La giurisprudenza della Cassazione 2015 in tema di impugnazioni (III PARTE)

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4. Cassazione. Le novità normative. Evoluzione
applicativa. Com’è noto, l’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in
legge n. 134 del 2012, oltre ad aver introdotto il cd. filtro in appello,
ha anche apportato una significativa modifica all’art. 360, comma 1,
n. 5), c.p.c., in tema di motivi di ricorso per cassazione. Ciò sia nella
medesima ottica deflattiva perseguita per l’appello, sia anche allo
scopo di enfatizzare la funzione nomofilattica della Corte. La norma
de qua, che dapprima (nella formulazione dettata dall’art. 2 del d.lgs.
2 febbraio 2006, n. 40) consentiva il ricorso per omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, prevede ora – in relazione alle
sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012 – la proponibilità
del ricorso per cassazione «per omesso esame circa un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».
Nel corso del 2015, la Corte è nuovamente tornata su alcuni
aspetti della novella in discorso, dando comunque continuità
all’indirizzo segnato da Sez. U, n. 08053/2014, Rv. 629830. Questa
importante pronuncia (che si riporta per comodità espositiva), dopo
aver evidenziato che la descritta riformulazione dell’art. 360, comma
1, n. 5, c.p.c. ripropone pressoché testualmente l’originario testo del
codice di rito del 1940, ha affermato che la norma in discorso “deve
essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art.
12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del
sindacato di legittimità sulla motivazione..
In questo senso, Sez. 6-3, n. 13928/2015, Cirillo, Rv. 636030,
ha ribadito che, alla luce del novellato art. 360, comma 1, n. 5),
c.p.c., non è più denunciabile il vizio di contraddittoria motivazione
della sentenza, precisando anche che tale vizio non possa ritenersi
sopravvivere come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4)
dell’art. 360 c.p.c..
Circa l’esatta portata della novella, Sez. 6-L, n. 02498/2015,
Blasutto, Rv. 634531, e n. 13448/2015, Arienzo, Rv. 635853, hanno
ribadito che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per
sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,
qualora il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione
da parte del giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di
tutte le risultanze istruttorie.
Nello stesso senso si è pronunciata Sez. L, n. 14324/2015,
Bandini, Rv. 636037, relativamente a procedimento disciplinare a
carico di lavoratore subordinato, evidenziando che la censura, in
sede di legittimità, di violazione del principio di immediatezza della
contestazione, alla luce del novellato art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.,
è inammissibile qualora il motivo di ricorso per l’omesso esame di
elementi istruttori non si risolva nella prospettazione di un vizio di
omesso esame di un fatto decisivo, ove il fatto storico sia stato
comunque preso in considerazione dal giudice.
In tema di procedimento di separazione tra coniugi e di
affidamento dei figli minori, Sez. 6-1, n. 18817/2015, Mercolino,
Rv. 636766, ha affermato che non è denunciabile in cassazione, ai
sensi della predetta norma come novellata, la mera omessa o errata
valutazione da parte del giudice di merito delle relazioni psicosociali
e dei pareri psicodiagnostici acquisiti, poiché essa non si traduce in
una anomalia o omissione motivazionale ove comunque nel
provvedimento sia stato dato risalto all’esigenza di conservare un
rapporto tra il minore e il genitore non affidatario.
Deve adeguatemente segnalarsi, per essere – da quel che
consta – la prima decisione di accoglimento sul punto, Sez. 1, n.
12314/2015, Ragonesi, Rv. 635618, che, in tema di plagio, ha
ritenuto sussistere il denunciato vizio ai sensi del nuovo art. 360,
comma 1), n. 5, c.p.c., nel caso in cui il primo giudice, nel
quantificare il lucro cessante riconosciuto al titolare dell’opera
plagiata, non abbia indicato il criterio utilizzato né abbia specificato
le ragioni per cui lo abbia ritenuto come il più adeguato ad
individuarne, in rapporto alla peculiarità del caso, il relativo
ammontare (così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata
che, nel determinare il danno, aveva omesso di valutare che l’opera
plagiata – articoli apparsi su giornali – e quella plagiaria – romanzo
– non erano in concorrenza tra loro poiché distribuite su circuiti
commerciali affatto diversi e con differenti tipi di pubblico, ed
esaurendo la prima, diversamente dalla seconda – peraltro edita
dopo più di un anno – la propria distribuzione e vendita in tempi
brevissimi).
Con specifico riferimento all’arbitraggio, Sez. 6-1, n.
19677/2015, Genovese, Rv. 637123, ha affermato che
l’accertamento dell’equità della prestazione dedotta in contratto ad
opera del terzo, cui è stata rimessa dalle parti contraenti, è rimessa
alla prudente valutazione del giudice del merito, che può essere
censurata dalla Corte di cassazione nei limiti, sopra cennati, del
“minimo costituzionale”.
Sempre in tal senso, Sez. 6-3, n. 23828/2015, De Stefano, in
corso di massimazione, ha ribadito che la ricostruzione del fatto
operata dal giudice di merito può essere sindacata in sede di
legittimità solo ove la motivazione manchi del tutto o sia fondata su
espressioni o argomenti tra loro manifestamente inconciliabili,
ovvero perplessi, ovvero ancora obiettivamente incomprensibili.
Infine, riguardo a procedimento avente ad oggetto
responsabilità disciplinare di magistrato, Sez. U, n. 01241/2015,
Amoroso, Rv. 633756, ha precisato che la descritta novella non può
avere concrete ricadute sulla denunciabilità del vizio di
contraddittoria motivazione da parte del ricorrente, atteso che, in
forza del disposto dell’art. 24 della legge 23 febbraio 2006, n. 109,
esso può essere proposto ai sensi dell’art. 606, lett. e), c.p.p., che
appunto ne prevede la denunciabilità.
Altro filone di pronunce attiene ai vizi denunciabili mediante
ricorso per cassazione a seguito della pronuncia di inammissibilità
dell’appello per ragionevole improbabilità di accoglimento,
impugnazione che, come s’è detto (v. § 2), dev’essere proposta
direttamente avverso la pronuncia di primo grado, ai sensi dell’art.
348 ter, comma 3, c.p.c..
In particolare, in base al disposto del comma quarto di tale
articolo, «Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle
questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per
cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i
motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’articolo 360».
Pertanto, nel caso di cd. “doppia conforme in facto” (ossia, di una
pronuncia di merito da parte del giudice di primo grado, seguita
dalla declaratoria di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., fondata
sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto poste a base della
decisione impugnata), non è consentita la proposizione del ricorso
per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c..
In proposito, non constano, nell’anno in esame, pronunce su
tale ultima questione. In ogni caso, mette conto qui evidenziare Sez.
6-3, n. 06140/2015, Amendola, Rv. 634886, secondo cui la
peculiarità dell’impugnazione prevista dall’art. 348 ter, comma 3,
c.p.c., laddove ne individua l’oggetto nella sentenza di primo grado
e non già nell’ordinanza emessa dal giudice d’appello, non esclude la
natura ordinaria del ricorso per cassazione, sicchè esso deve
contenere, a pena di inammissibilità, le prescrizioni dettate dall’art.
366 c.p.c., tra cui “l’esposizione sommaria dei fatti di causa”,
prevista al n. 3) dello stesso articolo.
Ancora, va evidenziata Sez. 6-1, n. 20470/2015, Acierno, Rv.
637505, che ha ribadito che tale ordinanza, ove emessa nei casi in
cui ne è consentita l’adozione, non è ricorribile per cassazione
neanche ai sensi dell’art. 111 Cost., non avendo essa carattere di
definitività e prevedendo espressamente l’art. 348 ter, comma 3,
c.p.c., l’impugnabilità della sentenza di primo grado.
Infine, Sez. 6-3, n. 18827/2015, Frasca, Rv. 636967, ha
affermato che, ove anche volesse sostenersi l’insegnamento di Sez.
6-2, n. 07273/2014, che appunto propugna la persistente autonoma
impugnabilità dell’ordinanza che dichiari l’inammissibilità
dell’appello per motivi diversi, essa va impugnata con lo stesso
ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado e nei termini
prescritti dall’art. 348 ter, comma 3, c.p.c., «sia perché è logicamente
prioritario l’esame dell’impugnazione dell’ordinanza rispetto alla sentenza, sia
perché, applicando all’ordinanza il termine lungo dalla comunicazione ex art.
327 c.p.c., il decorso di distinti termini per impugnare i due provvedimenti
comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, rendendo
incomprensibile la ricorribilità avverso l’ordinanza».
