Il danno patrimoniale alla persona (III parte)

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LA CENESTESI LAVORATIVA

La maggiore usura, come abbiamo detto, costituisce di un’ipotesi di lesione della salute (danno biologico), la quale non può dare origine ad un autonomo risarcimento, ma deve essere valutata come una soltanto delle molteplici componenti di quella valutazione complessa che è la valutazione del danno alla salute. Nella prassi si ricorre all’appensatimento del punto, nell’ottica di quella personalizzazione sempre ribadita dalla Corte di Cassazione.

Pertanto se la persona si stanca maggiormente, ha bisogno di più tempo per fare un lavoro, impiega più tempo per recuperare le energie, si dovrà valutare il danno biologico tenendo conto di questo specifico danno. Come è stato affermato in giurisprudenza “le ripercussioni che la lesione subìta dal danneggiato ha prodotto sulla attitudine di quest’ultimo a svolgere un lavoro purchessia, devono essere tenute presenti nella liquidazione del danno biologico, e non valutate a parte (in questo senso, per la giurisprudenza di questo tribunale, si vedano Trib. Roma 29.12.2002, Bellardoni c. Natellis, inedita; Trib. Roma 21.3.2002, De Nardi c. Lloyd, inedita; Trib. Roma 8.3.1997, Torre c. SAI, inedita; Trib. Roma 18.3.1997, Bernardini c. Tirrena, inedita; Trib. Roma 2.6.1997, Porceddu c. Intercontinentale, inedita; Trib. Roma 3.6.1997, Saccone c. Liguria, inedita; Trib. Roma 3.10.1997, Famelli c. Toro, inedita; Trib. Roma 29.11.1997, Spada c. Assitalia, inedita; per la restante giurisprudenza di merito, sostanzialmente nello stesso senso, si vedano Trib. Napoli 24 ottobre 1987 n. 10852, in Arch. circolaz., 1988, 456; Trib. Macerata 20 dicembre 1989 n. 443, in Arch. circolaz., 1990, 398; Trib. Crema 8 giugno 1989, in Giur. mer. 1990, 993, ove si dice chiaramente che “ove la ridotta capacità lavorativa comporti soltanto l’applicazione di maggior sforzo lavorativo o una maggior usura delle energie di riserva, senza effettiva perdita di reddito, nessun lucro cessante dovrà essere riconosciuto, e tali conseguenze rileveranno solo sotto il profilo del danno biologico”).

Occorre, dunque, accertare e valutare separatamente due distinti effetti che le lesioni personali possono avere prodotto sull’attività lavorativa: se le lesioni producono – o verosimilmente produrranno – una accertata riduzione del reddito, tale danno costituisce un ordinario danno patrimoniale da lucro cessante; se le lesioni non incidono sul reddito (sia perché resta invariato; sia perché manca addirittura un reddito), ma rendono più faticosa la prestazione lavorativa, di tale circostanza deve tenersi debito conto nella liquidazione del danno biologico, elevando l’ammontare del risarcimento dovuto”, così Trib. Roma, 7 giugno 2007.

Ovviamente i due effetti possono anche coesistere. In altre parole se a seguito della frattura di un braccio un panettiere riesce a lavorare non più per otto ore al giorno, bensì per sei e in quelle sei fa una fatica maggiore, gli dovranno essere risarciti sia il danno patrimoniale (i mancati guadagni per le due ore giornaliere in meno lavorate), sia il danno da cenestesi lavorativa (la maggior fatica per lavorare in quelle sei ore).

Pertanto, quando si chiede la CTU, dopo avere allegato entro la I memoria del 183 che l’attore, a seguito delle lesioni, ha visto compromessa la cenestesi lavorativa, si dovrà evidenziare che l’indagine dovrà interessare anche questo aspetto (che non dovrà ricevere un punteggio in quanto non esiste una tabella che possa tenere conto di tutti i casi di compromissione della cenestesi lavorativa). Laddove accertata, sarà il giudice a dover liquidare equitativamente questo danno personalizzando la somma a titolo di danno biologico.

Domani vedremo come si calcola il danno patrimoniale.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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