Onere della prova e animali ex art. 2052: Furia cavallo del west!

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Una giovane amazzone, mentre partecipa ad una lezione di equitazione organizzata dal Gruppo Ippico …., compiendo una escursione all’esterno del recinto di maneggio, era disarcionata da uno scatto improvviso del cavallo e riportava lesioni gravi (30%).

Proposta azione di risarcimento la domanda veniva rigettata in primo e secondo grado. Ricorre in appello l’amazzone e la Corte accoglie il ricorso.

L’art. 2052 stabilisce che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. Pertanto l’attore danneggiato deve provare:

  • a) l’evento dannoso;
  • b) il nesso di causalità tra evento dannoso ed animale;
  • c) il nesso di causalità tra evento dannoso e danno risarcibile.

Il proprietario o il custode si libera con la prova del caso fortuito. Non basta dunque dimostrare la diligenza nella custodia dell’animale, essendo necessario quel fattore imprevisto ed imprevedibile, anche riconducibile al danneggiato stesso o a un terzo, che interrompe il nesso di causalità.

Per la Corte la fondatezza del secondo e terzo motivo del ricorso principale (e l’infondatezza dei contrapposti motivi del ricorso incidentale) deriva dall’errata valutazione della condotta della principiante in relazione al potere di governo del Centro Ippico, che utilizzava i cavalli a fine di lucro, e che in relazione alla pericolosità dell’animale ed alla inesperienza della principiante, doveva adottare le necessarie misure di cautela e di accompagnamento, ad evitare che il passaggio dal passo al trotto in terreno aperto, potesse provocare la probabile caduta del cavaliere inesperto, come puntualmente accaduto. (cfr. per un caso analogo Cass. 17 ottobre 2002 n. 14743 e Cass. 9 gennaio 2002 n. 200).

Ed in vero le prove orali, riprodotte dalla ricorrente, evidenziavano la responsabilità del Gruppo Ippico, e la pericolosità obbiettiva del percorso al di fuori dei limiti del recinto, allorchè la amazzone venne a perdere il controllo del cavallo, finendo disarcionata. La danneggiata aveva dato così sia la prova del nesso di causalità tra l’evento di danno e le lesioni subite, mentre il Centro Ippico non aveva dato la prova del caso fortuito come evento imprevedibile e non prevenibile,riferito ad una condotta scriteriata della giovane cavallerizza. (cfr. per un caso simile: Cass. 22 febbraio 2000 n. 1971).

Il principio di diritto cui dovrà attenersi il giudice del rinvio è dunque il seguente: “in tema di danno cagionato da animali, il proprietario o utente dello animale (nella specie Centro Ippico che utilizza il cavallo a fini di lucro) per sottrarsi alla responsabilità presunta ai sensi dell’art. 2051 c.c., è tenuto a fornire la prova del caso fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo, ma solo dopo che sia stato dimostrato in modo in equivoco la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento dell’animale, del suo cavaliere ed il danno causato”. Tale principio determina la necessità di una corretta motivazione in punto di valutazione delle prove, tenendo conto della compatibilità delle lesioni rispetto agli esiti della caduta, secondo le indicazioni delle consulenze in atti.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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