5. (segue) In generale. Si segnalano di seguito le più
significative pronunce sul giudizio di legittimità, rinviandosi per altri
profili, comuni al ricorso per cassazione, al cap. XXXVIII sul
processo del lavoro ed al cap. XLIV sul processo tributario.
Numerose pronunce si sono occupate del tema della
ricorribilità per cassazione avverso i provvedimenti diversi dalle
sentenze rese in grado d’appello o in unico grado.
Così, Sez. 1, n. 06683/2015, Cristiano, Rv. 634749, ha escluso
che il decreto di rigetto del reclamo che abbia respinto l’istanza di
fallimento sia soggetto al ricorso straordinario per cassazione, ex art.
111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento non definitivo e
privo di natura decisoria su diritti soggettivi, non potendo
configurarsi un diritto del creditore ad ottenere il fallimento del
proprio debitore.
Sempre in ambito fallimentare, Sez. 1, n. 19790/2015, De
Marzo, Rv. 636680, ha escluso la ricorribilità per cassazione dei
provvedimenti emessi dal tribunale ai sensi dell’art. 15, comma 8,
della legge fallimentare, perché aventi natura cautelare e privi dei
caratteri di decisorietà e definitività.
Ancora in ambito concorsuale, Sez. 1, n. 05094/2015,
Cristiano, Rv. 634685, ha del pari negato la ricorribilità ex art. 111
Cost. avverso il decreto con cui la corte d’appello abbia respinto il
reclamo avverso il provvedimento sulla revoca del curatore
fallimentare per giustificati motivi, in quanto la disciplina è permeata
dall’interesse pubblicistico al regolare svolgimento e al buon esito
della procedura, incidendo solo indirettamente sull’interesse del
curatore; il provvedimento che dispone la revoca, quindi, ha natura
amministrativa e ordinatoria ed è privo di valenza decisoria su
posizioni di diritto soggettivo.
Sez. 6-1, n. 04701/2015, Bisogni, Rv. 634635, ha ribadito che
i provvedimenti emessi in sede di reclamo riguardo alla
designazione o nomina di amministratore di sostegno, trattandosi di
provvedimenti distinti da quelli che dispongono l’amministrazione,
non sono ricorribili per cassazione, il ricorso essendo ammesso
esclusivamente nell’ipotesi di cui all’art. 720 bis, ultimo comma,
c.p.c., relativamente ai decreti di carattere decisorio, quali quelli che
dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione,
assimilabili, per loro natura, alle sentenze emesse in materia di
interdizione ed inabilitazione, mentre tale facoltà non si estende ai
provvedimenti a carattere gestorio.
Sez. 1, n. 16227/2015, Valitutti, Rv. 636331, ha escluso la
ricorribilità per cassazione del decreto emesso dalla corte d’appello
in sede di reclamo avverso il decreto del tribunale dei minorenni che
ha disposto, ai sensi dell’art. 333 c.c., l’affido di un minore ai servizi
sociali, in quanto adottato per l’esclusiva tutela dgli interessi del
minore.
Ancora, Sez. 6-3, n. 03279/2015, Barreca, Rv. 634483, ha
sancito l’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione
avverso il decreto della corte d’appello che abbia deciso sul reclamo
ai sensi degli artt. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.c. contro il rifiuto di
cancellazione di iscrizione ipotecaria da parte del conservatore,
poiché detto decreto è insuscettibile di passare in giudicato in
quanto emesso in procedimento privo di carattere contenzioso, e
fermo il diritto dell’istante ad una pronuncia di accertamento del
diritto ad ottenere detta cancellazione.
Tuttavia, secondo Sez. 1, n. 15131/2015, Campanile, Rv.
636206, ove il detto procedimento (nella specie, avente ad oggetto il
rifiuto del conservatore di eseguire una trascrizione ex art. 745
c.p.c., cui rinvia l’art. 113 disp. att. c.c.) si concluda con una
condanna alle spese, ad onta della sua natura di volontaria
giurisdizione, il provvedimento assume valenza decisoria e può
quindi essere impugnato con ricorso straordinario per cassaizone, ai
sensi dell’art. 111 Cost.
Del pari, Sez. L, n. 01176/2015, D’Antonio, Rv. 634301, ha
escluso la ricorribilità per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost.,
avverso l’ordinanza che abbia provveduto sulla sospensione
dell’esecuzione nell’ambito di opposizione proposta ai sensi degli
artt. 615, 617 o 619 c.p.c., ovvero avverso l’ordinanza collegiale
emessa ai sensi dell’art. 669 terdecies, c.p.c. in sede di reclamo avverso
la stessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a
specifico rimedio, e, in entrambi i casi, di provvedimenti non
definitivi, suscettibili di essere ridiscussi nel giudizio di merito.
Ciò vale, secondo Sez. 6-2, n. 13637/2015, Giusti, Rv.
635681, anche se il tribunale in composizione collegiale,
respingendo il reclamo avverso il diniego di tutela possessoria, abbia
disposto sulle spese senza assegnare il termine per l’introduzione del
giudizio di merito, giacchè il provvedimento incide su situazioni di
rilevanza meramente processuale e non ha carattere decisorio né
definitivo.
Analogamente, secondo Sez. 6-3, n. 25064/2015, Barreca, e
Sez. 6-3, n. 25111/2015, Barreca, entrambe in corso di
massimazione, deve escludersi la ricorribilità per cassazione del
provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, adito con
opposizione agli atti esecutivi, abbia dichiarato il ricorso
improponibile, condannando l’opponente alla rifusione delle spese,
ma senza assegnare i termini per l’introduzione del giudizio di
merito, trattandosi di statuizione di carattere non definitivo, giacchè
lo stesso opponente può comunque iscrivere la causa a ruolo per la
prosecuzione della causa con cognizione piena, ovvero instare
presso il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 289 c.p.c., onde
chiedere la fissazione del relativo termine.
Nello stesso senso, Sez. 1, n. 00896/2015, Genovese, Rv.
634000, ha escluso la ricorribilità per cassazione del provvedimento
di diniego della tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c., in quanto privo
del carattere di definitività. Del pari, Sez. 6-3, n. 13774/2015, De
Stefano, Rv. 635916, ha affermato lo stesso principio in relazione ai
provvedimenti resi dalla corte d’appello sulla provvisoria esecuzione
della sentenza di primo grado.
Ancora, Sez. 1, n. 17522/2015, Valitutti, Rv. 636764, ha
ribadito l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza del giudice di primo grado di estinzione del giudizio,
poiché il provvedimento, se adottato dal tribunale in composizione
monocratica, è assimilabile alla sentenza emessa dal collegio ex art.
308, comma 2, c.p.c., e dev’essere quindi impugnato con l’appello,
mentre, se emesso dal giudice istruttore in causa in cui il tribunale
giudica in composizione collegiale, conserva natura di ordinanza
reclamabile al collegio.
Sez. 1, n. 11456/2015, Campanile, Rv. 635628, ha stabilito
che, dopo l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 360, comma 3,
c.p.c., come sostituito a decorrere dal 2 marzo 2006, dal d.lgs. n. 40
del 2006, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la
sentenza che abbia deciso esclusivamente una questione preliminare
di merito, senza definire, neanche parzialmente, il giudizio.
Ancora, Sez. 3, n. 10543/2015, De Stefano, Rv. 635608, in
tema di titolo esecutivo europeo, sul rilievo che questo ha solo
funzione integrativa del titolo esecutivo nazionale (ossia, di renderlo
idoneo alla circolazione intereuropea), ha affermato che le
contestazioni del debitore seguono i mezzi di impugnativa suoi
propri, con la conseguenza dell’inammissibilità del ricorso
straordinario per cassazione avverso il provvedimento adottato dalla
corte d’appello in sede di reclamo proposto contro il diniego di
revoca del certificato, ai sensi dell’art. 10 del regolamento
comunitario del 21 aprile 2004, n. 805/2004/CE.
In applicazione del principio dell’apparenza, Sez. 1, n.
02948/2015, Didone, Rv. 634382, ha negato la ricorribilità per
cassazione avverso il decreto ex art. 21 l. fall. emesso – in fattispecie
antecedente alle modifiche apportate dalla riforma della legge
fallimentare del 2006 – dal giudice delegato anziché dal collegio,
occorrendo far riferimento, ai fini dell’identificazione del mezzo
d’impugnazione, al rito concretamente applicato a tutela
dell’affidamento della parte.
