La domanda implicita di risoluzione del contratto.

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Continua il nostro approfondimento sull’adempimento e sulla risoluzione del contratto.

In caso di inadempimento il creditore può chiedere la (a) risoluzione del contratto, oppure (b) l’adempimento, in certi casi (c)  la regolarizzazione della prestazione e in ogni caso (d)  il risarcimento del danno.

Il semplice fatto di chiedere il risarcimento del danno non implica però che sia stata proposta la domanda di risoluzione del contratto.

Ma cosa accade se la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento non venga formalmente inserita nel petitum sebbene espressamente richiamata nel contesto dell’atto di citazione? In particolare la domanda di restituzione implica la risoluzione del contratto?

Nel caso sottoposto innanzi alla S.C. l’attore aveva chiesto nel corpo della narrativa la risoluzione del contratto ma nel rassegnare le conclusioni si era limitato a domandare la restituzione per equivalente ed il risarcimento del danno, tanto che le sue domande erano state rigettate in primo e secondo grado proprio per difetto di richiesta di risoluzione.

La Corte di Cassazione (sent. 3012/2010) ha cassato la sentenza del giudice d’appello, affermando:

  • che non vi e’ dubbio che il ragionamento della corte di merito per quanto attiene alla qualificazione detta domanda proposta e’ contraddittorio e si basa su di una incompleta e superficiale lettura dell’originaria citazione introduttiva, che non puo’ essere condivisa;
  • che secondo questa S.C. “… il giudice di merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non e’ tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, si’ come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale;
  • che in particolare il giudice non puo’ prescindere dal considerare che anche un’istanza non espressa puo’ ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il petitum e la causa pretendi. (Cass., n. 22665 del 02/12/2004; Cass. n. 19331 del 17/09/2007);
  • che nel contenuto della domanda originaria viene fatto espresso riferimento alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell’ente convenuto (“…Conseguentemente va ritenuto inadempiente all’obbligo contratto l’ente convenuto ed il curatore, subentrato nell’esercizio del complesso dei diritti patrimoniali facenti capo alla fallita, (e’) legittimato a chiedere la risoluzione del contratto del (OMISSIS)); che pertanto e’ evidente che le domande risarcitorie proposte in sede conclusiva presuppongono necessariamente quella di risoluzione del rapporto contrattuale, domanda questa che quindi deve ritenersi proposta anche se non con la formula “sacramentale” (quantomeno come domanda giudiziale implicita : Cass. n. 23819 del 16/11/2007).

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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