Tizio viene sanzionato perché con il suo veicolo circolava su corsia preferenziale. L’infrazione, non contestata immediatamente, veniva rilevata da un ausiliario del traffico.
Il giudice di pace rigetta la domanda.
Tizio ricorre in appello che viene accolto dal Tribunale di Roma (24 gennaio 2008), il quale
osserva che:
- La sentenza di primo grado va integralmente riformata, poiché erroneamente il Giudice di Pace ha ritenuto che la contravvenzione notificata a mezzo posta contenesse una idonea motivazione.
- In realtà sia l’art. 201, comma 1 del CdS che la giurisprudenza, affermano che l’obbligo di motivazione di cui all’art. 201, comma 1 del CdS è assolto solo quando gli agenti in concreto indichino le circostanze di tempo e di luogo per cui non è stata possibile contestare immediatamente la multa al trasgressore.
- Nella fattispecie gli agenti indicano una motivazione generica, che equivale ad omessa motivazione.
- Il Giudice di Pace ha anche omesso di motivare su un punto decisivo, dedotto con l’opposizione, cioè la carenza di potere dell’ausiliario del traffico.
- Sia la legge che la giurisprudenza di legittimità hanno più volte affermato chiaramente che l’ausiliario del traffico può rilevare solo le infrazioni dei veicoli in sosta nei parcheggi a pagamento.
- Infatti non essendo pubblico ufficiale non può rilevare gli altri tipi di infrazione, soprattutto dei veicoli in movimento, come è avvenuto nella fattispecie in cui veniva contestata la circolazione su corsia preferenziale.
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