Sempre nel senso dell’inammissibilità del ricorso
straordinario, Sez. L, n. 08878/2015, Ghinoy, Rv. 635354, ha
affermato la non ricorribilità del decreto di omologazione del
requisito sanitario ritenuto sussistente dal c.t.u. nell’accertamento
tecnico preventivo, emesso ai sensi dell’art. 445 bis, c.p.c., poiché le
conclusioni dell’accertamento divengono intangibili se non
contestate dalle parti, nel termine fissato dal giudice ai sensi del
comma 4 dello stesso articolo, prima dell’emissione del decreto.
Allo stesso modo, evidenziandone il carattere non decisorio, Sez. L,
n. 08932/2015, Ghinoy, Rv. 635347, ha escluso nella stessa
tipologia di procedimento la ricorribilità avverso il decreto che
dichiari l’inammissibilità della domanda per difetto dei relativi
presupposti.
Infine, sul tema della impugnabilità, Sez. 6-2, n. 06063/2015,
Proto, Rv. 634864, ha affermato che può procedersi
all’impugnazione cumulativa con unico ricorso avverso diverse
sentenze allorchè queste, pur concernendo diversi procedimenti,
rechino tuttavia la soluzione di identica questione di diritto, quale
nella specie una ripetuta condotta di omessa comunicazione di dati
personali e della patente del conducente ai sensi dell’art. 126 bis,
cod. strada.
Quanto alla decorrenza del termine per la proposizione del
ricorso per cassazione, Sez. 6-L, n. 06050/2015, Arienzo, Rv.
634849, ha affermato che, ove sulla sentenza siano apposte due
date, una di deposito (senza specificazione che trattasi della minuta),
e l’altra di pubblicazione, occorre avere riguardo – secondo
un’interpretazione costituzionalmente orientata alla luce di Corte
cost. 22 gennaio 2015, n. 3 – alla seconda annotazione, cui consegue
l’effettiva pubblicità della sentenza.
Ancora sul termine per impugnare, Sez. L, n. 07624/2015,
Amendola, Rv. 635227, ha ribadito che, ove il ricorrente abbia
ottenuto dal giudice della revocazione, ex art. 398, comma 4, c.p.c.,
la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione,
questi ha l’onere, a pena d’inammissibilità, di indicare e provare,
producendo idonea documentazione ex art. 372 c.p.c., l’istanza di
sospensione, il provvedimento che la concede e la comunicazione
della sentenza che provvede sulla revocazione stessa, al fine di
consentire alla Corte di verificare la tempestività del ricorso.
Quanto alla notificazione del ricorso a mezzo del servizio
postale, Sez. 5, n. 19623/2015, Cirillo, Rv. 636610, ha ribadito che
la prova del perfezionamento dev’essere data dal ricorrente entro
l’udienza di discussione, non potendo essa rinviarsi affinchè egli
provveda, a meno che non dimostri di essersi tempestivamente
attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato
dell’avviso.
Nello stesso senso, riguardo alla notifica del controricorso,
Sez. 3, n. 07361/2015, Frasca, Rv. 634823, ha precisato che l’istanza
di rimessione in termini non è suscettibile di esame da parte del
collegio ove il difensore non sia comparso all’udienza ex art. 379
c.p.c., poiché l’esercizio di difesa della parte, rilevante per il dovere
decisorio della Corte di cassazione, è solo quello dispiegato tramite
la partecipazione all’udienza di discussione.
Ancora sulla notifica, Sez. 6-3, n. 13919/2015, Frasca, Rv.
635979, ha ritenuto nulla, e non inesistente, la stessa notifica, ove
eseguita presso il domicilio eletto ad un procuratore che abbia lo
stesso cognome di quello indicato in sentenza, ma nome diverso,
tenuto conto del fatto che l’identicità dello studio e del cognome
valgono a determinare una relazione con l’intimato, con la
conseguenza che può dispòrsene la rinnovazione.
Sempre sul controricorso, Sez. 3, n. 24639/2015, Rubino, in
corso di massimazione, ha confermato l’orientamento secondo cui il
termine di venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del
ricorso, da individuare ai fini della tempestività della notifica del
controricorso stesso, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., va individuato
avuto riguardo al termine di perfezionamento della notifica del
ricorso per il destinatario dell’atto.
Relativamente all’interesse ad impugnare, Sez. 1, n.
03336/2015, Didone, Rv. 634411, ha ribadito che il successore a
titolo particolare nel diritto controverso, mentre può impugnare la
sentenza di merito entro il termine di decadenza, non può tuttavia
intervenire nel giudizio di legittimità, difettando una specifica
disciplina al riguardo.
Sez. L, n. 11919/2015, Tria, Rv. 635664, ha sancito
l’inammissibilità per difetto d’interesse dell’impugnazione del
decreto di omologa nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c.,
relativamente alla compensazione delle spese, ove il ricorso, con cui
si insta per il mero accertamento delle condizioni sanitarie, non
abbia ad oggetto la richiesta di specifici benefici, ma sia solo
prodromico alla proposizione di eventuali future domande
amministrative.
Sempre sul tema, per il caso in cui si verifichi, in pendenza
del gravame, successione a titolo particolare nel diritto controverso
ex art. 111 c.p.c., Sez. 3, n. 08477/2015, Rossetti, Rv. 635079, ha
affermato che ove la sentenza sia stata pronunciata nei confronti di
un mandatario, munito anche di rappresentanza processuale, che
abbia precisato le conclusioni nell’interesse del successore non
costituitosi in giudizio, la parte soccombente non ha interesse a far
valere tale vizio con l’impugnazione, atteso che essa è comunque
tenuta ad eseguirla nei confronti di tutti i successori a titolo
particolare dell’originario creditore.
In materia di esecuzione forzata, e segnatamente di
pignoramento presso terzi, Sez. 3, n. 06903/2015, Rubino, Rv.
635037, ha negato la sussistenza dell’interesse al ricorso per
cassazione in capo al debitore opponente, rimasto soccombente nel
giudizio instaurato ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., nel caso in cui
il giudice dell’esecuzione abbia dichiarato l’improcedibilità
dell’esecuzione stessa per dichiarazione negativa del terzo, giacchè il
debitore non può comunque conseguire (ove non sia stato
instaurato il giudizio ex art. 548 c.p.c.) un risultato più favorevole.
Ancora, Sez. L, n. 00658/2015, Amendola, Rv. 633855, ha
ribadito l’inammissibilità del ricorso incidentale, per difetto
d’interesse, ove esso sia proposto dalla parte totalmente vittoriosa e
al solo fine di ottenere una modifica della motivazione della
sentenza impugnata.
Sul piano della legittimazione attiva, Sez. 1, n. 17974/2015,
Lamorgese, Rv. 636512, ha ribadito che essa spetta solo a chi
formalmente abbia rivestito la qualità di parte nel precedente grado
di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, poiché con
l’impugnazione si esercita non un potere sostanziale, bensì
processuale.
Ancora, Sez. 1, n. 03456/2015, Genovese, Rv. 635535, ha
affermato che il trust non è ente dotato di personalità giuridica, ma
un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e
formalmente intestati al trustee, che pur essendo l’unico soggetto di
riferimento nei rapporti con i terzi, svolge tale ruolo non come
legale rappresentante, bensì come colui che dispone del diritto. Ne
consegue che la legittimazione a rilasciare la procura speciale per la
proposizione del ricorso per cassazione nell’interesse di un’impresa
costituita in trust spetta al legale rappresentante dell’impresa stessa.
Quanto agli aspetti più strettamente procedimentali, Sez. 3, n.
14662/2015, Amendola, Rv. 636372, ha affermato che l’erronea
indicazione delle generalità del ricorrente non comporta
l’inammissibilità dell’impugnazione, purchè l’identità effettiva possa
evincersi dall’intestazione della sentenza impugnata e
dall’intestazione del ricorso, oltre che dalla procura speciale.
Analogamente, Sez. 3, n. 21786/2015, D’Amico, in corso di
massimazione, ha ribadito il superiore principio, precisando che
l’omessa indicazione della residenza della persona fisica o della sede
della persona giuridica, del codice fiscale o della partita IVA della
parte, non implica l’inammissibilità del ricorso, a differenza di
quanto avviene nel giudizio tributario, la cui disciplina speciale non
è però applicabile nel giudizio di legittimità.
