Insidia: il Comune è responsabile anche se affida in appalto la manutenzione delle strade

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di Avv. Raffaele Plenteda – www.plentedamaggiulli.it

La Corte di Cassazione segna un ulteriore passo in avanti nel solco, ormai definitivamente tracciato, di progressivo innalzamento del grado di “responsabilizzazione” degli Enti Pubblici per i danni subiti dagli utenti a causa del cattivo stato di manutenzione delle strade.

Con riferimento alle strade urbane, possono considerarsi ormai definitivamente superati i tempi in cui la responsabilità della pubblica amministrazione veniva ricondotta nello schema giuridico desumibile dall’art 2043 c.c., interpretato alla luce della teoria dell’insidia o trabocchetto quali figure sintomatiche della colpa dell’ente proprietario.

In caso di danno alle cose o alla persona causate da una buca presente sul manto stradale, è destinato a trovare automatica applicazione l’art. 2051 c.c. che, configurando un’ipotesi di responsabilità oggettiva (rectius: a colpa presunta), configura un regime certamente più favorevole alla parte danneggiata.

La sentenza in commento, in primo luogo, puntualizza per l’ennesima volta il presupposto di fatto per l’applicazione anche alle amministrazioni pubblica della disciplina dettata in tema di responsabilità da cose in custodia, rappresentato dalla possibilità concreta per l’ente, avuto riguardo all’estensione della rete stradale di riferimento, di esercitare un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi. La circostanza che si tratti della rete stradale contenute nella perimetrazione del centro abitato, in particolare, è sintomatica della sussistenza di una possibilità effettiva di sorveglianza e, pertanto, comporta la sicura applicazione dell’art. 2051 c.c. nei confronti del Comune.

In secondo luogo, come anticipato, la Corte di Cassazione compie un ulteriore passo in avanti, occupandosi dell’ipotesi in cui il Comune abbia affidato in appalto a diverse ditte private la manutenzione delle pubbliche vie urbane, dividendo il territorio comunale in settori.

Secondo i Giudici di Piazza Cavour, l’affidamento in appalto della manutenzione delle strade, per segmenti, ad imprese private rappresenta un ulteriore elemento concreto, indicativo dell’effettiva possibilità, per l’Ente Pubblico, di esercitare un controllo continuo ed efficace sulla rete stradale, con la conseguenza che, a fortiori, deve trovare applicazione l’art. 2051 c.c..

La vera portata innovativa della sentenza in esame, tuttavia, si apprezza con riferimento ad un altro principio, affermato dalla Corte di Cassazione.

L’affidamento in appalto della manutenzione stradale ad una o più ditte private non trasferisce l’obbligo di custodia del bene demaniale dal Comune alle imprese appaltatrici; anche in questo caso, permane in capo all’Ente proprietario il dovere di sorveglianza, espressamente posto a suo carico dell’art. 14 C.d.S.

Con riferimento alla manutenzione delle strade, in altri termini, il principio, peraltro sancito dalla stessa Corte di Cassazione (Cass. 7755/07) per cui “l’appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera”, non può trovare applicazione, atteso che tale principio è destinato ad operare solo se vi sia il trasferimento totale, da parte del committente all’appaltatore, del potere fisico sulla cosa.

Nel caso di una strada pubblica, un simile totale trasferimento non può avere luogo, in quanto il Comune non può spogliarsi del dovere, di fonte pubblicistica, di curare la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade, sancito dal citato art. 14 C.d.S.

In questi termini, l’approdo a cui giunge la Suprema Corte appare del tutto condivisibile.

Alla luce della sentenza in commento, in conclusione, si può ritenere che, nel caso in cui la manutenzione delle strade sia data in appalto a ditte private, l’utente danneggiato da un’insidia stradale possa agire a titolo di responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, o in subordine ex art. 2043 c.c., nei confronti dell’impresa appaltatrice e conservi, altresì, l’azione ex art. 2051 c.c. nei confronti del Comune-proprietario. Trattandosi di due fonti distinte di responsabilità, nulla vieta che esse concorrano tra loro, dando luogo, così, ad un’obbligazione risarcitoria solidale.

