Preclusioni nel processo civile: documenti ed eccezione di legittimazione passiva

Avatar photo

Il Tribunale di Salerno (sent. 130/2011) correttamente rigetta una eccezione di legittimazione passiva (rectius: titolarità passiva del rapporto) sollevata solo dal nuovo difensore durante la fase istruttoria, come pure la produzione di nuova documentazione.

Il giudice salernitano richiama a tal proposito anche il principio di non contestazione, rilevando che mai l’opponente aveva contestato il proprio difetto di legittimazione passiva.

[…]

Ciò posto, e prima di procedere all’esame del merito della vicenda all’attenzione del Tribunale, va chiarito che i documenti prodotti dal nuovo difensore degli opponenti all’atto della sua costituzione in giudizio sono inutilizzabili e che tardiva è l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal predetto, quando oramai erano inutilmente decorsi i termini di cui all’art. 180 c.p.c. ed era perenta la possibilità di richiedere la concessione di quelli di cui all’art. 183 c.p.c.

Ed, invero, con riguardo ai procedimenti instaurati dopo la data del 30/04/1995 il regime delle preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato “deve essere inteso non solo a tutela dell’interesse di parte, ma anche dell’interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata di ufficio dal giudice indipendentemente dall’atteggiamento processuale della controparte”; la violazione del divieto di proporre eccezioni di merito diverse da quelle fatte valere con l’atto introduttivo della lite ovvero di acquisire prove senza il rispetto dei termini di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c. costituisce, difatti, una preclusione all’esercizio della giurisdizione, indipendentemente dall’atteggiamento processuale della controparte al riguardo (cfr. Cass. civ. 07/04/2000 n. 4376 e Cass. civ. sez. II n. 25242/2006).

La difesa dell’opposto, peraltro, eccepiva la tardività dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva del Sig. D.L. sollevata dalla difesa degli opponenti e la circostanza dell’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Sig. D.L. all’Arc. A.E. non aveva formato oggetto di alcuna contestazione nei termini di rito, cosicché alla luce dei principi della non contestazione, dapprima elaborati dalla giurisprudenza e successivamente recepiti anche dal legislatore con la modifica dell’art. 115 c.p.c., deve ritenersi che il fatto sia incontroverso e non più bisognoso di prove (cfr. Cass. civ. sez. III n. 2299/04; Cass. civ. sez. III n. 10031/04; Cass. civ. sez. II n. 2699/04).


Share
Avatar photo

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


2 commenti:

  1. Danton

    Potrebbe indicarmi una formula da inserire nella memoria 183 VI nr 1 cpc per estendere la qualità degli attori da soli eredi che richiedono un danno iure hereditatis (danno morale e biologico del defunto) a soggetti che agiscono sia iure hereditatis che iure proprio per il danno da perdita parentale? Nell’atto c’è stata questa dimenticanza (indicati quali eredi e manca “nonché in proprio”) seppur sia il contenuto in fatto e diritto che le conclusioni spiegano bene che si richiede anche il danno iure proprio. Ho appena acquistato la collana completa di procedura ma non so se c’è un formulario.

  2. Mirco Minardi

    Basta semplicemente specificare che si chiede la condanna sia in proprio sia in qualità di eredi. Tuttavia evidenzierei che nel corpo dell’atto si è fatto riferimento alla duplice qualità.



Lascia un commento

  • (will not be published)

XHTML: Puoi usare questi tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*