Sez. 2, n. 07032/2015, Petitti, Rv. 634836, ha affermato che
ove il difensore non domiciliato in Roma abbia chiesto, a norma
dell’art. 135 disp. att. c.p.c., di ricevere le comunicazioni di
cancelleria a mezzo lettera raccomandata, non è idonea la
comunicazione effettuata con altra modalità (nella specie, a mezzo
fax).
Sez. 6-L, n. 03971/2015, Pagetta, Rv. 634622, ha ribadito che
la rinuncia al ricorso per cassazione determina l’estinzione del
processo anche in caso di mancanza di accettazione, poiché tale atto
non ha natura “accettizia” (non necessita, cioè, di accettazione) e
determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, con
conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione,
salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio.
Ancora sulla rinuncia, Sez. 6-L, n. 00901/2015, Blasutto, Rv.
634070, ha affermato che non è sufficiente che essa provenga dal
solo difensore, occorrendo anche la sottoscrizione della parte ad
substantiam, a meno che il primo non sia munito di mandato speciale
a questo effetto. Inoltre, ove essa intervenga dopo la fissazione
dell’udienza pubblica o camerale e della relativa comunicazione alle
parti, per Sez. 2, n. 14922/2015, Scalisi, Rv. 636024, l’estinzione del
processo dev’essere dichiarata non già ai sensi dell’art. 391, comma
1, c.p.c., bensì con ordinanza collegiale ai sensi dell’art. 375, n. 3),
dello stesso codice.
Sono legittimati alla rinuncia a norma dell’art. 2495 c.c.,
secondo Sez. 6-3, n. 09828/2015, Frasca, Rv. 635399, i soci di
società cancellata dal registro delle imprese, in quanto essi hanno
legittimazione passiva rispetto ai crediti vantati verso la società
estinta.
Nel caso di procedimento camerale, ex art. 380 bis, c.p.c., Sez.
6-3, n. 06418/2015, Ambrosio, Rv. 634931, ha precisato che ove il
ricorrente rinunci al ricorso, la Corte deve procedere alla
declaratoria di estinzione, sebbene la relazione avesse prospettato
una causa di inammissibilità. In tale ipotesi, il termine ultimo per
rinunciare va individuato in quello in cui diventa preclusa alle parti
ogni ulteriore attività processuale.
Riguardo allo ius postulandi, Sez. 6-L, n. 02460/2015, Arienzo,
Rv. 634543, ha affermato che nel giudizio di cassazione, la procura
speciale al difensore può essere apposta, ai sensi dell’art. 83, comma
3, c.p.c., solo a margine o in calce al ricorso o al controricorso,
ovvero (per i giudizi instaurati a far data dal 4 luglio 2009) alla
memoria di nomina di nuovo difensore, sicchè, al di fuori di tali
ipotesi, essa deve essere rilasciata con atto pubblico, o con scrittura
privata autenticata, nella quale devono essere indicati gli elementi
essenziali del giudizio, quali le parti e la sentenza impugnata.
Tuttavia, Sez. 6-3, n. 01205/2015, Ambrosio, Rv. 634038, ha
affermato, in linea con precedenti pronunce, che la specialità del
mandato apposto a margine o in calce al ricorso può di per sé
ricavarsi dalla sua collocazione (formando materialmente corpo con
l’atto processuale cui accede), non occorrendo per la sua validità
alcuno specifico riferimento al procedimento in corso o alla
sentenza impugnata. Nello stesso senso, si segnala anche Sez. 2, n.
15538/2015, Lombardo, Rv. 636082. Infine sul punto, in relazione
a giudizio instaurato prima del 4 luglio 2009, Sez. 3, n. 13329/2015,
Rossetti, Rv. 635909, ha ribadito che la procura in discorso non può
essere rilasciata a margine o in calce della memoria di costituzione di
nuovo difensore.
Sez. L, n. 11551/2015, Doronzo, Rv. 635845, ha ribadito che,
qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto da difensore in
assenza di procura speciale del soggetto nel cui interesse egli abbia
dichiarato di agire, l’attività svolta non può riverberare alcun effetto
su quest’ultimo, sicchè è ammissibile la condanna del legale al
pagamento delle spese di lite, in proprio.
In fattispecie peculiare, Sez. 3, n. 22979/2015, Carluccio, in
corso di massimazione, ha negato il difetto della specialità della
procura, originariamente rilasciata per la proposizione di ricorso
avverso sentenza non definitiva, ove il numero della sentenza
definitiva sia aggiunto successivamente, a penna, nel corpo della
medesima procura, stesa a margine del ricorso per cassazione, con
cui siano state impugnate entrambe le pronunce.
Sempre sul tema, per il caso di pluralità di difensori, Sez. 3, n.
17292/2015, Pellecchia, Rv. 636210, ha ribadito che ove solo uno di
essi sia iscritto nell’apposito albo e abbia sottoscritto l’atto, resta
irrilevante che l’altro difensore sia parimenti dotato dell’iscrizione o
abbia anch’egli sottoscritto l’atto stesso. Sempre in caso di pluralità
di difensori, Sez. 3, n. 13314/2015, Scrima, Rv. 635917, ha precisato
che ove il ricorso per cassazione sia stato notificato all’avversario
con la sottoscrizione di uno solo dei due difensori, esso è
validamente proposto se il mandato alle liti risulti, in chiusura,
sottoscritto da entrambi i difensori, ciò sufficiente essendo per
ritenere proveniente dai predetti la certificazione di autografia della
sottoscrizione della parte e, quindi, sussistente l’attribuzione a
ciascuno di essi di pieni poteri di rappresentanza processuale.
Sez. 6-3, n. 03898/2015, Ambrosio, Rv. 634540, ha ribadito
che, nel giudizio di cassazione, il decesso dell’unico difensore non
determina l’interruzione del processo, ma solo faculta la Corte di
differire l’udienza di discussione, per consentire alla parte di
nominare nuovo difensore; tuttavia, ciò presuppone che detto
decesso risulti dall’attestazione dell’ufficiale giudiziario nella relata di
notifica dell’avviso di udienza e che sia mancato il tempo
ragionevole, per la parte, di provvedere alla nomina di nuovo
difensore.
Del pari, secondo Sez. 1, n. 15566/2015, Genovese, Rv.
636537, nel caso di cancellazione del difensore dall’albo degli
avvocati di appartenenza, la comunicazione dell’avviso d’udienza
conseguentemente effettuata presso la cancelleria della Corte, ai
sensi dell’art. 366, comma 2, ultima parte, c.p.c., è valida,
persistendo l’obbligo del professionista, in forza del mandato
ricevuto, di adoperarsi diligentemente presso il proprio assistito
affinchè questi si doti di nuovo difensore.
Lo stesso principio deve applicarsi, secondo Sez. 6-L, n.
14901/2015, Marotta, Rv. 636241, nel caso di sospensione
disciplinare a tempo indeterminato dell’unico difensore.
Quanto all’elezione di domicilio, Sez. 2, n. 03224/2015,
Falaschi, Rv. 634524, ha affermato che ove il difensore
domiciliatario designato si sia trasferito in altra sede, senza
comunicare la variazione alla cancelleria delle Corte, le
comunicazioni della fissazione dell’udienza ex art. 377 c.p.c. si
effettuano presso la stessa cancelleria, in applicazione del disposto
dell’art. 366, comma 2, c.p.c., per il caso di mancata elezione di
domicilio.
In relazione al controricorso, Sez. 6-3, n. 14969/2015,
Barreca, Rv. 636185, ha stabilito che è valida la sua notificazione in
cancelleria, ove il ricorrente ivi abbia eletto il domicilio, senza che
rilevi l’indicazione, nel ricorso, dell’indirizzo di posta elettronica
certificata, poiché la notifica a tale indirizzo presuppone la mancata
elezione di domicilio in Roma.
Sez. L, n. 04249/2015, Doronzo, Rv. 634624, ha affermato
che l’art. 366 c.p.c. si applica anche al controricorso in relazione ai
requisiti di contenuto e forma, sicchè la notifica di un atto
successivo che miri a colmarne le lacune è inammissibile.
Ancora, Sez. 2, n. 04977/2015, Giusti, Rv. 634877, ha
ribadito che in caso di notifica del ricorso per cassazione
all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anzichè all’Avvocatura
Generale dello Stato, la costituzione in giudizio del destinatario del
ricorso sana, con effetto ex tunc, il vizio della notifica; tuttavia,
poiché la sanatoria è contestuale alla costituzione del resistente, la
notifica del controricorso deve ritenersi tempestiva ancorchè
intervenuta oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., non avendo tale
termine iniziato il suo decorso a cagione dell’inefficacia della
notifica del ricorso stesso.
