I nuovi obblighi di informazione degli avvocati a partire dal 20 marzo p.v. marzo p.v.

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Dunque ci siamo. Dal 20 marzo dovremo informare i clienti della possibilità di ricorrere alla mediazione, facoltativa e obbligatoria, e dei benefici fiscali.

L’informativa va resa per iscritto e poi allegata agli atti di causa, pena l’annullabilità del contratto di mandato.

Il C.N.F. ha predisposto una circolare ed i modelli che trovate in calce.

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

CIRCOLARE 15 MARZO 2010, N. 11

L’obbligo di informativa previsto dall’art. 41, 3° comma del d.lgs. n. 28/2010

Sommario: 1. La previsione di legge – 2. Le modalità di informazione e i contenuti necessari – 3. Modello di informativa sia per le controversie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, sia per le controversie per le quali la mediazione è facoltativa.

1. La previsione di legge

L’art. 4, 3° comma del d.lgs. n. 28/2010 dispone che:

«all’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto doli ‘assistito e deve essere allegato ali ‘atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione».

La previsione entrerà in vigore il 20 marzo prossimo e a tal fine, per gli incarichi assunti a partire da tale data, sarà necessario predisporre la modulistica necessaria all’adempimento dell’obbligo di legge.

Si precisa che l’informazione dovrà essere fornita tanto alla parte attrice che a quella convenuta.

2. Le modalità di informazione e i contenuti necessari.

L’informazione deve essere fornita per iscritto contestualmente all’atto di conferimento dell’incarico.

In tale momento l’Avvocato dovrà informare l’assistito:

a) della possibilità di giovarsi del procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tutte le controversie relative a diritti disponibili;

b) dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010, ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs n. 179/2007 o dall’art. 128-ò/s del d.lgs. n. 38571993 e successive modificazioni, in quanto condizione di procedibilità del giudizio, per le controversie relative a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affìtto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

c) delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del d.lgs. n. 28/2010 a favore di quanti facciano ricorso al procedimento di mediazione. Ed in particolare che:

– ai sensi dell’art. 17, 2° comma, «tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura».

– ai sensi del 3° comma della medesima disposizione, «il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente»;

– ai sensi del 5° comma della medesima disposizione «quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato»;

– ai sensi dell’art. 20, 1° comma «alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta e’ridotto della metà».

Il documento che contiene l’informazione deve essere sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo del giudizio.

3. Modello di informativa valido sia per le controversie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, sia per le controversie per le quali la mediazione è facoltativa.

Si propone un modello di informativa, distinto dall’atto di conferimento della procura della liti, relativo sia alle controversie per le quali il ricorso alla mediazione costituisce condizione di procedibilità del giudizio; sia alle controversie in cui l’utilizzo della procedura è, al contrario, meramente facoltativa.


Io sottoscritto ______________ dichiaro di essere stato informato dall’Avv.____________, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3° comma del d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28,

1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra me e _____________________ (indicazione della controparte) in relazione a _____________________ (indicazione della lite); nonché dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs. n. 179/2007 o dall’art. 128-bis del d.lgs. n. 38571993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;

3. dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in particolare:

a) della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:

b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

c) che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Luogo e data,
(Sottoscrizione dell’assistito) (Sottoscrizione dell’Avvocato)

Si consiglia infine di indicare nell’atto di conferimento della procura il riferimento all’avvenuta informazione, secondo lo schema che segue:

Il sottoscritto _____________________ nato a _________________ il ___________ e residente a _______________ in Via ______________________ n. _______, C.F. _____________________, informato ai sensi dell’art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarlo e difenderlo …


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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15 commenti:

  1. Carlo

    ma in tutto questo dov’è l’avvocatura?
    siamo l’unica categoria che da anni ormai è umiliata e bistrattata.
    vogliono risolvere il problema della lentezza non aumentando le risorse e semplificando le procedure, ma impedendo agli avvocati di fare il loro lavoro.
    ovviamente in questo modo la figura dell’avv. uscirà ulteriormente massacrata, in quanto sempre più “inutile” agli occhi del cittadino.
    qui ogni riforma che si tenta di fare scattano le lobby che bloccano tutto.
    io non dico che si debba fare ostruzionismo, ma non è possibile farsi sodomizzare in questo modo senza dire una parola.
    il CNF ha fatto pure una circolare……. ma lo sapete dove dovete andare …

  2. Andrea

    Ma dovendo notificare una citazione nei prossimi giorni, dopo il 20, stante che gli organismi di conciliazione di fatto non esistono, devo allegare ugualmente l’informativa? non è assurdo informare di una possibilità in atto non percorribile?
    Purtroppo il legislatore conl’ansia di deflazionare il contenzioso (o di buttare fumo negli occhi dei cittadini)non si ferma a riflettere un momento: sbaglio o gli es. di conciliazione già presenti nel nostro sistema (ved.rito lavoro o tentativo di conciliazione da parte del giudice)hanno fallito miseramente? (dalle mie parti si concilia solamente quando le parti hanno raggiunto già un accordo ed occorra, a tutela di entrambe, un atto formale). sarà l’ennesima perdita di tempo a danno dei cittadini e dei professionisti seri.

  3. Paolo

    Non posso che associarmi a quanto riferito dal collega Carlo. Mi chiedo, ma il CNF anziché combattere duramente quanto introdotto dal legislatore invia supinamente la circolare ai consigli degli ordini…mah? E l’organismo unitario dell’avvocatura cosa sta facendo? Ritengo che gli avvocati debbano iniziare lo sciopero bianco a tempo indeterminato. Solo così possiamo far sentire la nostra voce.

