Perfezionamento della notifica e decadenza dall’appello

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Appare sorprendente che tre magistrati di corte d’appello (diconsi tre) possano commettere errori così gravi, ma così è.

Il 3 ottobre 2003 viene notificata al soccombente la sentenza di primo grado. In data 30 ottobre 2003 il difensore consegna agli UU.GG. l’atto di appello, che viene però consegnato al destinatario il 4 novembre (il 2 cadeva di domenica). Tanto basta ai giudici della Corte d’appello di Sassari dichiarare la tardività dell’impugnazione.

Ovviamente l’appellante ricorre in Cassazione che non può che cassare la sentenza, stante il principio pacifico già nel 2003, secondo cui la decadenza è evitata dalla consegna dell’atto all’UU.GG.

Come si ricorderà, sul punto era intervenuta prima la Corte Costituzionale (sent. 477/2002), poi la giurisprudenza della S.C. e infine il legislatore (d.l. 273/2005). Nel 2007 non c’era alcun dubbio circa l’applicabilità del principio anche alle notifiche eseguite “a mani” dall’U.G.

Non si comprende, dunque, come la Corte d’appello abbia potuto commettere un simile errore.

Così, dopo 11 anni dalla sentenza di primo grado, si ricomincia a discutere della sua correttezza.

La sentenza della Cassazione 17959/2014


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


3 commenti:

  1. Letizia

    Egregio avvocato, in base alla sua esperienza, se l’appellante si vede accolta in toto l’istanza di sospensione della sentenza di primo grado (secondo la quale doveva risarcire una determinata somma di denaro), vuol dire che quasi sicuramente ribalterà la sentenza di primo grado?

  2. Letizia

    Grazie per la risposta. Io sono l’appellato. Quindi non potrò neanche sperare in una parziale riforma della sentenza di primo grado? Il giudice d’appello ha rinviato direttamente all’udienza per le conclusioni (fra molti anni), non rinnovando l’istruzione e né rinnovando le prove testimoniali. Nell’ordinanza di ammissibilità dell’appello (4 righe in tutto) non ha fatto nessun riferimento al motivo per cui sia stato ritenuto ammissibile e fondato lo scritto dell’appellante, né specificato quali siano stati i gravi e fondati motivi per cui ha sospeso in toto la sentenza, lasciandoci perplessi. Quindi per noi sarà un salto nel vuoto. Sono delusa della giustizia italiana. Ho letto in questo suo preziosissimo sito tanti articoli sull’appello e ho guardato tutti i suoi video. Le assicuro che, nel mio caso specifico, la nuova legge del 2012 della riforma del filtro in appello, non è stata neanche lontamente presa in considerazione, né dall’appellante né dai giudici dell’impugnazione. Grazie per l’ascolto. Mi auguro di cuore che, dalle sue parti, la giustizia funzioni un pochino di più,e che non si tratti di una roulette russa, come dalle nostre parti.



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