Relativamente all’impugnazione incidentale, Sez. L, n.
05695/2015, Doronzo, Rv. 634799, ha ribadito che – fermo il
principio per cui una volta proposta impugnazione contro una
sentenza, tutte le altre devono essere proposte in via incidentale,
sicchè nel giudizio di cassazione esse devono proporsi in seno al
controricorso – tale modalità non può considerarsi essenziale,
sicchè ogni impugnazione autonomamente proposta (anche se di
tipo adesivo) si converte comunque in impugnazione incidentale, la
cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta
giorni risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c.,
indipendentemente dai termini (breve o lungo) di impugnazione in
astratto operativi.
In continuità con l’insegnamento di Sez. U, n. 07381/2013,
Rv. 625558, la recente Sez. 1, n. 04619/2015, De Marzo, Rv.
634674, ha ribadito che il ricorso incidentale della parte totalmente
vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali
di rito o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato
indipendentemente da ogni espressa indicazione, e ciò in ossequio al
principio di ragionevole durata del processo, che sottende il fine
primario di ottenere una pronuncia nel merito. Ne consegue che
esso dev’essere esaminato con priorità solo ove le questioni
pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non
siano state esaminate dal giudice di merito, in caso contrario
dovendo invece procedersi al suo esame solo nel caso di fondatezza
del ricorso principale. Nello stesso senso, v. anche Sez. 6-2, n.
07523/2015, Falaschi, Rv. 635045.
Ancora, Sez. 1, n. 16548/2015, Rv. 636337, ha affermato che
il ricorrente incidentale è esonerato dall’onere di produrre la
sentenza impugnata solo se vi ha già provveduto il ricorrente
principale, in caso contrario incorrendo anch’egli
nell’improcedibilità del ricorso.
Infine, sul tema dell’impugnazione incidentale, Sez. 3, n.
06077/2015, Rubino, Rv. 634913, ha ribadito che il ricorso
incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325,
comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace se il ricorso
principale sia a sua volta inammissibile, senza che rilevi che esso è
stato proposto nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla
notificazione del ricorso principale, ex art. 371, comma 1, c.p.c.
Quanto alla funzione della memoria ex art. 378 c.p.c., Sez. 6-
3, n. 03780/2015, Scarano, Rv. 634440, ha ribadito che con essa
non possono sanarsi i vizi di genericità o indeterminatezza dei
motivi di ricorso, potendosi solo illustrare e chiarire le ragioni
giustificatrici dei motivi tempestivamente enunciati in ricorso, e non
già integrare quelli originariamente inammissibili.
Sempre riguardo alla memoria, Sez. 2, n. 18346/2015,
Falaschi, Rv. 636427, ha ribadito che il termine di cinque giorni
prima dell’udienza deve intendersi non “libero”, operando il criterio
generale di cui all’art. 155, comma 1, c.p.c..
In relazione al deposito di atti, Sez. 2, n. 00870/2015, Proto,
Rv. 634419, ha affermato che non sussiste l’improcedibilità del
ricorso ex art. 369 c.p.c. ove il ricorrente, depositatane una copia
fotostatica priva della relata di notifica, provveda tuttavia a
depositare l’originale notificato, separatamente, a norma dell’art. 372
c.p.c., entro venti giorni dall’ultima notifica, non potendo ritenersi
ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità del
ricorso mancante al momento della scadenza del termine per il
deposito del ricorso.
Ancora sul deposito del ricorso, Sez. L, n. 01325/2015,
Venuti, Rv. 634014, ha ribadito che l’avvenuta costituzione di
controparte non sana l’omissione del ricorrente, che appunto non vi
abbia provveduto, giacchè il principio di sanatoria delle nullità per
raggiungimento dello scopo attiene alla violazione delle forme
processuali in senso stretto e non si applica alla violazione dei
termini perentori, per le quali vigono apposite e separate
disposizioni. Ciò vale anche, secondo Sez. 6-3, n. 10784/2015,
Ambrosio, Rv. 635446, nel caso in cui il ricorrente si sia limitato a
depositare una copia del ricorso, peraltro priva della relata di
notifica, a nulla rilevando che controparte abbia notificato il
controricorso, senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità.
Sempre sul tema, ma riguardo alla documentazione
probatoria della asserita qualità di procuratore speciale in senso
sostanziale della parte ricorrente, Sez. 3, n. 16274/2015, Cirillo, Rv.
636620, ha ribadito che il ricorso va dichiarato inammissibile ove
detta documentazione non venga prodotta al più tardi ai sensi
dell’art. 372 c.p.c., giacchè la Corte non è messa in condizione di
verificare l’esistenza e i limiti del potere rappresentativo.
Riguardo all’onere di depositare la copia conforme della
sentenza impugnata a pena di improcedibilità ex art. 369, comma 2,
n. 2), c.p.c., Sez. 3, n. 01443/2015, Pellecchia, Rv. 634107, ha
ribadito che ove il ricorrente abbia allegato (espressamente, o per
implicito) che la sentenza stessa gli è stata notificata, la copia
depositata deve contenere anche la relata di notifica, così da
consentire alla Corte di verificare la tempestività dell’impugnazione,
a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa
giudicata formale; in mancanza, il ricorso dev’essere dichiarato
improcedibile, non potendosi in ciò ravvisare alcuna lesione del
precetto di cui all’art. 24 Cost..
Ancora, Sez. 5, n. 01012/2015, Marulli, Rv. 634032, ha del
pari sancito l’improcedibilità del ricorso, ex art. 369, comma 2, n. 2),
c.p.c., ove la copia della sentenza prodotta sia incompleta, così
restando precluso ogni accesso cognitivo alle ragioni del decisum. Né
l’omesso deposito può essere superato, secondo Sez. 5, n.
14207/2015, Botta, Rv. 635796, dalla conoscenza che della sentenza
possa aversi in altro modo, per essere stata prodotta dalla
controparte o per essere comunque presente nel fascicolo d’ufficio.
Parimenti improcedibile è il motivo non intellegibile, secondo
Sez. 6-3, n. 09262/2015, Frasca, Rv. 635237, ove nell’originale del
ricorso depositato manchino una o più pagine, anche in tal caso
irrilevante essendo che una copia completa sia stata prodotta dalla
controparte.
Riguardo alla correzione dell’errore materiale della sentenza
della Corte di cassazione, Sez. 6-3, n. 15238/2015, Frasca, Rv.
636181, ha affermato che l’omessa produzione di copia autentica
della sentenza comporta l’improcedibilità del ricorso, poiché l’art.
391 bis c.p.c., rinviando agli artt. 365 e ss., richiede l’osservanza
(anche) di quanto prescritto nell’art. 369, comma 2, n. 2, del
medesimo codice.
La procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la
sentenza da correggere, secondo Sez. 6-2, n. 00730/2015, Bianchini,
Rv. 633895, è valida anche per il procedimento ex art. 391 bis,
c.p.c., non introducendosi con la relativa istanza una autonoma fase
processuale, ma un mero incidente dello stesso giudizio.
Ancora, Sez. 6-2, n. 05727/2015, Falaschi, Rv. 634710, ha
escluso l’istanza di correzione dell’errore materiale della sentenza
impugnata possa essere avanzata col controricorso, occorrendo che
essa sia proposta dinanzi al giudice di merito che l’ha pronunciata.
In relazione al procedimento camerale ex art. 380 bis c.p.c.,
Sez. 6-2, n. 02726/2015, Giusti, Rv. 634230, ha affermato che ove
non sia stato osservato il termine di venti giorni per la notifica del
decreto di fissazione dell’adunanza e della relazione, la conseguente
nullità resta sanata, per il principio di raggiungimento dello scopo,
ove il difensore comunque compaia in camera di consiglio,
discutendo dell’ammissibilità e del merito del ricorso, così
dimostrando che la violazione non ha inficiato la possibilità di
adeguatamente esplicare le proprie facoltà difensive nell’interesse
della parte assistita.
In relazione alle conclusioni del P.M., Sez. 3, n. 08000/2015,
Barreca, Rv. 635100, ha precisato che la facoltà delle parti di
presentare brevi osservazioni per iscritto, onde replicarvi, ai sensi
dell’art. 379, comma 4, c.p.c., può essere esercitata solo dal
difensore che abbia preso parte all’udienza di discussione ed in
occasione della stessa, onde consentire alle altre parti di averne
conoscenza, sicchè è inammissibile il deposito successivo, in
cancelleria, di osservazioni recanti la dizione “note scritte ex art. 379
c.p.c.”.