Ricorrendone i presupposti, inoltre, è evidente che residuerà a favore del Comune chiamato a rispondere dei danni subiti dall’utente, la possibilità di agire in rivalsa, ex contractu, nei confronti dell’impresa appaltatrice.

(la massima e la sentenza sono leggibili sul sito www.plentedamaggiulli.it )


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


9 commenti:

  1. Mariateresa

    alla luce di tale sentenza, io attore, potrei oppormi alla chiamata in causa del terzo (l’impresa appaltatrice), eventualmente avanza dal comune?
    Grazie

  2. Mirco Minardi

    L’opposizione verosimilmente non verrebbe accolta, in quanto il Comune ha il diritto di poter agire in garanzia impropria nei confronti dei veri responsabili

  3. Mariapaola

    Alla luce di tale sentenza la PA(in particolare il Comune) è responsabile anche nel caso in cui la caduta accidentale si sia verificata su di un passo carraio, della cui manutenzione dovrebbe occuparsi il concessionario sempre dietro la supervisione del Comune o in questo caso la presunzione di colpa non viene superata?

  4. Mirco Minardi

    La responsabilità ex art. 2051 presuppone un rapporto di custodia; se il concessionario ha la custodia esclusiva ne risponde in via esclusiva; se c’è la supervisione della PA ne risponde anche questa. Nel primo caso è ferma comunque la possibilità di chiedere il danno, sussistendone i presupposti, ex art. 2043 c.c. anche alla PA.

  5. Pino D'amici

    L’opposizione alla richiesta di opposizione allo spostamento dell’udeinza per la chiamata in causa del terzo non sarebbe comunque possibile, non attribuendo il secondo comma dell’art. 269 cpc al magistrato alcun potere discrezionale in tale senso, a differenza del 3° comma.
    Quanto al merito, io invoco sempre l’art. 2055 c.c., spettando all’ente territoriale invocare “la carenza del potere di fatto sul bene”

  6. Francesca

    Nel caso in cui il tratto di strada è di proprietà di due comuni limitrofi , il comune che viene citato in giudizio deve chiamare in causa l’altro comune? Chi sarà responsabile se in pochi giorni prima dell’evento sono stati effettuati dei lavori relativi alla regimentazione delle acque meteoriche?

  7. Antonio

    Sono un attore in una causa civile che riguarda un incidente avvenuto in una strada comunale. Sulla strada c’era un cantiere aperto e siccome non segnalato e non portetto ci sono finito dentro con la mia macchina subendo enormi danni all’autovettura.
    Il giudice del tribunale mi ha condannato per il semplice fatto che il mio avvocato, secondo lui nel giusto, non ha citato la ditta appaltatrice dei lavori ma il comune proprietario della strada. Ne ha fatto una questione di forma. Vorrei sapere se la prassi è quella di chiamare il comune in primis e di conseguenza il comune la ditta appaltatrice? L’avvocato ha richiestao l’appello ma io non so cosa fare, se credere nell’appello o di concordare con il comune.

  8. Mirco Minardi

    @Antonio: non sarei così sicuro sull’esito dell’appello perchè di regola in questi casi risponde SOLO l’appaltatore, salva la colpa dell’amministrazione per avere esercitato poteri direttivi sull’opera ovvero in caso di nomina di soggetto inadeguato. Valuti bene il tutto.

  9. Maria

    sono attore in una causa civile, per un incidente avvenuto in una strada comunale a causa del dissesto del manto stradale dovuto a lavori pubblici, dati in appalto dal comune ad un ditta privata (srl).
    è stato omessa la segnaletica e la delimitazione della detta strada.
    io, ora, posso citare entrambi? cioè l’ente in quanto proprietario della strada e la ditta?



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