applicata compensazione spese o rischio condanna ? NB : a me rimane comunque la convinzione che la notifica sia inesistente. Grazie.

  3. Nico

    Aggiungo: nel caso di rigetto della domanda in c/r, della sottesa domanda incidentale (violazione artt 100 cpc e 19 DLT 546/92) gia’ respinta dal giudice meritale, con compensazione spese del grado, e gia’ prospettata dal giudice delegato nella SiPDA (ex multis, i.t., Cass. n 749/24), non vi e’ la soccombenza reciproca, con il naturale precipitato della compensazione delle spese (Cass. n 8684/24, p.to 4.) ? Ancora grazie !



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