Sul tema della produzione di nuovi documenti, è significativa
Sez. 5, n. 00950/2015, Chindemi, Rv. 634957, che ne ha ritenuto
l’ammissibilità in sede di legittimità, quand’anche formatisi in epoca
antecedente alla proposizione del ricorso, ove la necessità della loro
produzione derivi da un mutamento della giurisprudenza
sovranazionale affermatosi in epoca successiva.
Sempre sulla produzione documentale, Sez. L, n.
04350/2015, Lorito, Rv. 634586, ha affermato che l’onere di
depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda,
imposto a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma 2, n. 4),
c.p.c., può ritenersi soddisfatto solo con la produzione del testo
integrale del contratto collettivo, insufficiente essendo a tal fine il
mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte nel
giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del
documento nell’elenco degli atti.
Sullo stesso tema, in ambito di regolamento preventivo di
giurisdizione, Sez. U, n. 06496/2015, Giusti, Rv. 634862, ha escluso
doversi dichiarare l’improcedibilità ove il ricorrente non abbia
depositato un documento richiamato nel ricorso e tale atto sia
irrilevante ai fini della decisione.
Circa i requisiti di forma e contenuto del ricorso, Sez. 6-3, n.
01926/2015, Frasca, Rv. 634266 ha ribadito che, onde soddisfare il
requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c., il ricorso deve
contenere una esauriente e chiara esposizione, seppur non analitica
o particolareggiata, dei fatti di causa, in modo da far risultare le
pretese delle parti, con gli elementi di fatto e le ragioni di diritto su
cui si fondano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna
parte, lo svolgersi delle vicende processuali nelle sue articolazioni, le
argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la
sentenza impugnata e sulle quali si chiede alla Corte una diversa
valutazione.
Ancora, Sez. 6-3, n. 02527/2015, Amendola, Rv. 634245, ha
ribadito che la tecnica del cd. “assemblaggio”, mediante la quale il
ricorrente, anziché procedere all’esposizione sommaria dei fatti di
causa prevista dall’art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c., riproduca
pedissequamente gli atti di causa e la sentenza impugnata, mediante
“spillatura”, cartacea o elettronica che sia, viola la ratio della predetta
norma, costringendo la Corte ad un esame “indaginoso” per
l’individuazione e la selezione delle questioni ancora controverse,
sicchè essa comporta l’inammissibilità del ricorso. Nello stesso
senso, si segnala Sez. 5, n. 18363/2015, Bielli, Rv. 636551, secondo
cui tale tecnica comporta un mascheramento dei dati effettivamente
rilevanti, a meno che l’insieme dei documenti integralmente
riprodotti, essendo facilmente individuabile ed isolabile, possa
essere separato ed espunto dal ricorso, così potendosene valutare
l’autosufficienza alla luce degli ordinari criteri di valutazione relativi
ai singoli motivi.
Quanto al requisito di autosufficienza del ricorso, di cui si
rinviene la fonte normativa nell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.,
vanno segnalate numerose pronunce. Così, Sez. 2, n. 04365/2015,
Mazzacane, Rv. 634720, ha ribadito che ove il ricorrente si dolga del
fatto che il giudice di merito non abbia erroneamente ammesso il
giuramento decisorio, egli ha l’onere di indicare specificamente il
contenuto della formula del giuramento stesso, onde consentire la
valutazione delle questioni da risolvere e della sua decisività, non
potendo sopperirsi alle lacune del ricorso mediante indagini
integrative. Sez. 1, n. 16900/2015, Sambito, Rv. 636324, ha poi
affermato che l’onere di indicare specificamente nel ricorso anche
gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro
completezza, in ossequio al principio di autosufficienza, si assolve
mediante indicazione della sede in cui essi sono rinvenibili (fascicolo
d’ufficio o di parte), provvedendo anche alla loro individuazione
con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo
inerente alla documentazione, così come pervenuta alla Corte di
cassazione, così da renderne possibile l’esame.
Ancora, Sez. 2, n. 17049/2015, Lombardo, Rv. 636133, ha
ribadito che ove il ricorrente lamenti la mancata pronuncia del
giudice d’appello su uno o più motivi di gravame, il requisito
dell’autosufficienza resta violato ove nel ricorso non si riportino
integralmente i motivi stessi, in modo da consentire alla Corte di
verificare che le questioni non siano “nuove” e di valutarne la
fondatezza, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o
di parte.
In tema di contenzioso tributario, Sez. 5, n. 02928/2015,
Meloni, Rv. 634343, ha sancito l’inammissibilità del ricorso, per
difetto del requisito in discorso, avverso la sentenza che abbia
ritenuto correttamente motivato l’atto impositivo, ove il ricorrente
non abbia riportato la motivazione di quest’ultimo, così
precludendo alla Corte ogni valutazione. Analogamente, Sez. 5, n.
16010/2015, Bruschetta, Rv. 636268, ha sancito l’inammissibilità del
ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia ritenuto
legittima una cartella di pagamento, ove sia stata omessa la
trascrizione del contenuto dell’atto impugnato, così non potendo il
giudice di legittimità verificare la corrispondenza tra contenuto dello
stesso e quanto asserito dal contribuente.
Ancora, Sez. 5, n. 14784/2015, Marulli, Rv. 636120, ha del
pari evidenziato che il ricorrente, onde rispettare il principio
dell’autosufficienza, deve indicare specificamente, a pena di
inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli
atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda mediante riproduzione
diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la
riproduzione indiretta di esso, con specificazione della parte del
documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione.
Quanto ai poteri della Corte di cassazione, Sez. L, n.
04676/2015, Manna, Rv. 634811, ha ribadito che lo ius superveniens
(nella specie, comportante un maggior credito risarcitorio per il
lavoratore) è applicabile, anche d’ufficio, in sede di legittimità, a
condizione che non rechi una reformatio in peius per il ricorrente,
stante il principio dispositivo (art. 112 c.p.c.) e quello dell’interesse
ad agire (art. 100 c.p.c.).
Sez. 5, n. 02180/2015, Cirillo, Rv. 634724, ha affermato che
la Corte, quando decide nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2,
c.p.c., può anche affrontare la questione rimasta assorbita in
appello, purchè essa sia stata riproposta con un ricorso incidentale
ritualmente azionato.
Ancora sul tema, Sez. 2, n. 04975/2015, Matera, Rv. 635071,
ha ribadito che la cassazione “sostitutiva”, con pronuncia nel
merito, è ammessa solo quando la controversia possa essere dcisa
sulla base dei medesimi elementi di fatto che costituiscono il
presupposto dell’erronea pronuncia in diritto, e non anche quando,
per effetto della cassazione, si renda necessario decidere questioni
non esaminate nella pregressa fase processuale con una decisione
che, non valendo a sostituirne altra precedente, si configura come
ulteriore rispetto a quella cassata.
In tema di questioni di giurisdizione, Sez. U, n. 08074/2015,
D’Ascola, Rv. 634938, ha ribadito che le Sezioni Unite sono anche
giudice del fatto, sicchè devono esaminare l’atto negoziale la cui
valutazione incida sulla determinazione della giurisdizione.
La recente Sez. L, n. 21439/2015, Roselli, Rv. 637497, ha poi
ribadito che, nel giudizio di legittimità, è precluso alla Corte il potere
di accertare i fatti o anche solo la loro valutazione a fini istruttori,
come anche dimostrato dall’intervento normativo più volte
evidenziato circa la sindacabilità della motivazione.
In relazione agli effetti della cassazione, Sez. 3, n.
17213/2015, Frasca, Rv. 636436, ha ribadito risalente orientamento,
secondo cui, in caso di cassazione della sentenza non definitiva, il
giudizio di legittimità instaurato nelle more avverso la sentenza
definitiva comporta, ove la prima statuizione abbia carattere
pregiudiziale, l’automatica caducazione di quest’ultima, con
conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione pendente,
svuotatosi di contenuto e di interesse.
