Sinistri stradali: in caso di azione esercitata ex art. 2054 c.c., la domanda dell’attore si estende automaticamente all’Assicuratore chiamato in garanzia del convenuto?

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Tizio cita Caio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale. Caio chiede di chiamare in causa il proprio assicuratore. Viene disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’impresa designata dal fondo di garanzia in quanto nel frattempo l’Assicuratore di Caio viene posto in l.q.a.

Il giudice rigetta la domanda perchè improcedibile. Tizio ricorre in Cassazione la quale accoglie il ricorso osservando:

  • che per costante giurisprudenza, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il litisconsorzio tra l’assicuratore e il responsabile del danno, a norma dell’art. 23 della legge n. 990 del 1969, sussiste solo nell’ipotesi di esercizio dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore secondo l’art. 18 dell’anzidetta legge;
  • che detto litisconsorzio non sussiste nell’ipotesi inversa in cui il danneggiato agisce direttamente ed esclusivamente contro il responsabile del danno (tra le tantissime, in questo senso, Cass. 14 febbraio 2001, n. 2143; Cass. 25 luglio 2000, n. 9744; Cass. 7 marzo 1997, n. 2051);
  • che il principio secondo il quale, qualora il convenuto chiami in causa un terzo indicandolo come unico responsabile nei confronti dell’attore, la domanda proposta da quest’ultimo si estende automaticamente al terzo, non è applicabile nel caso della chiamata in garanzia, attesa l’autonomia sostanziale del rapporto confluito nel processo per effetto della chiamata;
  • che pertanto, nel caso in cui il danneggiato proponga azione di risarcimento del danno conseguente ad incidente stradale nei confronti del proprietario e/o conducente del veicolo, qualora quest’ultimo chiami in garanzia l’assicuratore, non si verifica litisconsorzio processuale alternativo, cosicché l’estensione della domanda nei confronti di quest’ultimo deve essere espressamente richiesta (Cass. 24 aprile 2001, n. 6026; Cass. 4 marzo 2000, n. 2471; Cass. 1° giugno 1991, n. 6164).

 

Cassazione – Sezione terza – sentenza 23 settembre – 3 novembre 2008, n. 26421

Svolgimento del processo

Ambrosio G. ha convenuto in giudizio, innanzi al giudice di pace di Napoli B. Ciro chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati dalla sua autovettura, A112, targata NA ….. in occasione del sinistro stradale verificatosi il 21 luglio 1997 in Via Piave di Napoli per fatto e colpa del conducente dell’autovettura Fiat Uno, targata VA …… di proprietà del B., che aveva tamponato la vettura di essa attrice provocandone danni alla parte posteriore destra per lire 1.543.0000, oltre svalutazione monetaria e interessi.
Costituitosi in giudizio il convenuto ha resistito alla avversa domanda deducendone la inammissibilità, improcedibilità nonché la infondatezza in fatto e in diritto e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa il proprio assicuratore, Themis Assicurazioni s.a., avente sede in Atene.
Autorizzata la chiamata della Themis Assicurazioni che non si è costituita in giudizio e svoltasi la istruttoria del caso, nel corso della quale era disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti della impresa designata dal Fondo di Garanzia che costituitasi in giudizio in persona della Generali Assicurazioni s.p.a. ha eccepito la improcedibilità e comunque la infondatezza delle avverse pretese, l’adito giudice con sentenza 10 novembre 2003 – 20 gennaio 2004 ha rigettato la domanda attrice.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso con atto 5 marzo 2005, nei confronti del solo B., Ambrosio G., affidato a due motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato.

