L’art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, denominata: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”, ha apportato alcune modifiche al codice di procedura civile e, in particolare, al pignoramento presso terzi. Vediamole.
Negli articoli 543 e 547 c.p.c. si sono aggiunti i riferimenti all’utilizzo della posta elettronica certificata. Nulla di eclatante.
Ben più rilevante, invece, la modifica degli articoli 548 e 549 c.p.c. che sono stati completamente riscritti. Ecco la nuova versione dell’art. 548.
«Art. 548. – (Mancata dichiarazione del terzo) – Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.
Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.
Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, primo comma, l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore».
I crediti di cui al III e IV comma dell’art. 545 c.p.c. sono le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario e le altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.
Come è noto, in base alla suddetta norma esse possono essere pignorate nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato per crediti alimentari, mentre nella misura di 1/5 per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
In buona sostanza, dal 1° gennaio 2013 sul terzo grava un pesante onere, in quanto la mancata comparizione determina una presunzione (sembrerebbe juris et de jure) di esistenza del credito. Il credito, dice la norma, “si considera non contestato”, con la conseguenza che il giudice procederà alla assegnazione o alla vendita.
La domanda sorge spontanea: qualora il terzo non sia debitore di alcuna somma, in quanto, ad esempio, il rapporto di lavoro è cessato o mai esistito, come farà il giudice a calcolare il quinto? Non solo. Trattandosi di una conseguenza così grave, non era forse il caso di prevedere un avvertimento per il terzo? Direi di sì.
Ma andiamo avanti. Negli altri casi, cioè laddove il credito non deriva da stipendio, salario, indennità, ecc., in mancanza di dichiarazione da parte del terzo a mezzo di raccomandata (ex art. 547 c.p.c.), il giudice fissa con ordinanza un’udienza successiva alla quale il terzo ha l’onere di comparire. L’ordinanza gli va notificata almeno dieci giorni prima della nuova udienza.
Anche in questo caso, se il terzo non compare, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma dell’art. 545.
L’ultimo comma del novellato art. 548 c.p.c. prevede la possibilità per il terzo di impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, primo comma, l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma dell’art. 548, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Il che lascia intuire che la contestazione non può riguardare l’esistenza o meno del credito, ma solo le questioni relative alla conoscenza dell’atto di pignoramento.
Ciò dovrebbe significare che in caso di inesistenza del credito, il terzo potrà agire nei confronti del debitore per arricchimento senza giusta causa, non essendo possibile nel nostro ordinamento arricchimenti privi di giustificazione.
Questo meccanismo di “non contestazione” ha ovviamente eliminato la necessità del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo. Difatti il nuovo articolo 549 recita ora così:
«Art. 549. – (Contestata dichiarazione del terzo). – Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell’esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617».
Dunque in caso di contestazioni sulla dichiarazione del terzo, il giudice deciderà con ordinanza che, tuttavia, produce effetti solo ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617.
Per quanto riguarda la disciplina transitoria, il comma 21 dell’art. 1, stabilisce che le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge, cioè successivamente al 1° gennaio 2013.
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