Nel solco di Sez. U, n. 19980/2014, Rv. 632162, in ordine
alla natura del termine per la proposizione della istanza di fissazione
della udienza di cui all’art. 391, comma 3, c.p.c., la successiva Sez. 5,
n. 16625/2015, Iofrida, Rv. 636311, ha ribadito che il decreto di cui
all’art. 391, comma 1, c.p.c. ha la medesima funzione e il medesimo
effetto (di attestazione che il processo di cassazione deve chiudersi
perché si è verificato un fenomeno estintivo) che l’ordinamento
processuale riconosce alla sentenza (o all’ordinanza) da adottare ove
l’evento estintivo non coinvolga la controversia nella sua interezza,
con la differenza che, mentre nei confronti dei detti provvedimenti
è ammessa la revocazione ex art. 391 bis c.p.c., avverso il decreto
presidenziale l’art. 391, comma 3, c.p.c., prevede solo un’istanza di
fissazione di udienza collegiale per la trattazione del ricorso, da
depositarsi nel termine, da ritenersi perentorio, salva la generale
possibilità di rimessione in termini prevista dall’art. 153, comma 2,
c.p.c., di dieci giorni dalla comunicazione del decreto,
indipendentemente dal fatto che quest’ultimo rechi o meno una
pronuncia sulle spese.
Un cospicuo numero di pronunce hanno riguardato il tema
dei vizi denunciabili col ricorso.
Anzitutto, deve segnalarsi Sez. U, n. 09100/2015, Rordorf,
Rv. 635452, che ha affermato che il fatto che con un unico motivo
di ricorso si articolino più profili di doglianza, ciascuno dei quali
idoneo ad essere prospettato come motivo autonomo, non implica
l’inammissibilità dell’impugnazione, sufficiente essendo che la sua
formulazione permetta alla parte di coglierne chiaramente il
contenuto onde consentirne la confutazione analitica, alla stessa
stregua di quanto avrebbe potuto fare se essi fossero stati enumerati
singolarmente.
Anche Sez. L, n. 25386/2015, Esposito, in corso di
massimazione, in linea con l’orientamento “sostanzialista”, ha
affermato che, ove col ricorso sia denunciato vizio di motivazione ai
sensi del art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nella specie, nel testo
previgente), ma dal ricorso stesso sia chiaramente evincibile che si
lamenti un vizio di omessa pronuncia, denunciabile ai sensi del n. 4
dell’articolo citato (nella specie, per mancata considerazione di un
secondo contratto a termine in essere tra le parti, come da domanda
originaria), nulla osta a siffatta riqualificazione della sussunzione, e
ciò anche alla luce del principio iura novit curia, recepito nell’art. 113
c.p.c., nonché di quello, di derivazione sovranazionale, della cd.
“effettività” della tutela giurisdizionale (insito nel diritto al giusto
processo, sancito dall’art. 111 Cost.), come anche elaborato dalla
giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Riguardo al vizio di violazione o falsa applicazione di norma
di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., Sez. 6-L, n.
02150/2015, Arienzo, Rv. 634520, ha affermato che, ove il
ricorrente impugni decisione di appello emessa a seguito di
pregressa cassazione con rinvio affinchè il giudice del merito valuti i
i profili risarcitori, qualora il giudice di rinvio abbia ritenuto
preclusivo dell’esame demandatogli la sussistenza di giudicato
interno, il preteso vizio della sentenza impugnata dev’essere fatto
valere come omissione di pronuncia per violazione dell’art. 112
c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., e non già del n. 3),
sicchè il ricorso così proposto va dichiarato inammissibile.
Ancora, Sez. 6-5, n. 00635/2015, Caracciolo, Rv. 634359, ha
ribadito che la denuncia della violazione o falsa applicazione di
norme di diritto, che in tesi inficia la sentenza impugnata, postula,
pena l’inammissibilità, che vengano puntualmente indicate le norme
asseritamente violate, ma anche che vengano rese specifiche
argomentazioni tese a dimostrare in qual modo le affermazioni in
diritto contenute nella sentenza stessa si pongano in contrasto con
le norme che regolano la fattispecie o con l’interpretazione
propugnata dalla dottrina o dalla prevalente giurisprudenza di
legittimità.
Così, Sez. 3, n. 06902/2015, Pellecchia, Rv. 634989, ha
ribadito che è onere del ricorrente indicare con specificità e
completezza quale sia il vizio da cui si assume essere affetta la
sentenza impugnata, sicchè è inammissibile il motivo di ricorso col
quale il ricorrente lamenti la violazione di una serie di norme
sostanziali “in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c.”, senza
precisare se intenda censurare la sentenza per motivi attinenti la
giurisdizione o la competenza, per violazione di norme di diritto o
per nullità del procedimento.
In linea con l’insegnamento di Sez. U, n. 17931/2013, la
successiva Sez. 6-3, n. 19124/2015, Barreca, Rv. 636722, ha ribadito
che ove col ricorso sia denunciata puramente e semplicemente
“violazione e falsa applicazione di norme di diritto” ai sensi dell’art.
112 c.p.c., il ricorso è inammissibile, poiché il ricorrente non ha
fatto alcun riferimento alle conseguenze che l’errore sulla legge
processuale ha comportato, ossia la nullità della sentenza e/o del
procedimento, insufficiente essendo la sola argomentazione sulle
pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e
pronunciato.
Ancora, Sez. 6-2, n. 16644/2015, Giusti, Rv. 636168, ha
ribadito che non può denunciarsi in cassazione ai sensi dell’art. 360,
comma 1), n. 3), c.p.c., la violazione di circolari della P.A.,
trattandosi di atti interni privi di valenza normativa.
Sotto altro profilo, Sez. 1, n. 13086/2015, Nappi, Rv. 635730,
ha ribadito che, quando si discuta della corretta interpretazione di
norma di diritto, il giudizio del giudice di merito può risultare
incensurabile anche se mal giustificato, poiché la decisione
erroneamente motivata in diritto non è soggetta a cassazione, ma a
correzione della motivazione, ex art. 384, comma 4, c.p.c., quando il
dispositivo sia comunque corretto.
Sez. 6-L, n. 07941/2015, Fernandes, Rv. 635159, ha ribadito
che quando si assuma che la sentenza di secondo grado, impugnata
con ricorso ordinario per cassazione per “violazione di legge”, è
l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti del processo, il
ricorso è inammissibile, essendo denunziato un tipico vizio
revocatorio, che può essere fatto valere solo con lo specifico
strumento della revocazione, disciplinato dall’art. 395 c.p.c., non
potendo trasformarsi un errore revocatorio in errore di diritto.
In relazione all’error in procedendo, denunciabile a norma
dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., Sez. 5, n. 19410/2015, Iofrida,
Rv. 636606, ha ribadito che la denuncia di tale vizio faculta la Corte
ad esaminare direttamente gli atti del giudizio di merito, ma
presuppone pur sempre che il ricorso, nel rispetto del principio di
autosufficienza, riporti gli atti e i documenti sui quali esso si fonda,
al fine di individuare esattamente in che termini si ponga il vizio
processuale, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo
del regolare svolgimento del processo, senza procedere a verifiche
generalizzate.
Ancora, sullo stesso tema, Sez. 1, n. 16164/2015, Nappi, Rv.
636503, ha precisato che in tal caso la Corte di cassazione è giudice
anche del fatto, sicchè può accedere direttamente agli atti sui quali il
ricorso è fondato e interpretare direttamente l’atto processuale
(nella specie, atto d’appello, di cui era stata denunciata l’omessa
pronuncia su un motivo), indipendentemente dalla motivazione
esibita al riguardo.
La già citata Sez. 3, n. 22978/2015, Frasca, in corso di
massimazione, ha affermato che «una nullità per inosservanza delle forme
processuali e, dunque, una violazione di norma del procedimento, qualora si sia
verificata, può essere apprezzata ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c. come idoneo
motivo di ricorso per cassazione solo se risulti che, qualora non si fosse verificata
e la forma processuale prescritta fosse stata osservata, la decisione di merito non
avrebbe potuto essere resa nel senso in cui lo è stata.».
In relazione al vizio di motivazione (avuto riguardo all’art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c. nel testo ante riforma), Sez. 1, n.
03270/2015, Di Virgilio, Rv. 634408, ha ribadito che il vizio di
contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di
argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di
comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato, per cui
non sussiste motivazione contraddittoria quando, dalla lettura della
sentenza, non sussista alcuna incertezza su quella che è stata la
volontà del giudice. In applicazione del medesimo principio, Sez. 3,
n. 13318/2015, Vivaldi, Rv. 635910, ha escluso sussistere
contraddittorietà della motivazione laddove il giudice d’appello,
dopo aver affermato l’infondatezza del gravame, lo abbia
parzialmente accolto, giacchè la lettura della sentenza, nella specie,
non lasciava alcun dubbio sull’effettiva volontà del giudicante.