  4. Fabio

    non ci sono parole per descrivere la rabbia e l’angoscia che il mondo forense sta attraversando…si tratta di una riforma inutile e comunque priva di sostanza, in quanto così facendo non si fa latro che denigrare ancora di più la professione forense..in una parola ci stanno dicendo: i gorssi studi le grosse lobby del diritto continuino a lavorare, i piccoli professionisti se ne vadano a casa…mi vergogno di essere avvocato e per di più italiano..

  5. Luca

    Concordo pienamente ma, a questo punto, o mandiamo a casa chi fa queste leggi o andiamo a coltivare la terra noi.

  6. Cinzia

    Dimenticate però che davanti agli organismi di conciliazione, le parti potranno essere assistite dai propri difensori quindi la figura dell’avvocato è sempre presente.

  7. MAURIZIO

    Si questo può essere vero, cara Cinzia, ma è altrettanto vero che lo svilimento della professione e del ruolo è sempre più marcato (a questo punto, anche per gli utenti-cittadini siamo sempre più sensali del diritto – senza alcuna offesa per i sensali, ovviamente – … ma la professione di avvocato dovrebbe essere altro!)

    La realtà è che vogliono addossarci le lentezze, le inefficenze e le responsabilità (di altri evidentemente)del sistema giustizia.

    Restiamo una professione sempre più umiliata ….e sempre più avara di soddisfazioni (ma, in compenso, ricca di responsabilità ed oneri di ogni tipo).

  8. Adriana

    Io sono sempre stato un avvocato tendente al non contenzioso, ove possibile e ove più conveniente per il cliente….a volte mi è stato detto ” di non avere le palle” e magari andavano pure da un altro collega!!

  9. Tony

    Cari Colleghi, che dire……
    In due parole: la solita buffonata all’italiana,che si tradurrà in un’ulteriore apposizione di firme da parte di inconsapevoli(per scelta)clienti ai quali poco importano tutte le spiegazioni tecnico-giuridiche del proprio difensore….un pò come è già successo per la privacy…..

  10. Giovanni

    Siamo all’ennesima stupidaggine! Ma mai stupida quanto tutta la questione dei crediti formativi, novelle indulgenze di ecclesiastica memoria! Sui crediti formativi gradirei sapere quanti sono d’accordo ad aprire una sottoscrizione sulla loro abolizione immediata, constatato che si possono addirittura comprare da alcune case editrici (che vergogna!) e che la semplice partecipazione ai vari “eventi” non significa che si impari realmente qualcosa. Io vedo gente che dormicchia, colleghi che fumano nelle anticamere, firme di presenza apposte per conto di altri, orari non rispettati, colleghi che stanno al telefono o che ascoltano la radio con l’auricolare o che navigano in internet con I-Phone o con il Net-Book! E spesso, a fare altro, si ha pure ragione perché i relatori non sempre sono degli di attenzione e si rimane solo perché si è pagato e, soprattutto, perché si devono maturare i crediti (che io chiamo bollini, come quelli del supermercato o del benzinaio).

  11. Carmela Ruggeri

    Mi associo anch’io al sentimento di umiliazione che altri colleghi hanno espresso e naturalmente mi domando come sia possibile che la nostra categoria, per altro così numerosa, sia così debole e così bistrattata.

    Vorrei che qualcuno ci informasse u quanto è stato fatto per evitare questa Waterloo dell’Avvocatura.

  12. Nico Notarnicola

    Si cerca di delegittimare i Giudici, gli avvocati e, sopratutto, in un paese dove a giustizia è una parola incomprensibile, di svilirne ancora di più il senso ed il significato. Ma perchè non si sansisce la obbligatorietà della comparizione personale delle parti e dell’esperimento del tentativo diconciliazione alla prima udienza ex Art.183 c.p.c.? Perchè i Giudici del lavoro, di fatto non osservano tale obbligo già sancito dall’Art.420 c.p.c.?

  13. Stefano

    Anche io mi unisco allo sdegno contro l’infamia ed lo svilimento a cui noi Professionisti siamo sottoposti con l’applicazione del d.lgs 28/2010. Questo, tradotto in sintesi, significa che nessuno lavorerà più e che sopravviveranno solo i grandi Studi Legali.
    Il CNF sembra avere deciso di sfoltire il problema del sovraffolamento avvocati a partire dall’eliminazione dei piccoli e medi pofessionisti, anzichè riformando dal basso la selezione per accedere alla professione.
    Proprio come un novello Robin Hood che, nel roccambolesco tentativo di rubare ai ricchi (si fa per dire.!) per dare ai poveri, finisce per scontentare tutti e per umiliare la dignità degli avvocati…
    Ma..possibile che non si possa fare nulla? Dovremmo mobilitarci a livello nazionale e raccogliere firme per chiedere l’aborgazione di questa normativa scellerata…!

  14. Stefano

    L’obiettivo dichiarato è quello di deflazionare il sistema giudiziario dal carico degli arretrati. Non hanno capito che si può “deflazionare” assumendo nuovi Giudici retribuiti in base alla produttività, sanzionando pesantemente le grosse società (es. le assicurazioni) che spesso resistono in giudizio con la piena consapevolezza di non avere nessuna ragione rispetto alla pretesa avversaria.
    E’ un modo come un altro per far lavorare tutti gli organismi che ruotano intorno alle varie associazioni a tutela dei cittadini (vr. indennizzo diretto)!

  15. Marco

    DUBBIO:
    Ai sensi dell’art. 5 co. 4 d.lgs. 28/2010 viene escluso l’obbligo di mediazione come condizione di procedibilità per alcune ipotesi elencate. In tali ipotesi permane l’obbligo di informativa?

    In caso affermativo nei seguenti casi:
    b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;
    c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

    l’informativa va allegata comunque all’atto introduttivo?



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