Tutor: la famosa sentenza del Giudice di pace di Viterbo

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Il Giudice di Pace di Viterbo ha accolto il ricorso di un automobilista sanzionato con il sistema Tutor.

In sostanza il passaggio logico della sentenza è questo:

  • il c.d.s. impone di effettuare una riduzione al valore rilevato;
  • la riduzione del 5% si applica al sistema di rilevamento Autovelox;
  • il Tutor non è un Autovelox;
  • vi è pertanto incertezza sulla riduzione da applicare;
  • come tale l’automobilista va assolto ex art. 23 u.c. legge 689/81

La motivazione non appare convincente, visto che l’art. 345 disp. att. C.D.S. stabilisce espressamente che:

1. Le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente.

2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.

Dunque non appare corretto affermare che solo per l’Autovelox è prevista la riduzione del 5%, bensì “qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata“.

Ritengo che la sentenza non troverà seguito in giurisprudenza. 

Giudice di pace di Viterbo
Sezione Civile
Sentenza 6 ottobre 2008
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
SETTORE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Viterbo avv. Andrea Stefano Marini Balestra ha pronunciato in data odierna la
seguente

SENTENZA

Nella speciale procedura ex lege n. 689/81 iscritta al n. … RGAC per l’anno 2008 discussa in
udienza del 1/10/08 al cui termine è stato letto il dispositivo

TRA

…………… in persona del legale rappresentante p.t., corrente . alla via . difeso in proprio
E
Ministero dell’Interno in persona del Ministro on. Avv. Roberto Maroni
E
Polizia Stradale……… in persona del Comandante p.t.
Oggetto: opposizione a sanzione applicata in materia di infrazioni alle norme sulla circolazione
stradale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso tempestivamente depositata a questo Ufficio in data 17/4/08 il ricorrente ha impugnato
il verbale di accertamento contravvenzione n. SCV 257081 elevato dal Comando Polstrada di … il
8/1/08 in relazione la accertata violazione del giorno 5/1/08 ex art. 142, 8° comma d. l.vo 285/92
sulla ADS del Sole ….. in territorio del Comune di …. allorchè la vettura …. era stata scoperta
percorrere l’autostrada a velocità superiore quella massima consentita, deducendo vari motivi di
opposizione. Ha resistito con note ed allegati foto l’Ufficio resistente; Alla udienza fissata per la
discussione del 1/10/08 era presente la Parte ricorrente per delega al ….Il Giudice all’esito della
discussione e l’esame degli atti, ha letto il dispositivo

MOTIVO DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.
Non sussistono motivi di incompetenza territoriale in quanto la rilevazione con apparecchiatura
TUTOR non consente esattamente di conoscere il luogo esatto della violazione (superamento limite
della velocità), quindi va applicato il principio, del resto ormai accettato da normativa europea in
tutti gli altri campi, che la competenza sia del giudice di residenza del consumatore (alias
trasgressore)in quanto in questa sede è avvenuta la notifica del provvedimento da impugnare.Ogni
diversa applicazione prevista dalla “vecchia” legge 689/81, è certamente viziata per lesione del
cittadino al costituzionale diritto di facile accesso alla giurisdizione.

Nel merito.
La verbalizzazione è stata eretta in seguito a lettura dei dati provenienti da un’apparecchiatura
TUTOR presente su un tratto di autostrada, nella specie la Milano/Napoli, perché la velocità media
del veicolo intestato alla soc. ricorrente risultava superiore il limite di velocità di km 130/h. Alla
velocità risultata è stata applicata la riduzione del 5% come previsto ex D.M. 29/10/97, detta
produzione non può essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia con mezzi diversi un
“autovelox” rilevatore di velocità immediata. Negli altri casi di rilevazione della trasgressione di
“eccesso di velocità” (art. 142 comma 0 CDS) per es. esame disco crono tachigrafico, scontrino
entrata –uscita autostradale, non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione
diversa come precisato dal comma 3 dell’art. 345 delle disp. di …. del codice della strada. Infatti,
non può ritenersi apparecchiatura “Autovelox” il Tutor in quanto questo strumenti di accertamento
violazioni di “eccesso di velocità” per media di velocità percorsa tra due postazioni. Per necessaria
analogia con la media calcolata con mezzi diversi il “tutor” deve applicarsi la riduzione prevista ex
citato art. 345, comma 3° disp. att.ne. Va osservato, quindi, che in difetto di precisazione normativa
(estensione del sistema …… dell’art. 142, comma 6° CDS) e non può essere applicata riduzione
alcuna oppure in analogia con quanto detto sopra (art. 345, comma 3°), applicata la riduzione
“progressiva” del 5%, 10% e 15%. Poiché la legge prevede in ogni caso la necessità di effettuare
una riduzione questa va comunque applicata, ma, non conosciuto il suo criterio nei casi di
rilevazione diverse le postazioni “autovelox” fisse e/o mobili, ne deriva l’impossibile corretta
verifica del comma della norma ex art. 142 violato. Pertanto, in ogni caso in cui venga applicata
tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità
media non vi è certezza dell’esatto accertato superamento della velocità massima consentita. In tale
situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione del 5%)
non previsto per legge. Pertanto, nell’ipotesi di specie, non potendosi esattamente conoscere
l’effettiva violazione commessa si deve applicare l’art. 23/12° comma legge 689/81.
Il ricorso va pertanto in accolto.
Nulla si dispone per le spese.
P.Q.M.
Il Giudice di pace di Viterbo avv. Andrea Stefano Marini Balestra, così definitivamente
pronunciando, decide: in totale accoglimento del ricorso presentato dalla soc. …… dispone
l’archiviazione del verbale SCV 257081 elevato dalla Sezione di …. della Polizia Stradale il
giorno 8/1/08.
Nulla per le spese.
Così deciso in Viterbo il 6/10/08.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


4 commenti:

  1. Filippo Neri

    TUTOR SULLA TANGENZIALE DI NAPOLI
    Appena installato è già stato trovato il “bag” per non pagare le multe.