Sez. 6-5, n. 01414/2015, Di Blasi, Rv. 634358, ha ribadito che
spetta al giudice del merito la valutazione degli elementi probatori,
che non può essere sindacata in cassazione se non sotto il profilo
della congruità della motivazione.
Ancora, Sez. L, n. 00066/2015, Manna, Rv. 634076, ha
affermato che la mancata ammissione di prova testimoniale può
essere denunciata in sede di legittimità per vizio di motivazione, in
ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del
decidere.
Con specifico riferimento al testo della norma in dicorso
come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, applicabile ratione temporis,
Sez. 3, n. 17037/2015, Frasca, Rv. 636317, ha affermato che il
riferimento al «fatto controverso e decisivo per il giudizio» implicava che la
motivazione della “quaestio facti” fosse affetta non da mera
contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, bensì da
vera e propria insostenibilità logica della motivazione.
Ancora, Sez. 1, n. 10749/2015, Genovese, Rv. 635564, ha
affermato che, ove il ricorrente abbia denunciato il travisamento
della prova, la struttura del ragionamento del giudice del merito può
essere travolta solo dall’elemento probatorio che sia stato
ritualmente acquisito e non valutato, poiché il travisamento implica
non già un’erronea valutazione dei fatti, ma la constatazione che
quell’elemento probatorio utilizzato dal giudice in sentenza è
specificamente contraddetto da uno specifico atto processuale.
Quanto al cd. overruling (che consiste nel mutamento di
precedente consolidata interpretazione della norma processuale),
Sez. U, n. 10453/2015, Chiarini, Rv. 635453, ha precisato che, alla
luce dell’indirizzo inaugurato dalla sentenza n. 7607 del 2010 delle
Sezioni Unite, secondo cui il termine breve per impugnare le
sentenze del Tribunale regionale delle acque pubbliche decorre dalla
notifica della copia integrale del dispositivo, senza dover attendere
la previa registrazione della sentenza (come invece richiesto dal
precedente indirizzo), deve ritenersi comunque tempestivamente
proposto il ricorso, entro il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.,
allorquando la notifica sia intervenuta prima del detto mutamento di
giurisprudenza.
Relativamente al regime delle spese, Sez. 3, n. 00817/2015,
Rossetti, Rv. 634642, in controversia introdotta in primo grado in
epoca antecedente al 4 luglio 2009, ha affermato che nel giudizio di
cassazione si configura un’ipotesi di colpa grave, tale da legittimare
l’irrogazione dell’ulteriore somma di cui all’art. 385, comma 4, c.p.c.
(nel testo applicabile ratione temporis), quando la parte abbia agito o
resistito con la coscienza dell’infondatezza della domanda o
dell’eccezione, o comunque senza aver adoperato la normale
diligenza (nella specie, i ricorrenti soccombenti pretendevano di
ricondurre alla simulazione del contratto l’ipotesi di contrasto tra la
sua qualificazione formale e la volontà delle parti). Nello stesso
senso si pone la successiva Sez. 3, n. 04930/2015, Rossetti, Rv.
634773, che ha precisato che sostenere una tesi palesemente
infondata ha il significato di non intelligere quod omnes intelligunt.
Sempre sul tema delle spese, ma avuto riguardo al regime
introdotto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre
2012, n. 228, Sez. 6-2, n. 13636/2015, Giusti, Rv. 635682, ha
affermato che la “ratio” della norma, che pone a carico del
ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità
di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale
meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria
del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella
sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse).
La successiva Sez. 6-3, n. 14515/2015, Carluccio, Rv. 636018,
ha precisato che il predetto obbligo di versamento si applica ai
procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013,
dovendosi aver riguardo al momento in cui la notifica del ricorso
per cassazione si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte
del destinatario, sicchè, in caso di ricorso per cassazione indirizzato
a due intimati, è sufficiente, ad escludere l’applicabilità del doppio
contributo, che la ricezione dell’atto sia avvenuta anche per solo
uno di essi, in data anteriore al 30 gennaio, posto che la notifica del
ricorso ad una delle parti è condotta già sufficiente per
l’instaurazione del procedimento dinanzi alla Corte.
Relativamente al giudizio di rinvio, Sez. 6-2, n. 04290/2015,
Manna, Rv. 634729, ha affermato che nell’ipotesi di rinvio cd.
improprio (o restitutorio) da parte della Corte di cassazione, il
giudice di rinvio – non essendosi dapprima pronunciato sul merito
della controversia – può esaminare tutte le questioni ritualmente
proposte, ove non correlate al principio di diritto enunciato e agli
effetti che da questo conseguono sulla decisione impugnata.
Nello stesso senso, la recentissima Sez. 3, n. 24336/2015,
Pellecchia, (in corso di massimazione), nel richiamarsi ad un
orientamento risalente, ha precisato che la contumacia del
convenuto nel giudizio di rinvio non preclude l’esame delle
eccezioni tempestivamente sollevate (e riproposte in appello), in
quanto la contumacia non implica rinuncia alle eccezioni stesse,
persistendo anzi il dovere del giudice del rinvio di pronunciare su di
esse, ove in precedenza la relativa pronuncia sia rimasta assorbita.
Con specifico riferimento al rito del lavoro, Sez. L, n.
04979/2015, Maisano, Rv. 634609, ha affermato che l’eccezione di
estinzione per tardiva riassunzione dinanzi al giudice del rinvio va
sollevata in sede di costituzione prima dell’udienza di discussione ex
art. 416 c.p.c., così dovendo intendersi la locuzione «prima di ogni
difesa», anche alla luce del principio di ragionevole durata del
processo.
Sotto altro profilo, sez. 6-L, n. 01995/2015, Pagetta, Rv.
634291, ha ribadito che l’efficacia vincolante della sentenza di
cassazione con rinvio presuppone la permanenza della disciplina
normativa in virtù della quale è stato affermato il principio di diritto,
sicchè, in caso di sua successiva abrogazione o modifica per effetto
di ius superveniens, detta efficacia viene meno.
Sempre sull’efficacia vincolante della sentenza di cassazione,
Sez. 1, n. 16171/2015, Nappi, Rv. 636345, ha ribadito che essa
preclude la rilevabilità del giudicato (sia interno che esterno) ove
detta questione sia con essa incompatibile.
Sotto connessa ma diversa angolazione, Sez. 6-5, n.
18600/2015, Rv. 636302, ha ribadito la natura di “processo chiuso”
del giudizio di rinvio, con la conseguenza che le parti non possono
avanzare richieste diverse da quelle già prese, né formulare difese
che, per la loro novità, alterino il thema decidendum ovvero
evidenziano un fatto ex lege ostativo all’accoglibilità dell’avversa
pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato
implicito ed interno, sì da porre nel nulla gli effetti intangibili della
sentenza di cassazione ed il principio di diritto in essa affermato
non in via astratta, ma ai fini della decisione del caso concreto.
Ancora riguardo al rito del lavoro, Sez. 6-L, n. 02729/2015,
Garri, Rv. 634287, ha affermato che anche in sede di rinvio è
possibile produrre nuovi documenti, in deroga al divieto ex art. 437
c.p.c., se sussista l’indispensabilità ai fini della decisione della causa.
Quanto al regime delle spese giudiziali, Sez. 3, n. 15868/2015,
Cirillo, Rv. 636370, ha affermato che la parte che, dopo essere
rimasta soccombente nei due gradi di giudizio, resti vittoriosa
all’esito del giudizio di rinvio, ha diritto alla rifusione delle spese
non solo per quest’ultimo e per quello di legittimità, ma anche per i
due precedenti giudizi di merito, sempre che ne abbia fatto richiesta.
Sez. 3, n. 07710/2015, Spirito, Rv. 635098, ha poi negato
l’ammissibilità dell’intervento volontario nel giudizio di rinvio, ove il
terzo non versi in una delle ipotesi di cui all’art. 404 c.p.c.. Nello
stesso senso, riguardo a giudizio di rinvio conseguente ad
annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili, Sez. 3, n.
07175/2015, Travaglino, Rv. 635029, ha ribadito che deve
escludersi l’ammissibilità dell’intervento del terzo che sia rimasto
estraneo dal processo penale, se non nei limiti in cui egli deduca la
titolarità di un diritto autonomo, tale da legittimare la proposizione
di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.

 

Estratto dalla Rassegna realizzata dall’Ufficio del Massimario della S.C.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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