Motivi della decisione

2. B. Ciro, proprietario di una vettura il cui conducente, secondo l’assunto di Ambrosio G., è responsabile dei danni riportati dalla vettura di questa ultima in occasione di un sinistro stradale verificatosi il 21 luglio 1997 in Napoli, è stato autorizzato, dal giudice adito, a chiamare in causa, onde essere garantito, la società assicuratrice della responsabilità civile del proprio veicolo Themis Assicurazioni s.a.. Preso atto che la terza chiamata in causa era in liquidazione coatta amministrativa il giudicante ha ordinato, ex art. 102 c.p.c. la chiamata in causa della impresa designata ex lege, Società Generali Assicurazioni.
Il giudice adito, peraltro, ha rigettato la domanda sul rilievo che la notifica dell’atto di citazione alla impresa designata ex lege è avvenuta quando già la attività istruttoria era stata compiuta e ciò ha pregiudicato il diritto di difesa di un soggetto processuale necessario ai sensi dell’art. 19 lett.c) della legge n. 990 del 1969.
3. Parte ricorrente censura la riassunta pronunzia denunziando, nell’ordine, da una parte, “violazione e falsa applicazione del norme di diritto. Art. 101 e 102 c.p.c.”, atteso che in caso di azione proposta dal danneggiato nei confronti del responsabile del danno da circolazione stradale non sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell’assicuratore di detto responsabile, ancorché il danneggiante chiami in causa il proprio assicuratore per essere garantito (primo motivo), dall’altro “totale mancanza di motivazione circa il rigetto della domanda principale” (secondo motivo).
4. Come noto, le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del comma 2 dell’art. 113 c.p.c., sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali, delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie, nonché per violazione dei principi informatori della materia e per nullità attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà (tra le tantissime, cfr. Cass. 28 marzo 2007, n. 7581).
Atteso che nella specie parte ricorrente – ancorché con una formulazione letterale impropria – denunzia, sia con il primo motivo che con il secondo la sentenza impugnata sotto il profilo di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., cioè la violazione di norme processuali (deducendo, da un lato, la violazione degli artt. 101 e 102, dall’altro, dell’art. 132 c.p.c. per omessa motivazione) il proposto ricorso deve essere – sotto tale profilo – dichiarato ammissibile.
5. Lo stesso, inoltre, è anche fondato e meritevole di accoglimento.
Alla luce delle considerazioni che seguono.
5.1. Giusta quanto assolutamente pacifico, presso una costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il litisconsorzio tra l’assicuratore e il responsabile del danno, a norma dell’art. 23 della legge n. 990 del 1969, sussiste solo nell’ipotesi di esercizio dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore secondo l’art. 18 dell’anzidetta legge, ma non nell’ipotesi inversa in cui il danneggiato agisce direttamente ed esclusivamente contro il responsabile del danno (tra le tantissime, in questo senso, Cass. 14 febbraio 2001, n. 2143; Cass. 25 luglio 2000, n. 9744; Cass. 7 marzo 1997, n. 2051).
5.2. Contemporaneamente, il principio secondo il quale, qualora il convenuto chiami in causa un terzo indicandolo come unico responsabile nei confronti dell’attore, la domanda proposta da quest’ultimo si estende automaticamente al terzo, non è applicabile nel caso della chiamata in garanzia, attesa l’autonomia sostanziale del rapporto confluito nel processo per effetto della chiamata e, pertanto, nel caso in cui il danneggiato proponga azione di risarcimento del danno conseguente ad incidente stradale nei confronti del proprietario e/o conducente del veicolo, qualora quest’ultimo chiami in garanzia l’assicuratore, non si verifica litisconsorzio processuale alternativo, cosicché l’estensione della domanda nei confronti di quest’ultimo deve essere espressamente richiesta (Cass. 24 aprile 2001, n. 6026; Cass. 4 marzo 2000, n. 2471; Cass. 1° giugno 1991, n. 6164).
5.3. Pacifici i principi, in diritto, che precedono si osserva essere non controverso, in linea di fatto, che nella specie:
– da un lato, la Ambrosio ha evocato in giudizio esclusivamente il responsabile dei danni patiti in occasione del sinistro stradale 21 luglio 1997 (ha formulato, cioè la propria domanda ex art. 2054 c.c. e non ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969);
– dall’altro, che la società indicata dal (presunto) responsabile del sinistro quale assicuratrice del veicolo (la Themis Assicurazioni) è stata chiamata in garanzia da detto responsabile e nei suoi confronti l’attrice Ambrosio non ha svolto alcuna domanda (non ha esteso, cioè, le domande già formulate nei confronti dell’originario convenuto).
5.4. E’ di palmare evidenza, pertanto, che si è a fronte a due distinti – e autonomi – rapporti processuali (da un lato la domanda di risarcimento danni ex art. 2054 proposta dall’Ambrosio nei confronti del B., dall’altro la domanda di garanzia spiegata da quest’ultimo nei confronti della Themis Assicurazioni).
Riguardando la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della impresa designata dal Fondo di Garanzia esclusivamente il rapporto processuale B. – Themis Assicurazioni è evidente che eventuali vizi, relativi alla chiamata in causa della impresa designata (cioè delle Generali Assicurazioni s.p.a.), denunciati da questa ultima, e accertati in concreto dal giudice di pace, rilevavano (se del caso) esclusivamente nella autonoma controversia tra il B. e il suo assicuratore ma erano privi di conseguenze di sorta, quanto alla diversa controversia tra l’Ambrosio e il B..
Atteso che tra questi ultimi il rapporto processuale si è regolarmente costituito e sviluppato è palese che non sussistevano ragioni di sorta perché il giudice dichiarasse precluso, come ha dichiarato, l’esame, nel merito, delle domande proposte dalla Ambrosio.
5.5. Sempre al riguardo non può, da ultimo, tacersi che mentre nella parte motiva della sua pronunzia il giudice a quo indica la tardiva integrazione del contraddittorio nei confronti della s.p.a. Generali Assicurazioni (impresa designata dal Fondo di Garanzia) quale impedimento di rito, che impedisce l’esame delle domande innanzi a lui formulate, senza alcun riflesso sul merito, nella parte dispositiva ha pronunziato il rigetto della domanda (attrice).
Tale ultima statuizione, peraltro, non è corredata da alcuna motivazione (giustificando le considerazioni svolte nella parte motiva se del caso, una pronunzia di inammissibilità o di improcedibilità della domanda) sì che la sentenza impugnata – come puntualmente denunziato dalla ricorrente – oltre a violare gli artt. 101 e 102 c.p.c., viola anche l’art. 132 c.p.c. per essere totalmente priva di qualsiasi motivazione.
6. Come anticipato, conclusivamente, il proposto ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa all’Ufficio del giudice di pace di Napoli in diversa composizione per nuovo esame, anche quanto alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvio della causa all’Ufficio del giudice di pace di Napoli in diversa composizione per nuovo esame, anche quanto alle spese di questo giudizio di legittimità.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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