    Ad annunciarlo è Stefano Montone, ideatore e creatore de “Il Ricorso.it – il portale internet in difesa del cittadino”.
    Ricordiamo che proprio Il Ricorso.it ha ottenuto la prima sentenza in Italia di annullamento di una multa autovelox.
    A seguito di questa pronuncia si sono poi uniformati i Giudici di Pace di tutta Italia.
    Come ampiamente annunciato dalla stampa, sulla tangenziale di Napoli è entrato in funzione il Sicve Tutor. Il Tutor è un sistema di misurazione della velocità media che in pochi giorni ha già fatto decine di migliaia di multe. A differenza dei normali autovelox, non fissa le velocità in un dato istante, ma tramite una formula matematica, calcola la velocità media tra un punta A e un punto B.
    “parliamoci chiaro!” afferma Montone : “gli autovelox non servono a prevenire e diminuire gli incidenti, ma solamente a rimpinguare le casse delle disastrate amministrazioni pubbliche. E questo non è solo il mio pensiero ma sono parole pronunciate anche da chi riveste cariche nello stato”. Infatti, lo stesso Prefetto di Caserta, con circolare del 17/12/2008 ebbe a dichiarare: “Non è ammissibile, pertanto, che i predetti strumenti di rilevazione automatica assumano invece diverse funzioni, in difformità dalla spirito e dalla lettera della normativa, divenendo in pratica soltanto una fonte atipica di incremento per le entrate comunali e finendo per non assolvere allo scopo per il quale sono stati previsti”.

    Ma torniamo al nocciolo della questione.
    Secondo “Il Ricorso.it” le multe del tutor partenopeo cadranno come birilli.
    Ieri –dichiara Montone- abbiamo percorso per ben quattro volte la Tangenziale di Napoli in entrambi i sensi di marcia da Capodichino a Pozzuoli armati di un ottimo cronometro e abbiamo misurato il tragitto millimetricamente tramite in navigatore satellitare. Orbene la matematica non è un opinione e queste sono prove tecniche che già abbiamo effettuato in passato sull’autostrada A1, dimostrando che la velocità media da noi ottenuta era inferiore di circa il 20% a quella che invece era stata misurata dal Tutor. Ma questo non lo diciamo solo noi. Il Giudice di Pace di Viterbo, Avv. Andrea Stefano Marini Balestra, con Sentenza n.3641 del 6 ottobre 2008 ha affermato che: “Alla velocità risultata è stata applicata la riduzione del 5% come previsto ex D.M. 29/10/97, detta produzione non può essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia con mezzi diversi un “autovelox” rilevatore di velocità immediata.
    Negli altri casi di rilevazione della trasgressione di “eccesso di velocità” (art. 142 comma 0 CDS) per es. esame disco crono tachigrafico, scontrino entrata –uscita autostradale, non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa come precisato dal comma 3 dell’art. 345 delle disp. di …. del codice della strada.
    Infatti, non può ritenersi apparecchiatura “Autovelox” il Tutor in quanto questo strumenti di accertamento violazioni di “eccesso di velocità” per media di velocità percorsa tra due postazioni.
    Per necessaria analogia con la media calcolata con mezzi diversi il “tutor” deve applicarsi la riduzione prevista ex citato art. 345, comma 3° disp. att.ne.
    Va osservato, quindi, che in difetto di precisazione normativa (estensione del sistema …… dell’art. 142, comma 6° CDS) e non può essere applicata riduzione alcuna oppure in analogia con quanto detto sopra (art. 345, comma 3°), applicata la riduzione “progressiva” del 5%, 10% e 15%.
    Poiché la legge prevede in ogni caso la necessità di effettuare una riduzione questa va comunque applicata, ma, non conosciuto il suo criterio nei casi di rilevazione diverse le postazioni “autovelox” fisse e/o mobili, ne deriva l’impossibile corretta verifica del comma della norma ex art. 142 violato.
    Pertanto, in ogni caso in cui venga applicata tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media non vi è certezza dell’esatto accertato superamento della velocità massima consentita.
    In tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione del 5%) non previsto per legge.
    Pertanto, nell’ipotesi di specie, non potendosi esattamente conoscere l’effettiva violazione commessa si deve applicare l’art. 23/12° comma legge 689/81.
    Il ricorso va pertanto in accolto”.

  2. Edo

    A dir la verità i passaggi logici della motivazione elencati all’inizio dell’articolo mi sembrano incompleti, in quanto non tengono conto di un elemento importante: il tutor non è una qualsiasi apparecchiatura atta a rilevare la velocità istantanea, bensì calcola una velocità media (l’art 345 disp. att. C.D.S. parla di apparecchiatura capace di fissare la velocità in un dato momento, cosa che il tutor non fa). La confutazione della sentenza mi sembra pertanto difettosa

  3. Entoni

    Per Filippo Neri:
    Ho letto il tuo commento sulla riduzione del 5% effettuata con apparecchiatura Tutor e che non regolare e che dovrebbe essere effettuata una riduzione del 5% 10% e 15% in quanto non siamo in presenza di Autovelox.
    Al riguardo mi è stata notificata una infrazione all’art.142/7 cds in quanto la mia velocità media era di 80,15 Km/h con una riduzione del 5% alla velocità 75,15, in un tratto di strada dove il limite mass. era di 70 Km/h.
    In relazione al tuo commento quale riduzione mi doveva essere applicata. grazie per una risposta



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